IL COMUNE PUÒ REGOLAMENTARE E RIDURRE L’ORARIO DELLE SLOT MACHINE. SENTENZA IMPORTANTE DEL CONSIGLIO DI STATO

Un Comune ricorre al Consiglio di Stato avendo il TAR annullato un’ordinanza che disciplinava gli orari di funzionamento degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincita in denaro installati nelle sale gioco e nelle altre tipologie di esercizi (bar, tabaccherie, ecc.).

Gli esercizi commerciali avevano avuta ragione, in primo grado, asserendo, tra l’altro la mancata dimostrazione dell’incidenza dell’orario di funzionamento degli apparecchi rispetto ai fenomeni di ludopatia, l’ incompetenza assoluta del Comune e del Sindaco a legiferare in materia di esclusiva competenza statale, la violazione di legge con riferimento alla libertà di iniziativa economica e alla liberalizzazione degli orari di apertura e di chiusura degli esercizi commerciali e l’eccesso di potere e difetto di motivazione per il mancato rispetto di quanto concordato nella conferenza unificata Stato Regioni del 7 settembre 2017.

I giudici del Consiglio di Stato accolgono invece il ricorso dell’Ente locale evidenziando, innanzitutto che non essendo mai stata recepita con il previsto decreto ministeriale, la decisione della Conferenza unificata non presenta alcun vincolo per l’ente, non potendo riconoscere al documento alcuna efficacia cogente.

Inoltre, l’Amministrazione comunale ha in maniera inequivocabile evidenziato un aumento del numero di pazienti affetti da GAP trattati nel territorio comunale (e regionale) nel corso degli anni, e se è vero che, in termini assoluti, non si trattava di numeri elevati, il dato allarmante consisteva proprio nell’aumento progressivo ed ininterrotto. In tale situazione, prosegue la sentenza, l’aumento del numero di esercizi presso i quali risultano collocati gli apparecchi di intrattenimento, come pure l’aumento della raccolta monetaria, non può essere considerato un dato ininfluente.

E richiamando una precedente pronuncia afferma che è necessario un ragionevole contemperamento degli interessi economici degli imprenditori del settore con l’interesse pubblico a prevenire e contrastare i fenomeni di patologia sociale connessi al gioco compulsivo, non essendo dubitabile che un’illimitata o incontrollata possibilità di accesso al gioco accresca il rischio di diffusione di fenomeni di dipendenza, con conseguenze pregiudizievoli sia sulla vita personale e familiare dei cittadini, che a carico del servizio sanitario e dei servizi sociali, chiamati a contrastare patologie e situazioni di disagio connesse alle ludopatie.

Peraltro è la stessa Corte di giustizia dell’Unione Europea ad affermare che nel settore dell’esercizio dell’attività imprenditoriale del gioco lecito, le esigenze di tutela della salute vengono ritenute del tutto prevalenti rispetto a quelle economiche.

Infine viene richiamata la Corte Costituzionale affermando che riguardo all’assunto contrasto dell’ordinanza con l’interesse economico dell’Erario alla riscossione dei proventi del gioco, “è la garanzia dei diritti incomprimibili (come quello alla salute) ad incidere sul bilancio, e non l’equilibrio di questo a condizionarne la doverosa erogazione”.da lasettimanagiuridica.it

Consiglio di Stato, Sentenza N. 05233.2020

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