MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICI E TERRITORIO DEGLI ENTI LOCALI

L’art 46 del Decreto Agosto (decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104) interviene sulle disposizioni, introdotte dalla legge di bilancio 2019, relative alla concessione di contributi per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio. Obiettivo: operare una rimodulazione delle risorse (prevedendo, in particolare, un incremento di 2.650 milioni di euro per gli anni 2021-2022); disciplinare l’utilizzo delle risorse aggiuntive, nonché prorogare di 3 mesi i termini di affidamento dei lavori da parte dei Comuni beneficiari dei contributi riferiti agli anni 2019 e 2020. Ulteriori modifiche riguardano la documentazione da allegare alla richiesta di contributo, i controlli a campione sulle opere finanziate, nonché la disciplina relativa alle attività di supporto, assistenza tecnica e vigilanza connesse all’utilizzo delle stesse risorse.

In particolare, la modifica introdotta al comma 139 e l’aggiunta del nuovo comma 139-bis all’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, rafforza, nel periodo 2020-2024, le misure già previste per interventi di progettazione definitiva ed esecutiva degli enti locali, anticipando le risorse disponibili per il periodo 2031-2034, pari a 2.650 milioni di euro, per 900 milioni di euro all’anno 2021 e per 1.750 milioni di euro per l’anno 2022, prevedendo, contestualmente,  lo scorrimento della graduatoria dell’anno 2021. Da segnalare, inoltre, il nuovo iter per la richiesta di contributo da parte dei Comuni, con particolare riguardo alla documentazione da allegare, comprensiva anche del quadro economico dell’opera e del cronoprogramma dei lavori.

Quanto ai tempi di esecuzione, in base al comma 143, l’ente beneficiario del contributo è tenuto ad affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro i termini di seguito indicati, decorrenti dalla data di emanazione del decreto ministeriale di assegnazione:

  • per le opere con costo fino a 100.000 euro l’affidamento dei lavori deve avvenire entro sei mesi;
  • per le opere il cui costo è compreso tra 100.001 euro e 750.000 euro l’affidamento dei lavori deve avvenire entro dieci mesi;
  • per le opere il cui costo è compreso tra 750.001 euro e 2.500.000 euro l’affidamento dei lavori deve avvenire entro quindici mesi;
  • per le opere il cui costo è compreso tra 2.500.001 euro e 5.000.000 di euro l’affidamento dei lavori deve avvenire entro venti mesi.

Lo stesso comma stabilisce, tra l’altro, che, qualora l’ente beneficiario del contributo, per espletare le procedure di selezione del contraente, si avvalga degli istituti della centrale unica di committenza (CUC) o della stazione unica appaltante (SUA) i termini succitati siano aumentati di tre mesi. Viene altresì stabilito che i risparmi derivanti da eventuali ribassi d’asta siano vincolati fino al collaudo, ovvero alla regolare esecuzione, e successivamente possano essere utilizzati per ulteriori investimenti, per le medesime finalità previste dalla disciplina in questione, a condizione che gli stessi vengano impegnati entro sei mesi dal collaudo, ovvero dalla regolare esecuzione.

Infine, la lettera d), che modifica il comma 147 della legge di bilancio 2019, prevede l’effettuazione di controlli a campione (da parte del Ministero dell’interno, in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) sulle opere pubbliche oggetto del contributo di cui al comma 139, al fine di estendere l’applicabilità della disposizione anche alle opere finanziate con i contributi aggiuntivi disciplinati dal nuovo comma 139-bis.

Fonte: Il Giornale dei Comuni

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