IL FONDO PER LA PROSECUZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE PUÒ FINANZIARE “NUOVE OPERE”? BREVE NOTA ALL’ARTICOLO 7 DEL “DECRETO SEMPLIFICAZIONI”

L’articolo 7 del Decreto Legge 76/ 2020 ( il “Decreto Semplificazioni”) prevede l’istituzione di un “Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche” nello stato di previsione del Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti. Esso è destinato alle opere “sopra-soglia”. Il “Fondo” è concepito per garantire la regolare e tempestiva prosecuzione dei lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, nei casi di maggiori fabbisogni finanziari dovuti a sopravvenute  esigenze  motivate  nel  rispetto  della  normativa  vigente,  ovvero  per  temporanee  insufficienti  disponibilità  finanziarie annuali. Sebbene la dotazione per l’anno 2020 sia estremamente limitata ( ma per gli anni a seguire sono previste risorse fino a 100 milioni di euro ), si tratta di un’iniziativa da valutarsi positivamente. L’operatività del “Fondo” è infatti concepita quale concreto supporto finanziario, a copertura di maggiori costi o insufficienti disponibilità finanziarie delle stazioni appaltanti. Va segnalato tuttavia come risultino contraddittorie le indicazioni sull’utilizzo che può essere fatto delle risorse del “Fondo”. Per cui, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 1, il “Fondo”   non può finanziare nuove opere. Ma, ai sensi del successivo comma 2, a partire dall’anno 2021 il “Fondo” è incrementato nel limite massimo di 100 milioni di euro “per la realizzazione da parte delle Amministrazioni Centrali e territoriali di nuove opere e infrastrutture o per il rifinanziamento di quelle già previste a legislazione vigente”. Sembra evidente una mancanza di coordinamento tra le previsioni del comma 1 e del comma 2, per cui non è per niente chiaro se il “Fondo”  possa finanziare “nuove opere”. Oltre alla necessità di definire che cosa si intenda per “nuove opere”. Tanto per fare un esempio, se nel corso della realizzazione di una nuova Scuola si rende necessario ( rimanendo naturalmente all’interno delle previsioni dell’articolo 106 del Codice dei Contratti) realizzare opere originariamente non previste nel progetto iniziale, esse si configurano come “opere nuove” e dunque, alla lettera non finanziabili dal “Fondo” ai sensi del comma 1?.

Oppure ( stando al tenore letterale della norma ) esse saranno finanziabili a partire dal 2021 sulla base di quanto previsto al comma 2? A parere di chi scrive, poiché il “Fondo” è destinato alla copertura di maggiori  fabbisogni finanziari “dovuti a sopravvenute esigenze motivate nel rispetto della normativa vigente”, sembra ragionevole sostenere che la contraddizione rilevabile tra  comma 1 e comma 2 sia da superare ammettendo la possibilità di finanziare anche eventuali nuove opere che si dovessero rendere necessarie ai sensi dell’articolo 106 del Codice. Non si comprenderebbe altrimenti il significato da dare alle sopravvenute esigenze motivate nel rispetto della normativa vigente. Non solo. Sulla base di quanto previsto dal comma 2 (per la realizzazione da parte delle Amministrazioni Centrali e territoriali di nuove opere e infrastrutture..), può anche essere ipotizzato come il “Fondo” possa “supportare” le stazioni appaltanti nel reperimento delle risorse necessarie al finanziamento di nuove opere e infrastrutture al di sopra della soglia comunitaria. Configurandosi come un’ulteriore possibile forma di finanziamento degli investimenti. Sembrerebbe questa l’interpretazione più ragionevole, sulla base della finalità che hanno determinato l’istituzione del “Fondo”. Ma, come detto, gli elementi di incertezza sul finanziamento di “nuove opere” risultano significativi, ed in grado ( paradossalmente) di limitare l’operatività del “Fondo”, determinando effetti opposti a quelli voluti. Per cui, tenendo conto dell’importanza di questa previsione, sembra opportuno che in fase di conversione il legislatore provveda alle opportune modifiche, in maniera da chiarire l’effettiva portata della norma. tratto da giurisprudenzappalti.it

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