CONSIGLIO DI STATO: LA GESTIONE DEI RIFIUTI PUÒ ESSERE AFFIDATA ALLA PARTECIPATA

I Comuni sono responsabili della gestione rifiuti urbani dei propri territori, ma a chiarirne le competenze, anche riguardo alla disciplina delle modalità del servizio di raccolta e trasporto, in mancanza della attivazione delle gestioni rifiuti degli Ato (seppure istituti), giunge la sentenza del Consiglio di Stato n. 3895/2020.

La Regione non ha potere di intervento, in materia di appalti comunali, sulla scelta del Comune relativa all’impianto per lo smaltimento rifiuti, mentre è di sua competenza l’approvazione del Piano rifiuti, l’istituzione di direttive e indirizzi e l’autorizzazione di deroghe ove necessario. In virtù di questo, il Tar del Lazio avevano già ritenuto quindi legittima la decisione di un Comune, che aveva affidato ad una società pubblica di cui è socio la gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti, come da articolo 113, comma 4, lettera a), Dlgs 267/2000. Conferma di legittimità avvallata dai giudici, che rilevavano a supporto motivazionale il rapporto di partecipazione nella società amministratrice dell’impianto più lontano con univoco indirizzo operativo e gli interessi economici di entrambe le parti.

All’ente comunale è stata quindi riconosciuta autonomia e competenza nell’organizzazione del servizio, identificato nell’ambito dei servizi pubblici locali (come da articolo 112, Dlgs 267/2000) come un servizio attinente all’igiene urbana, con oggetto la produzione di beni e attività atte a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali e perseguire sociali.

principi di autosufficienza e prossimità che impongono la programmazione e realizzazione di un sistema con rete integrata di impianti in ambiti territoriali, adatta al trattamento dei rifiuti, perseguente lo scopo di riduzione del trasporto rifiuti (e del movimento degli stessi) e quindi di eventuali ripercussioni ambientali entro la Regione, sono stabiliti dall’articolo 182-bis, Dlgs 152/2006. Lo scopo di tali principi è assicurare che tra il luogo di produzione e quello di ricezione dei rifiuti intercorra la massima vicinanza possibile, e che anche i luoghi in cui avviene il conferimento e trattamento rifiuti abbia la priorità negli impianti locali, non per forza meno distanti. Come sancito dai giudici, non solo l’osservanza del principio di prossimità territoriale ma proprio il controllo del rispetto delle prescrizioni normative sulla gestione dei rifiuti di un Comune non è di competenza della Regione. A questa competono invece le attività di predisposizione e cura dei Piani regionali di gestione rifiuti e la vigilanza sulla gestione, che deve essere garantita tramite:
– informazioni sulla produzione;
– percentuale di raccolta;
– caratteristiche degli impianti;
– capacità degli impianti stessi.

tratto da lapostadelsindaco.it

cds sent 3895-2020

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