RISCOSSIONE: PUBBLICATE LE FAQ SULLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISCOSSIONE INTRODOTTE DURANTE L’EMERGENZA SANITARIA DA “COVID-19”

Sono state pubblicate sul sito web istituzionale dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione le Faq relative alle disposizioni in materia di riscossione introdotte dai Decreti “Cura Italia”, “Rilancio” e “Agosto”.

Faq 1) “Fino a quando sono sospesi i pagamenti delle cartelle di Agenzia delle entrate-Riscossione ? L’Agenzia chiarisce che l’art. 99 del Dl. n. 104/2020 ha differito al 15 ottobre 2020 il termine di sospensione del versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente della riscossione. In precedenza, tale termine era stato fissato al 31 maggio. I pagamenti sospesi sono quelli in scadenza dall’8 marzoal 15 ottobre 2020.

Faq 2) “Agenzia delle entrate-Riscossione può notificarmi nuove cartelle nel periodo di sospensione (dall’8 marzo 2020 al 15 ottobre 2020)? Nel periodo di sospensione, e quindi fino al 15 ottobre 2020, l’Agenzia non effettuerà la notifica delle cartelle di pagamento, neppure attraverso Pec.

Faq 3) “Ho una cartella, che mi è stata notificata tempo fa, scaduta dopo l’8 marzo. Devo pagarla per evitare le procedure di recupero ovvero i termini per il pagamento sono sospesi ?I termini per il pagamento sono sospesi fino al 15 ottobre 2020. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati entro il 30 novembre 2020.

Faq 4) “I pagamenti che non effettuo perché oggetto di sospensione e che dovranno essere eseguiti entro il 30 novembre 2020, vanno pagati in unica soluzione ?Per le cartelle di pagamento in scadenza nel periodo di sospensione è possibile richiedere una rateizzazione, ma per evitare l’attivazione delle procedure di recupero la domanda deve essere effettuata entro il 30 novembre 2020.

Faq 5) “Ho un Piano di rateizzazione in corso con rate che scadono nel periodo di sospensione. Per queste rate devo rispettare le scadenze di pagamento ? Il pagamento delle rate in scadenza è sospeso dall’8 marzo al 15 ottobre 2020. Le rate devono essere versate comunque entro il 30 novembre 2020.

Faq 6) “Durante il periodo di sospensione, Agenzia delle entrate-Riscossione prenderà in esame e tratterà le mie istanze di rateizzazione?L’operatività di Agenzia delle Entrate-Riscossione prosegue anche nel periodo di sospensione.

Faq 7) “Ho un piano di rateizzazione che alla data dell’8 marzo era ancora in essere, ma potrei avere difficoltà a corrispondere entro il 30 novembre 2020 tutte le rate in scadenza. È prevista qualche agevolazione?” L’Agenzia precisa che il Decreto “Rilancio” ha esteso da 5 a 10 il numero massimo delle rate, anche non consecutive, che comportano la decadenza del Piano di rateizzazione in caso di mancato pagamento. Tale agevolazione si applica ai piani di rateizzazione in essere e a quelli che verranno concessi a fronte di istanze presentate fino al 15 ottobre 2020.

Faq 8) “Ho una cartella i cui termini di versamento sono scaduti prima dell’8 marzo 2020. Agenzia delle Entrate-Riscossione può attivare procedure cautelari o esecutive durante il periodo di sospensione ? Durante il periodo di sospensione l’Agenzia non attiverà alcuna nuova procedura cautelare o esecutiva.

Faq 9) “Ho ricevuto alla fine del mese di febbraio 2020 un preavviso di fermo del mio veicolo (o un preavviso di ipoteca), che avrei dovuto pagare entro i successivi 30 giorni. Se non sono riuscito ancora a pagarlo posso utilizzare l’auto (o mi viene iscritta ipoteca sull’immobile) ?Dall’8 marzo al 15 ottobre 2020 le azioni di recupero, cautelari ed esecutive, dei carichi affidati alla riscossione sono sospese e pertanto, fino a quest’ultima data, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione non procederà all’iscrizione di fermi amministrativi. Solo dopo lo spirare del termine ultimo della sospensione, potrà richiedere l’iscrizione del fermo amministrativo sul veicolo o l’iscrizione di ipoteca su un immobile.

Faq 10) “Ho un fermo amministrativo già iscritto per una vecchia cartella non pagata. Posso pagare e chiedere la cancellazione o la sospensione del fermo amministrativo durante il periodo di sospensione previsto dal Decreto ?Durante il periodo di sospensione è possibile pagare integralmente il debito oggetto di fermo amministrativo per ottenere la sua cancellazione oppure chiedere un piano di rateizzazione del debito e pagare la prima rata per ottenere il consenso alla sospensione del fermo amministrativo.

Faq 11) “Ho subito il pignoramento dello stipendio prima dell’entrata in vigore del Decreto n. 34/2020. Il mio datore di lavoro continuerà ad effettuare la trattenuta nella misura prevista dalla legge ?Fino al 15 ottobre 2020 sono sospesi gli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi, effettuati dall’Agente della riscossione prima della data di entrata in vigore del Dl. n. 34/2020, se relativi a somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego nonché a titolo di pensione e trattamenti assimilati. Pertanto, il datore di lavoro fino al 15 ottobre 2020 non effettuerà le relative trattenute che riprenderanno, salvo l’eventuale pagamento del debito, a decorrere dal 16 ottobre 2020.

Faq 12) “Non riesco a pagare entro le previste scadenze dell’anno 2020 le rate della ‘Rottamazione-ter’ e/o del ‘Saldo e Stralcio’. Se le pago in ritardo perdo tutti i benefici delle ‘Definizioni agevolate’ ?Il Decreto “Rilancio” ha dato la possibilità di pagare le rate in scadenza nell’anno 2020 della “Rottamazione-ter” e del “Saldo e stralcio” entro il 10 dicembre 2020 senza l’applicazione di interessi e senza perdere i benefici delle “Definizioni agevolate”.

Faq 13) “Se non rispetto le scadenze di legge ma pago le rate della ‘Rottamazione-ter’ e del ‘Saldo e stralcio’ entro il 10 dicembre 2020, quali bollettini devo usare ?Per effettuare il pagamento è possibile continuare a utilizzare i bollettini contenuti nella “Comunicazione delle somme dovute” già in tuo possesso anche se effettuerai il versamento in date differenti rispetto a quelle originarie. Se hai smarrito la “Comunicazione” puoi sempre chiederne una copia con il nostro servizio online.

Faq 14) “Saranno considerati regolari, anche i pagamenti di tutte le rate della ”Rottamazione-ter” e/o del “Saldo e stralcio” in scadenza o scadute nell’anno 2020, effettuati entro i 5 giorni successivi alla scadenza del 10 dicembre 2020 ?L’Agenzia risponde negativamente. I pagamenti effettuato dopo la scadenza del 10 dicembre 2020 non saranno considerati regolari.

Faq 15) “Non ho pagato le rate della “Rottamazione-ter” e/o del “Saldo e stralcio” in scadenza entro il 31 dicembre 2019 e pertanto si è determinata l’inefficacia della Definizione agevolata. Ora posso chiedere la rateizzazione del debito ?” Il Decreto “Rilancio” ha previsto la possibilità di richiedere la rateizzazione ex art. 19, del Dpr. n. 602/1973 dei debiti oggetto di “Rottamazione” o di “Saldo e stralcio” per i quali il contribuente ha perso il beneficio della “Definizione agevolata”, non avendo pagato entro i relativi termini le rate che erano in scadenza nell’anno 2019.

Faq 16) “Il ‘Decreto Rilancio’ prevede la possibilità di chiedere la rateizzazione dei debiti anche nel caso di decadenza dal beneficio della ‘Rottamazione ter’ e del ‘Saldo e stralcio’ per il mancato pagamento delle relative rate previste nell’anno 2019. Cosa succede se, in precedenza, questi debiti erano stati oggetto di una rateizzazione già decaduta prima della presentazione dell’istanza di definizione agevolata ? La concessione della nuova dilazione, come previsto dall’art. 19, comma 3, lett. c), del Dpr. n. 602/1973, è subordinata al pagamento, in unica soluzione, delle rate scadute del precedente piano di pagamento.

Faq 17) “È possibile ricevere assistenza agli sportelli di Agenzia delle Entrate-Riscossione durante l’emergenza ‘Covid-19’ ? Posso presentarmi direttamente o devo richiedere un appuntamento ? A partire dal 15 giugno 2020, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha avviato la graduale riapertura al pubblico degli Sportelli presenti sul territorio nazionale, ma l’ingresso è consentito solo tramite appuntamento. È possibile fissare un appuntamento tramite il Servizio “Prenota ticket”, disponibile nell’Area pubblica del Portale e dell’App Equiclick senza necessità di pin e password.

Faq 18) “Devo ricevere il pagamento di una prestazione professionale da parte di una Pubblica Amministrazione ma ho una cartella di pagamento scaduta di importo superiore a Euro 5 mila. La Pubblica Amministrazione farà le verifiche presso l’agente della riscossione e bloccherà il pagamento ? Nel periodo di sospensione (8 marzo – 15 ottobre) le Pubbliche Amministrazioni non devono verificare la presenza di debiti non ancora pagati all’Agente della riscossione ai sensi dell’art. 48-bis, del Dpr. n. 602/1973. Le verifiche eventualmente già effettuate, anche prima dell’inizio della sospensione, che hanno fatto emergere una situazione di inadempienza ma per le quali l’Agente della riscossione non ha ancora notificato l’atto di pignoramento, sono prive di qualunque effetto e le P.A. procedono al pagamento a favore del beneficiario.

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