DL SEMPLIFICAZIONI: LE MODIFICHE AL CODICE DEI CONTRATTI DEL TESTO CONVERTITO IN LEGGE

La Camera dei Deputati ha votato ieri, con 291 voti favorevoli e 207 voti contrari, la questione di fiducia posta dal Governo sull’approvazione, senza emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi, dell’articolo unico del disegno di legge, già approvato dal Senato di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale nel testo delle Commissioni, identico a quello approvato dal Senato.

 Gli articoli che modificano il Codice dei contratti

 Entrerà in vigore non appena sarà pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale“ nel testo definivo convertito dalla legge di conversione approvata definitivamente che contiene al Titolo I, Capo I, negli articoli dall’1 al 9, la “Semplificazioni in materia di contratti pubblici“. Ecco il dettaglio dei 13 articoli:

  • l’articolo 1 rubricato “Procedure per l’incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all’aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia”;
  • l’articolo 2 rubricato “Procedure per l’incentivazione degli investimenti pubblici in relazione all’aggiudicazione dei contratti pubblici sopra soglia”;
  • l’articolo 2-bis rubricato “Raggruppamenti temporanei di imprese)”;
  • l’articolo 2-ter rubricato “Norme per favorire l’attuazione delle sinergie all’interno del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane”;
  • l’articolo 3 rubricato “Verifiche antimafia e protocolli di legalità”;
  • l’articolo 4 rubricato “Conclusione dei contratti pubblici e ricorsi giurisdizionali”;
  • l’articolo 4-bis rubricato “Disposizioni in materia di contratti pubblici per servizi di pulizia o di lavanderia in ambito sanitario”;
  • l’articolo 5 rubricato “Sospensione dell’esecuzione dell’opera pubblica”;
  • l’articolo 6 rubricato “Collegio consultivo tecnico”;
  • l’articolo 7 rubricato “Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche”;
  • l’articolo 8 rubricato “Altre disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici”;
  • l’articolo 8bis rubricato “Contratti pubblici degli enti ed aziende del Servizio sanitario della Regione Calabria”;
  • l’articolo 9 rubricato “Misure in materia di Commissari straordinari”.

In verità, in parecchi casi non si tratta di modifiche strutturali al Codice dei contratti ma di modifiche a tempo e di dettaglio, il tutto per superare le difficoltà dovute a punti di vista diametralmente opposti delle due anime dell’attuale Governo su molti dei contenuti del D.Lgs. n. 50/2016 e sulle possibili modifiche.

Decreto Semplificazioni e Codice dei contratti: le modifiche dalla A alla Z. Di seguito un dettagliato approfondimento su tutte le modifiche dalla A alla Z apportate sia in via provvisoria che definitiva al Codice dei contratti.

Agevolazioni e benefici economici (art. 3, co. 1). Il comma 1 dell’articolo 3, al fine di sostenere e rilanciare il sistema economico, afferma sussistere – fino al 31 dicembre 2021 (il termine originario del 31 luglio 2021 è stato infatti posticipato di 5 mesi dal Senato) – una situazione di urgenza che, ai sensi dell’art. 92, comma 3 del Codice antimafia (d.lgs. n. 159 del 2011), consente alle pubbliche amministrazioni di corrispondere alle imprese e ai privati benefici economici, comunque denominati (erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni e pagamenti), anche in assenza della documentazione antimafia, qualora il rilascio della stessa non sia immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati nazionale. I benefici sono erogati sotto condizione risolutiva: ciò comporta che laddove dovesse sopraggiungere una interdittiva antimafia, i benefici dovrebbero essere restituiti. La disposizione fa salve le misure analoghe già introdotte dai provvedimenti d’urgenza emanati per far fronte all’emergenza Covid-19.

Aggiudicazione gare – Accelerazione (art. 8, co. 2 e 3). Il comma 2 dell’art. 8 prevede, in relazione alle procedure disciplinate dal codice dei contratti pubblici per le quali sia scaduto entro il 22 febbraio 2020 il termine per la presentazione delle offerte, che le stazioni appaltanti provvedono all’adozione dell’eventuale provvedimento di aggiudicazione entro la data del 31 dicembre 2020, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 103 del decreto-legge Cura Italia in materia di sospensione dei termini. In base al comma 3, le stazioni appaltanti provvedono entro il 31 dicembre 2020 all’aggiudicazione degli appalti basati su accordi-quadro, che siano efficaci alla data di entrata in vigore del decreto ovvero all’esecuzione degli stessi.

Antimafia – Verifiche e protocolli di legalità (art. 3, co. 2 e 4). Il comma 2 – sempre fino al 31 dicembre 2021, a seguito della modifica approvata dal Senato – consente di stipulare, approvare o autorizzare contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture, sulla base di una informativa antimafia provvisoria. L’informativa liberatoria dovrà essere rilasciata a seguito della mera consultazione delle banche dati, anche laddove da tale consultazione dovesse emergere che il soggetto non è censito. Potrà evidentemente essere negata – con conseguente rilascio dell’interdittiva antimafia – solo se a seguito della consultazione della banca dati dovessero emergere i provvedimenti definitivi di applicazione di una misura di prevenzione (di cui all’art. 67 del Codice) o un tentativo di infiltrazione mafiosa desumibile dall’applicazione di misure cautelari o da una condanna per specifici delitti, dalla proposta di applicazione di una misura di prevenzione, o dall’omessa denuncia di un reato di concussione o estorsione da parte di un soggetto per il quale è pendente l’applicazione di una misura di prevenzione (di cui all’art. 84, comma 4, lett. a), b) e c), del Codice). L’informativa provvisoria consente la stipula, l’approvazione o l’autorizzazione dei contratti e subcontratti che saranno però sottoposti a condizione risolutiva. In base al comma 4, infatti, laddove dalle verifiche successive dovesse scaturire una informazione interdittiva antimafia, i contratti sarebbero risolti di diritto, salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.

Appalto integrato (art. 8, co. 7, lett. a) . Il comma 7, lettera a), proroga il termine di cui all’art. 1, comma 1, del decreto legge n. 32 del 2019 (c.d. sblocca cantieri, convertito dalla legge 14 giugno 2019, n. 55), il quale, nelle more della riforma complessiva del settore e comunque nel rispetto dei principi e delle norme sancite dall’Unione europea (in particolare delle direttive su appalti e concessioni, nn. 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE), dispone che fino al 31 dicembre 2021 (in luogo del 31 dicembre 2020, come previsto prima della modifica), non trovano applicazione, a titolo sperimentale, le seguenti norme del Codice dei contratti pubblici:

  • art. 37, comma 4, che disciplina le modalità con cui i comuni non capoluogo di provincia devono provvedere agli acquisti di lavori, servizi e forniture. Tale comma 4 prevede che, qualora la stazione appaltante sia un comune non capoluogo di provincia (ferme restando le facilitazioni previste dai commi 1 e 2 dello stesso articolo 37 per gli acquisti di importo contenuto), esso proceda secondo una delle seguenti modalità:
    • ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;
    • mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall’ordinamento;
    • ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso le province, le città metropolitane ovvero gli enti di area vasta.
  • art. 59, comma 1, quarto periodo, ove viene stabilito il divieto di “appalto integrato” (salvo le eccezioni contemplate nel periodo stesso), cioè il divieto di affidamento congiunto della progettazione e dell’esecuzione dei lavori.
  • art. 77, comma 3, quarto periodo, quanto all’obbligo di scegliere i commissari tra gli esperti iscritti all’albo istituito presso l’ANAC di cui all’art. 78. Viene precisato che resta però fermo l’obbligo di individuare i commissari secondo regole di competenza e trasparenza, preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante.

Cause di esclusione dalle gare (art. 8, co. 5, lett. b). La lettera b) dell’articolo 8, comma 5 modifica la disciplina dei motivi di esclusione recata dall’art. 80 del Codice dei contratti pubblici. Si prevede una novella all’art. 80 del codice, il quale disciplina l’esclusione dell’operatore da parte della stazione appaltante in presenza delle irregolarità ivi indicate. Il comma 4 dell’articolo 80 disciplina i casi di esclusione per gravi violazioni (definitivamente accertate in quanto contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione) commesse dall’operatore economico concernenti gli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o di contributi previdenziali. La disposizione riscrive il quinto periodo del comma. Integrando tale previsione, la novella consente alla stazione appaltante di escludere un operatore economico dalla procedura quando essa sia a conoscenza, e possa adeguatamente dimostrare, che l’operatore non abbia ottemperato ai suddetti obblighi e che tale mancato pagamento costituisca una grave violazione.

Centrali di committenza – sospensione (art. 8, co. 5, lett. a e co. 7, lett. a). Il comma 7, lettera a) dell’articolo 8, proroga il termine di cui all’art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 32 del 2019 (c.d. sblocca cantieri, convertito dalla legge 14 giugno 2019, n. 55), il quale, nelle more della riforma complessiva del settore e comunque nel rispetto dei principi e delle norme sancite dall’Unione europea (in particolare delle direttive su appalti e concessioni, nn. 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE), dispone che fino al 31 dicembre 2021 (in luogo del 31 dicembre 2020, come previsto prima della modifica), non trovano applicazione, a titolo sperimentale, l’art. 37, comma 4 del Codice dei contratti pubblici che disciplina le modalità con cui i comuni non capoluogo di provincia devono provvedere agli acquisti di lavori, servizi e forniture. Tale comma 4 prevede che, qualora la stazione appaltante sia un comune non capoluogo di provincia (ferme restando le facilitazioni previste dai commi 1 e 2 dello stesso articolo 37 per gli acquisti di importo contenuto), esso proceda secondo una delle seguenti modalità:

  • ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;
  • mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall’ordinamento;
  • ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso le province, le città metropolitane ovvero gli enti di area vasta.

La lettera a) del comma 5, modifica l’art. 38 del Codice dei contratti pubblici dedicato alla qualificazione delle stazioni appaltanti e centrali di committenza. Il comma 1 di tale art. 38 prevede l’istituzione, presso l’ANAC, che ne assicura la pubblicità, di un apposito elenco delle stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte anche le centrali di committenza. La qualificazione è conseguita in rapporto ai bacini territoriali, nonché alla tipologia e complessità del contratto e per fasce d’importo. Con la modifica in esame è stato espunto il riferimento nel testo agli “ambiti di attività” in relazione al conseguimento della qualificazione.

Collegio consultivo tecnico (art. 6). L’articolo 6, modificato dal Senato, prevede, fino al 31 dicembre 2021, (mentre il testo originario del decreto indica il termine temporale del 31 luglio 2021), la obbligatoria costituzione presso ogni stazione appaltante di un collegio consultivo tecnico per i lavori relativi ad opere pubbliche pari o superiore alle soglie di rilevanza europea: questo va costituito prima dell’avvio dell’esecuzione o comunque non oltre dieci giorni da tale data, ovvero entro trenta giorni per i contratti la cui esecuzione sia già iniziata. Il collegio ha funzioni in materia di sospensione dell’esecuzione dell’opera pubblica e di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche che possono insorgere nel corso dell’esecuzione.

Commissari straordinari (art. 9). L’articolo 9, secondo le integrazioni approvate durante l’esame al Senato, reca una serie di disposizioni finalizzate:

  • alla revisione, all’ampliamento e alla proroga della disciplina dei commissari previsti dal decreto “sblocca cantieri” (comma 1);
  • alla ridefinizione delle possibilità di avvalimento per la progettazione e l’esecuzione di interventi di mitigazione del rischio idrogeologico (comma 2);
  • all’attribuzione dei poteri dei commissari “sblocca cantieri” a tutti i commissari per opere pubbliche o infrastrutture, salvo alcune eccezioni indicate (comma 3).

Sono altresì ampliati i poteri attribuiti al Commissario straordinario per la sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso (comma 1-bis).

Commissione giudicatrice (art. 8, comma 7, lett. a). L’articolo 8, comma 7, lettera a), proroga il termine di cui all’art. 1, comma 1, del decretolegge n. 32 del 2019 (c.d. sblocca cantieri, convertito dalla legge 14 giugno 2019, n. 55), il quale, nelle more della riforma complessiva del settore e comunque nel rispetto dei principi e delle norme sancite dall’Unione europea (in particolare delle direttive su appalti e concessioni, nn. 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE), dispone che fino al 31 dicembre 2021 (in luogo del 31 dicembre 2020, come previsto prima della modifica), non trova applicazione, a titolo sperimentale, l’art. 77, comma 3, quarto periodo del Codice dei contratti, quanto all’obbligo di scegliere i commissari tra gli esperti iscritti all’albo istituito presso l’ANAC di cui all’art. 78. Viene precisato che resta però fermo l’obbligo di individuare i commissari secondo regole di competenza e trasparenza, preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante.

Contratti pubblici degli enti ed aziende del Servizio sanitario della Regione Calabria (art. 8-bis). L’articolo 8-bis, introdotto dal Senato, prevede una modifica di alcune norme transitorie in materia di appalti, servizi e forniture – relativi all’acquisizione di beni e servizi e all’affidamento di lavori di manutenzione – degli enti ed aziende del Servizio sanitario della Regione Calabria.

Crisi di impresa (art. 5, co. 4). Con il comma 4 dell’articolo 5 è previsto che nel caso in cui la prosecuzione dei lavori, per qualsiasi motivo, ivi incluse la crisi o l’insolvenza dell’esecutore anche in caso di concordato con continuità aziendale ovvero di autorizzazione all’esercizio provvisorio dell’impresa, non possa proseguire con il soggetto designato – né, in caso di esecutore plurisoggettivo, con altra impresa del raggruppamento designato ove in possesso dei requisiti adeguati ai lavori ancora da realizzare, secondo l’aggiunta del Senato – la stazione appaltante dichiara senza indugio la risoluzione del contrattoprevio parere del collegio consultivo tecnico, in deroga alla procedura di cui all’articolo 108, commi 3 e 4, del codice dei contratti pubblici . La risoluzione opera di diritto. La disposizione in esame prevede tuttavia ciò avvenga “salvo che per gravi motivi tecnici ed economici sia comunque, anche in base al citato parere” del collegio consuntivo ‘possibile o preferibile proseguire con il medesimo soggetto’. La stazione appaltante provvede secondo una delle seguenti modalità:

  • procede all’esecuzione in via diretta dei lavori, anche avvalendosi, nei casi consentiti dalla legge, previa convenzione, di altri enti o società pubbliche;
  • interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla originaria procedura di gara come risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del completamento dei lavori, se tecnicamente ed economicamente possibile e alle medesime condizioni proposte dall’operatore economico interpellato;
  • indìce una nuova procedura per l’affidamento del completamento dell’opera;
  • propone alle autorità governative la nomina di un commissario straordinario per lo svolgimento delle attività necessarie al completamento dell’opera ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge n. 32 del 2019 (c.d. sblocca cantieri).

Deroghe dibattito pubblico (art. 8, co. 6-bis). L’articolo 8, comma 6-bis, introdotto dal Senato, prevede che, sino al 31 dicembre 2023, su richiesta delle amministrazioni aggiudicatrici, le regioni possano autorizzare la deroga alla procedura di dibattito pubblico, consentendo alle amministrazioni aggiudicatrici di procedere direttamente agli studi di prefattibilità tecnico economica nonché alle successive fasi progettuali, nel rispetto delle norme del codice dei contratti pubblici. La disposizione prevede tale possibilità di deroga laddove le regioni ritengano le suddette opere di particolare interesse pubblico e rilevanza sociale. In dettaglio, il nuovo comma 6-bis, prevede – in considerazione dell’emergenza sanitaria COVID-19 e delle conseguenti esigenze di accelerazione dell’iter autorizzativo di grandi opere infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale aventi impatto sull’ambiente, sulla città o sull’assetto del territorio – che sino al 31 dicembre 2023, su richiesta delle amministrazioni aggiudicatrici, le regioni possono autorizzare la deroga alla procedura di dibattito pubblico, previo parere favorevole della maggioranza delle amministrazioni provinciali e comunali interessate. In tal caso si consente quindi alle medesime amministrazioni aggiudicatrici di procedere direttamente agli studi di prefattibilità tecnico economica nonché alle successive fasi progettuali, nel rispetto delle norme stabilite dal codice dei contratti pubblici. La disposizione prevede tale possibilità di deroga laddove le regioni ritengano le suddette opere di ‘particolare interesse pubblico e rilevanza sociale’.

Durc (art. 8, co. 10). Il comma 10 dell’articolo 8 prevede che la proroga della validità dei documenti unici di regolarità contributiva – DURC, già stabilita dalla legislazione vigente per quelli in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, non sia applicabile quando sia richiesto di produrre il DURC – oppure di dichiararne il possesso o comunque quando sia necessario indicare, dichiarare o autocertificare la regolarità contributiva – ai fini della selezione del contraente o per la stipulazione del contratto relativamente a lavori, servizi o forniture previsti o in qualunque modo disciplinati dal presente decreto-legge.

Emergenza Covid-19 – Appalti in deroga (art. 2, co. 4). Con l’articolo 2, comma 4 vengono stabilite disposizioni di deroga alla normativa vigente (fatti salvi i profili specificati) in relazione sia ai casi previsti dal comma 3 sia ad una ampia serie di settori espressamente elencati, quali:

  • edilizia scolastica e universitaria
  • edilizia sanitaria e – come specificato dal Senato – ‘giudiziaria e penitenziaria’ (il testo originario faceva riferimento all’edilizia carceraria)
  • infrastrutture per la sicurezza pubblica
  • nonché – secondo una modifica del Senato – per infrastrutture per attività di ricerca scientifica
  • trasporti e infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali, lacuali e idriche, ivi compresi gli interventi inseriti nei contratti di programma ANAS-Mit 2016-2020 e RFI-Mit 2017 – 2021 e relativi aggiornamenti
  • nonché – secondo altra modifica del Senato – gli interventi funzionali alla realizzazione del Piano Nazionale Energia e Clima (PNIEC), mentre il testo originario faceva, invece, riferimento agli interventi funzionali alla realizzazione della transizione energetica;
  • e per i contratti relativi o collegati ad essi, ‘per quanto non espressamente disciplinato dall’articolo in esame’.

Con una modifica del Senato, è stata aggiunta la previsione che tali disposizioni si applicano, altresì, agli interventi per la messa a norma o in sicurezza degli edifici pubblici destinati ad attività istituzionali, al fine di sostenere le imprese ed i professionisti del comparto edile, anche operanti nell’edilizia specializzata sui beni vincolati dal punto di vista culturale o paesaggistico, nonché per recuperare e valorizzare il patrimonio esistente.

Esame offerte prima dei requisiti (art. 8, co. 7, lettera c). L’articolo 8, comma 7, lettera c) proroga il termine di cui all’art. 1, comma 3, del DL n. 32 del 2019.

Tale comma 3, come modificato, prevede che anche per i settori ordinari, fino al 31 dicembre 2021 (in luogo del 31 dicembre 2020), trovi applicazione la disposizione prevista, per i settori speciali, dall’art. 133, comma 8, del codice dei contratti pubblici, la quale consente agli enti aggiudicatori – limitatamente alle procedure aperte – di espletare l’operazione di esame delle offerte prima dell’operazione di verifica dell’idoneità degli offerenti. Resta fermo – ai sensi dell’art. 133, comma 8 – che tale facoltà può essere esercitata se specificamente prevista nel bando di gara o nell’avviso con cui si indice la gara. Inoltre le amministrazioni aggiudicatrici che si avvalgono di tale possibilità devono garantire che la verifica dell’assenza di motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione sia effettuata in maniera imparziale e trasparente, in modo che nessun appalto sia aggiudicato a un offerente che avrebbe dovuto essere escluso oppure che non soddisfa i criteri di selezione stabiliti dall’amministrazione aggiudicatrice. Resta salva, infine, a seguito dell’aggiudicazione, la necessità di verificare il possesso dei requisiti richiesti ai fini della stipula del contratto.

Ferrovie dello Stato (art. 2-ter). L’articolo 2-ter, introdotto al Senato, consente, fino al 31 dicembre 2021, alle società del Gruppo Ferrovie dello Stato di stipulare convenzioni con le altre società del Gruppo in deroga al codice dei contratti pubblici e ad Anas di avvalersi dei contratti, anche Accordi-quadro, stipulati dalle Società del Gruppo FS per gli acquisti unitari di beni e servizi non direttamente strumentali

Fondo per la formazione professionale del responsabile unico del procedimento (art. 7, co. 7-bis e 7-ter)

Nel corso dell’esame al Senato, sono stati introdotti nell’articolo 7 i commi 7-bis e 7-ter.

Il comma 7-bis istituisce, al fine di accelerare le procedure per l’attuazione degli investimenti pubblici e per l’affidamento di appalti e concessioni, un Fondo, presso il Ministero delle infrastrutture e trasporti, con dotazione pari a 1 milione di euro per l’anno 2020 e di 2 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022.

Tali risorse sono destinate ad iniziative finalizzate all’aggiornamento professionale del responsabile unico del procedimento (RUP) di cui all’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Fondo per la prosecuzione delle opere (art. 7). L’articolo 7, modificato nel corso dell’esame al Senato, prevede, al fine di evitare che la mancanza temporanea di risorse pubbliche ostacoli la regolare e tempestiva realizzazione dell’opera in esecuzione, l’istituzione, a decorrere dall’anno 2020, di un Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie comunitarie previste dal Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50), che non può essere utilizzato per la realizzazione di nuove opere da parte delle stazioni appaltanti. Per l’anno 2020, lo stanziamento del Fondo è pari a 30 milioni di euro e, per gli anni successivi, è finanziato da risorse provenienti dalla legge di bilancio. Con decreti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono disciplinate le modalità di funzionamento del Fondo e l’assegnazione e l’erogazione delle risorse su richiesta delle stazioni appaltanti. Si istituisce poi un Fondo per la formazione professionale del responsabile unico del procedimento, con una dotazione di 1 milione di euro per il 2020 e di 2 milioni di euro a decorrere dal 2022.

Garanzia provvisoria (art. 1, co. 4). Il comma 4 dispone che per le modalità di affidamento di cui al presente articolo la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie previste dal codice, salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze; in tal caso, la stazione appaltante le indica nell’avviso di indizione della gara o in altro atto equivalente. Nel caso in cui sia richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare è comunque dimezzato.

Gare in corso (art. 8, co. 1). Con l’articolo 8, comma 1 è previsto che, relativamente alle procedure pendenti disciplinate dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono già stati pubblicati alla data di entrata in vigore del decreto è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l’esecuzione del contratto in via d’urgenzanelle more – in base a quanto previsto con una modifica del Senato – della verifica dei requisiti di cui all’articolo 80 sui motivi di esclusione nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura (lett. a). Le stazioni appaltanti possono prevedere, a pena di esclusione dalla procedura, l’obbligo per l’operatore economico di procedere alla visita dei luoghi, nonché alla consultazione sul posto dei documenti di gara e relativi allegati esclusivamente laddove detto adempimento sia strettamente indispensabile in ragione della tipologia, del contenuto o della complessità dell’appalto da affidare (lett. b). In relazione alle procedure ordinarie, si applicano le riduzioni dei termini procedimentali per ragioni di urgenza previste dalle disposizioni del codice indicate (lett. c). Si stabilisce la possibilità di avvio delle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture anche in mancanza di una specifica previsione nei documenti di programmazione già adottati, a condizione che si provveda ad un aggiornamento in conseguenza degli effetti dell’emergenza COVID-19, entro trenta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto (in base ad una modifica del Senato, anziché dall’entrata in vigore del decreto) (lett. d).

Inadempimento controparte e sospensione dei lavori (art. 5, co. 6). Con il comma 6 dell’articolo 5 è disposto che – fatta salva l’esistenza di uno dei casi di sospensione di cui al comma 1 dello stesso articolo 5 – le parti non possono invocare l’inadempimento della controparte o di altri soggetti per sospendere l’esecuzione dei lavori di realizzazione dell’opera ovvero le prestazioni connesse alla tempestiva realizzazione dell’opera. Si dettano criteri per la valutazione in sede giudiziale, sia in fase cautelare che di merito; a tal fine il giudice tiene conto:

  • delle “probabili conseguenze” del provvedimento stesso per tutti gli interessi che possono essere lesi
  • nonché del preminente interesse nazionale o locale alla sollecita realizzazione dell’opera
  • inoltre, in base alla norma, ai fini dell’accoglimento della domanda cautelare, il giudice valuta anche la irreparabilità del pregiudizio per l’operatore economico, il cui interesse va comunque comparato con quello del soggetto pubblico alla celere realizzazione dell’opera.

In ogni caso, si stabilisce per legge che l’interesse economico dell’appaltatore o la sua eventuale sottoposizione a procedura concorsuale o di crisi non può essere ritenuto prevalente rispetto all’interesse alla realizzazione dell’opera pubblica.

Incidenza della manodopera (art. 8, co. 10-bis). Il comma 10-bis dell’articolo 8, introdotto dal Senato, prevede – per le procedure oggetto del codice dei contratti pubblici (di cui al d.lgs. n. 50 del 201613) – che al DURC sia aggiunto il documento relativo alla congruità dell’incidenza della manodopera, con riferimento allo specifico intervento. La medesima disposizione demanda la definizione delle relative modalità di attuazione ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. Sono fatte salve le procedure i cui bandi o avvisi siano pubblicati prima della data di entrata in vigore del decreto ministeriale summenzionato.

Lavori in corso (art. 8, co. 4). Il comma 4 dell’articolo 8 reca disposizioni con riferimento ai lavori in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Vengono disciplinati gli obblighi del direttore dei lavori, il quale adotta, in relazione alle lavorazioni effettuate, lo stato di avanzamento dei lavori (SAL). Segnaliamo che ciò avviene anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali. In relazione alla scansione temporale, si prevede che:

  • il SAL della direzione lavori sia fatto entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del decreto;
  • il certificato di pagamento venga emesso contestualmente e comunque entro cinque giorni dall’adozione del SAL;
  • il pagamento venga poi effettuato entro quindici giorni dall’emissione del certificato di pagamento.

Sono riconosciuti – a valere sulle somme a disposizione della stazione appaltante indicate nei quadri economici dell’intervento e, ove necessario, utilizzando anche le economie derivanti dai ribassi d’asta – i maggiori costi derivanti dall’adeguamento e dall’integrazione, da parte del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, del piano di sicurezza e coordinamento. Ciò in attuazione delle misure di contenimento previste per l’emergenza sanitaria da Covid-19 (lett. b). Si richiamano in tal senso le norme sulle misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19 di cui agli articoli 1 e 2 del decreto – legge n. 6 del 2020 – ora abrogati – e dall’articolo 1 del decreto-legge n. 19 del 2020 (convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35).

Liquidità microimprese, piccole e medie imprese) (art. 1, co. 5-ter). Il comma 5-terintrodotto dal Senato, stabilisce che le disposizioni dell’articolo 1 si applicano altresì anche alle procedure per l’affidamento della gestione difondi pubblici comunitari, nazionali, regionali e camerali diretti a sostenere l’accesso al credito delle imprese.

Parere Consiglio superiore lavori pubblici (art. 8, co. 7, lett. d). L’articolo 8, coma 7, lettera d), riscrive l’art. 1, comma 7, del DL n. 32 del 2019. La nuova formulazione prevede la deroga, sino al 31 dicembre 2021, delle disposizioni recate dall’art. 215, comma 3, del Codice. Si prevede, secondo la novella:

  • che siano sottoposti al parere obbligatorio del Consiglio Superiore dei Lavori pubblici (ex art. 215, co. 3, del Codice) i soli progetti di fattibilità tecnica ed economica di competenza statale (o comunque finanziati per almeno il 50% dallo Stato), di importo pari o superiore a 100 milioni;
  • che per progetti di importo da 50 a 100 milioni il parere sia reso dai comitati tecnici amministrativi (C.T.A) presso i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche;
  • che per i lavori pubblici inferiori a 50 milioni si prescinda dal parere ex art. 215, co. 3.

Polizze assicurative (art. 8, co. 5, lett. c). L’articolo 8, co. 5, lettera c) modifica l’art. 83 del Codice. Il comma 4 dell’art. 83 prevede che, per gli appalti di servizi e forniture, le stazioni appaltanti, nel bando di gara, possano richiedere un livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi professionali. Il nuovo comma 5-ter, inserito dalla norma in esame, prevede che tale valutazione sia condotta dalla stazione appaltante sulla base della polizza assicurativa contro i rischi professionali già posseduta dall’operatore economico e in corso di validità. Nel caso di polizze assicurative di importo inferiore al valore dell’appalto, le stazioni appaltanti possono richiedere che, a corredo dell’offerta, sia documentato l’impegno dell’impresa assicuratrice ad adeguare il valore della polizza assicurativa a quello dell’appalto, in caso di aggiudicazione.

Processo amministrativo (art. 4, co. 4). Il comma 4 modifica l’art. 120 c.p.a. che prevede disposizioni specifiche applicabili al rito degli appalti pubblici – modificandone i commi 6 (lett. a) e 9 (lett. c).

Project financing (art. 8, co. 5, lett. d). Con una modifica all’art. 183 in materia di finanza di progetto, si consente agli operatori economici di presentare, alle amministrazioni aggiudicatrici, proposte relative alla realizzazione in concessione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità, incluse le strutture dedicate alla nautica da diporto, anche se presenti negli strumenti di programmazione approvati dall’amministrazione aggiudicatrice. Si prevede, quindi, che il progetto di fattibilità eventualmente modificato, sia inserito negli strumenti di programmazione, qualora non vi sia già presente.

Pubblicazione atti di gara (art. 2, co. 6). Il comma 6 dell’articolo 2 prevede la pubblicazione degli atti delle stazioni appaltanti adottati ai sensi dello stesso articolo, e del relativo aggiornamento degli atti, sui rispettivi siti internet istituzionali, nella sezione «Amministrazione trasparente» con applicazione della disciplina di cui al decreto legislativo n. 33 del 2013. Nella medesima sezione, sono altresì pubblicati gli ulteriori atti indicati all’articolo 29, comma 1, del codice in materia di trasparenza.

Pubblicazione avvisi risultati procedura (art. 1, co. 5-bis). Con il comma 5-bis è introdotta una modifica all’articolo 36, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in cui è precisato che la pubblicazione dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento non è obbligatoria.

Raggruppamenti temporanei di imprese (art. 2-bis). Con il nuovo articolo 2-bis, introdotto dal Senato, si prevede che alle procedure di affidamento di cui agli articoli 1 e 2 del decreto possono partecipare gli operatori economici anche in forma di raggruppamenti temporanei.

Relazione al Governo ed al Parlamento (art. 8, co. 7, lett. b). L’articolo 8, comma 7, lettera b) proroga il termine di cui all’art. 1, comma 2, del DL n. 32 del 2019. Esso prevede che entro il 30 novembre 2021 (in luogo del 30 novembre 2020) il Governo presenti alle Camere una relazione sugli effetti della sospensione recata dal D.L. 32, qui sopra sunteggiata, al fine di consentire al Parlamento di valutare l’opportunità del mantenimento o meno della sospensione stessa.

Responsabile unico del procedimento (art. 2, co. 5). Con il comma 5 dell’articolo 2, è disposto che per ogni procedura di appalto è nominato un responsabile unico del procedimento che, con propria determinazione adeguatamente motivata, valida ed approva ciascuna fase progettuale o di esecuzione del contratto, anche in corso d’opera.

Ricorsi (art. 4, co. 2 e 3). Con il comma 2 dell’articolo 4 è disposta l’applicazione del comma 2 dell’articolo 125 del Codice del processo amministrativo (decreto legislativo n. 104 del 2010 di seguito c.p.a.) in caso di impugnazione degli atti relativi alle procedure di affidamento di cui agli articoli 1 e 2, comma 2, del decreto qui in conversione (si rinvia alle relative schede di lettura), qualora rientranti nell’ambito applicativo dell’articolo 119, comma 1, lettera a), c.p.a. Il comma 3 interviene in materia di contenzioso relativo alle opere inserite nel programma di rilancio delineato dal Governo. In particolare, in caso di impugnazione degli atti relativi alle procedure di affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di opere di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza comunitaria (ex art. 35 del codice dei contratti pubblici) la cui realizzazione è necessaria per il superamento della fase emergenziale o per far fronte agli effetti negativi derivanti dalle misure di contenimento (art. 2, comma 3 del d.l. in esame) il comma 3 dell’articolo in esame dispone l’applicazione dell’intero articolo 125 c.p.a. (estendendo quindi non solo la previsione relativa all’onere motivazionale della pronuncia cautelare, ma anche quella riguardante i limiti alla caducazione del contratto in seguito alla accertata illegittimità della aggiudicazione).

Ritardi nell’avvio e nell’esecuzione dell’opera (art. 5, comma 5). Con il comma 5 dell’articolo 5 è stabilito che le disposizioni del comma 4 (vedi Crisi d’impresa) si applicano anche in caso di ritardo dell’avvio o dell’esecuzione dei lavori, non giustificato dalle esigenze descritte al comma 1 della norma, che abbia una durata di compiuta realizzazione per un numero di giorni pari o superiore a un decimo del tempo previsto o stabilito per la realizzazione dell’opera e, comunque, pari ad almeno trenta giorni per ogni anno previsto o stabilito per la realizzazione dell’opera, da calcolare a decorrere dall’entrata in vigore del decreto in esame.

Servizi di pulizia o di lavanderia in ambito sanitario (art. 4-bis). L’articolo 4-bis, introdotto dal Senato, pone alcune norme transitorie per l’ipotesi in cui l’adeguamento alle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 comporti un determinato incremento della spesa prevista per i contratti pubblici relativi all’erogazione di servizi di pulizia o di lavanderia in ambito sanitario o ospedaliero.

Soprasoglia – Procedura negoziata per gli appalti emergenza Covid-19 (art. 2, co. 3). Il comma 3 dell’articolo 2 detta norme per il ricorso alla procedura negoziata per l’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, per opere di importo pari o superiore alle soglie comunitarie. Si tratta della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara rispettivamente previste per i settori ordinari e per i settori speciali. Si stabilisce che essa può essere utilizzata nella misura strettamente necessaria quando – per ragioni di estrema urgenza derivanti dagli effetti negativi della crisi causata dalla pandemia COVID-19 o dal periodo di sospensione delle attività determinato dalle misure di contenimento adottate – i termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie non possono essere rispettati.

Con modifica del Senato, è stato previsto che il ricorso a tale procedura per ragioni di estrema urgenza avviene previa pubblicazione dell’avviso di indizione della gara o di altro atto equivalente, nel rispetto di un criterio di rotazione. La disposizione indica, quale presupposto dell’adozione di tale modulo procedimentale nella fattispecie in esame, il criterio della ‘misura strettamente necessaria’, a sua volta collegato alla impossibilità di rispettare i termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie. Ricordiamo che l’articolo 63 del codice disciplina i casi di uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, in cui le amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare appalti pubblici mediante una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, dando conto con adeguata motivazione, nel primo atto della procedura, della sussistenza dei relativi presupposti. L’art. 125 del Codice norma invece l’uso della procedura negoziata senza previa indizione di gara nei settori speciali. Con una modifica introdotta dal Senato, viene aggiunta la previsione che la procedura negoziata (di cui all’articolo 63 del codice, per i settori ordinari, e di cui all’articolo 125, per i settori speciali) può essere utilizzata altresì per l’affidamento delle attività di esecuzione lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europee, anche in caso di singoli operatori economici con sede operativa collocata in aree di preesistente crisi industriale complessa ai sensi dell’articolo 27 del decreto legge n. 83 del 2012, che, con riferimento a dette aree ed anteriormente alla dichiarazione dello stato di emergenza sanitaria da COVID-19 del 31 gennaio 2020, abbiano stipulato con le pubbliche amministrazioni competenti un accordo di programma ai sensi dell’articolo 252-bis del codice dell’ambiente, in materia di siti inquinati nazionali di preminente interesse pubblico per la riconversione industriale.

Soprasoglia – Consegna in via d’urgenza (art. 2, co. 2). Con il comma 2 dell’articolo 2 è previsto – salvo quanto previsto al successivo comma 3 – che le stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea mediante la procedura aperta, ristretta o – previa motivazione sulla sussistenza dei presupposti previsti dalla legge – la procedura competitiva con negoziazione sia per i settori ordinari sia per i settori speciali, ovvero, in base a quanto previsto con una modifica del Senato, anche mediante il dialogo competitivo di cui all’articolo 64 del codice.

In base alla previsione recata nel decreto-legge, si tratta della procedura competitiva con negoziazione, di cui:

  • per i settori ordinari, agli articoli 61 e 62 del codice;
  • per i settori speciali, agli articoli 123 e 124 del codice.

Soprasoglia – Tempi affidamento (art. 2, co. 1). Il comma 1 dell’articolo 2 definisce l’ambito applicativo della disposizione, prevedendo che essa reca le procedure di affidamento e la disciplina dell’esecuzione dei contratti in relazione per le fattispecie in cui la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021, termine temporale oggetto di estensione con una modifica del Senato (rispetto al 31 luglio 2021 previsto dal testo originario del decreto). In tali casi, l’aggiudicazione o l’individuazione definitiva del contraente avviene entro sei mesi dalla data di adozione dell’atto di avvio del procedimento. Sono fatte salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell’autorità giudiziaria. Il mancato rispetto dei termini in parola, nonché la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell’esecuzione dello stesso:

  • possono essere valutati ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento per danno erariale
  • qualora imputabili all’operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell’operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto.

La disposizione ricalca quanto in tal senso previsto anche dall’articolo 1, co. 1, in materia di contratti pubblici sotto soglia. Si indica il fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell’emergenza sanitaria globale del COVID-19.

Sospensione dei lavori (art. 5, co. 1, 2 e 3). Il comma 1 dell’articolo 5 reca disposizioni in relazione alle ipotesi in cui è possibile sospendere l’esecuzione dell’opera pubblica, indicandole in modo specifico in un’ottica di limitazione di tali possibilità di sospendere dell’esecuzione delle opere pubbliche. Nel dettaglio, si prevede che, fino al 31 dicembre 2021 – secondo quanto previsto dal Senato con una modifica che estende l’arco temporale di applicazione della disposizione (mentre il testo originario del decreto-legge prevedeva fino al 31 luglio 2021) – in deroga all’articolo 107 del codice dei contratti pubblici, la sospensione, volontaria o coattiva, dell’esecuzione di lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie comunitarie, anche se già iniziati, può avvenire – esclusivamente per il tempo strettamente necessario al loro superamento – per le seguenti ragioni:

  • cause previste da disposizioni di legge penale, dal codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché da vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione europea;
  • gravi ragioni di ordine pubblicosalute pubblica o dei soggetti coinvolti nella realizzazione delle opere, ivi incluse le misure adottate per contrastare l’emergenza sanitaria globale da COVID-19;
  • gravi ragioni di ordine tecnico, idonee a incidere sulla realizzazione a regola d’arte dell’opera, in relazione alle modalità di superamento delle quali non vi è accordo tra le parti;
  • gravi ragioni di pubblico interesse.

Le disposizioni in esame operano in deroga all’art. 107 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 50/2016, il quale riconduce la possibilità di sospensione dei lavori alle seguenti fattispecie:

  • il direttore dei lavori può disporre la sospensione dell’esecuzione del contratto in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto (comma 1);
  • il RUP può disporre la sospensione dei lavori per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l’interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato delle amministrazioni competenti (comma 2);
  • si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, qualora, successivamente alla consegna dei lavori, insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori; l’esecutore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili (comma 4);
  • sospensioni totali o parziali dei lavori possono essere disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4(comma 6).

Al comma 2, è precisato che la sospensione è in ogni caso disposta dal responsabile unico del procedimento. Si dispongono diverse modalità di gestire le fattispecie contemplate dalla disposizione, in materia di sospensione:

  • nelle ipotesi inerenti sospensioni per cause previste da disposizioni di legge penale, dal codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione nonché da vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione europea – previste dal comma 1, lettera a) – la norma specifica che si provvede ai sensi del comma 4 in materia di risoluzione di diritto del contratto e conseguente scelta delle modalità di prosecuzione;
  • nelle ipotesi invece inerenti gravi ragioni di ordine pubblicosalute pubblica o di pubblico interesse – previste dal comma 1, lettere b) e d) della norma – la norma prevede che le stazioni appaltanti provvedono su determinazione del collegio consultivo tecnico, organo previsto del decreto in esame, con funzione di dirimere le questioni che insorgano nell’esecuzione dell’opera, in base a quanto previsto dall’articolo 6 del decreto-legge. Si prevede il termine di quindici giorni dalla comunicazione allo stesso collegio consultivo tecnico della sospensione dei lavori, e di successivi dieci giorni per autorizzare la prosecuzione dei lavori.

Viene fatto salvo il caso di assoluta e motivata incompatibilità tra causa della sospensione e prosecuzione dei lavori. Inoltre, la norma riporta che la prosecuzione dei lavori è autorizzata ‘nel rispetto delle esigenze sottese ai provvedimenti di sospensione adottati’.

Nel comma 3, nelle ipotesi di sospensione per gravi ragioni di ordine tecnico (previste dal comma 1, lettera c), è precisato che il collegio consultivo tecnico – entro quindici giorni dalla comunicazione della sospensione dei lavori ovvero della causa che potrebbe determinarla – adotta una determinazione con cui accerta l’esistenza di una causa tecnica di legittima sospensione dei lavori; indica inoltre le modalità, tra quelle indicate al successivo comma 4, con cui proseguire i lavori e le eventuali modifiche necessarie da apportare per la realizzazione dell’opera a regola d’arte. In base alla norma, la stazione appaltante provvede nei successivi cinque giorni.

Sottosoglia – Procedure semplificate e massimo ribasso (art. 1, co. 2 e 3). Nel comma 2 dell’articolo 1 sono stabilite le procedure per l’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea. Si prevede, a seguito di una modifica approvata dal Senato, l’affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro (lett. a). Si prevede poi (lettera b) la procedura negoziata senza bando di cui all’articolo 63 del Codice, previa consultazione di almeno cinque operatori economici ovvero di un numero superiore di operatori, graduato a seconda dell’importo del contratto, e – secondo una modifica del Senato – con l’individuazione degli operatori economici in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, previa pubblicazione di un avviso relativo all’avvio della procedura di affidamento. Inoltre, in base a una modifica del Senato, le stazioni appaltanti danno altresì evidenza dell’avvio delle procedure negoziate senza bando, tramite pubblicazione di un avviso sui siti internet istituzionali. Con altra modifica del Senato, si prevede che l’avviso sui risultati della procedura di affidamento, la cui pubblicazione nel caso di cui alla lettera a) non è obbligatoria per affidamenti inferiori a 40.000 euro, contiene anche l’indicazione dei soggetti invitati. Il comma 3 prevede, poi, che gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente; per gli affidamenti mediante procedura negoziata senza bando, le stazioni appaltanti procedono con propria scelta all’aggiudicazione sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ovvero del prezzo più basso, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento. In base ad una modifica del Senato, si specifica che resta fermo quanto previsto dall’articolo 95, comma 3 del codice in materia di criteri di aggiudicazione dell’appalto sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, si procede all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia.

Sottosoglia – Tempi di affidamento (art. 1, co. 1). Il comma 1 dell’articolo 1 individua l’ambito applicativo della norma, stabilendo che, in deroga alle disposizioni del codice, si applichino le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4 della disposizione in esame, qualora la determina a contrarre o altro atto equivalente di avvio del procedimento sia adottato entro il 31 dicembre 2021 (termine temporale modificato dal Senato, rispetto al 31 luglio 2021 previsto dal testo originario del decreto). In tali casi, l’aggiudicazione o l’individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di due mesi dalla data di adozione dell’atto di avvio del procedimento, aumentato a quattro mesi nei casi di procedura negoziata senza bando, e vengono fatte salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell’autorità giudiziaria. Il mancato rispetto dei termini previsti può essere valutato ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento per danno erariale e – qualora imputabili all’operatore economico – i ritardi costituiscono causa di esclusione dell’operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento.

Stipula del contratto (art. 4, co. 1). L’articolo 4, al comma 1, novella l’articolo 32 del codice dei contratti pubblici, in materia di procedure per la conclusione del contratto di affidamento, prevedendo tra l’altro che la stipulazione del contratto ‘deve avere luogo’ entro sessanta giorni successivi al momento in cui è divenuta efficace l’aggiudicazione e che la mancata stipulazione del contratto nel termine previsto deve essere motivata con specifico riferimento all’interesse della stazione appaltante e all’interesse nazionale alla sollecita esecuzione del contratto. In particolare si recano due novelle al comma 8 di tale norma:

  • al primo periodo, si specifica che la stipulazione del contratto di appalto o di concessione deve avere luogo – anziché ‘ha luogo’, come previsto dal testo sino ad ora vigente – entro sessanta giorni successivi al momento in cui è divenuta efficace l’aggiudicazione, (salvo diverso termine previsto nel bando o nell’invito ad offrire, ovvero l’ipotesi di differimento); inoltre, con riferimento alla suddetta ipotesi di differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario, se ne specifica la valenza purché essa sia comunque ‘giustificata dall’interesse alla sollecita esecuzione del contratto‘, così restringendo i casi in cui possa sussistere un’ipotesi di differimento concordata tra le parti (lett. a);
  • si aggiungono al comma 8 della norma novellata, dopo il primo periodo, una serie di disposizioni (lett. b).

Nel dettaglio, si dispone che la mancata stipulazione del contratto nel termine previsto deve essere motivata con specifico riferimento all’interesse della stazione appaltante e all’interesse nazionale alla sollecita esecuzione del contratto e viene valutata ai fini della responsabilità erariale e disciplinare del dirigente preposto.

Subappalto (art. 8, co. 5, 6 e 7). Così come nel testo originario del decreto-legge, anche nella versione esitata dal Senato, all’interno dell’articolo 8, commi 5, 6 e 7, relativi alle modifiche al Codice dei contratti, non si riscontrano modifica all’articolo 105 (relativo al Subappalto) del Codice dei contratti per adeguarlo alle norme europee.

Verifiche antimafia (art. 3). L’articolo 3, dopo l’esame del decreto-legge in Senato, mira a semplificare il sistema delle verifiche antimafia, introducendo norme transitorie, applicabili fino al 31 dicembre 2021, che consentono alle pubbliche amministrazioni:

  • di corrispondere ai privati agevolazioni o benefici economici, anche in assenza della documentazione antimafia, con il vincolo della restituzione laddove in esito alle verifiche antimafia dovesse essere pronunciata una interdittiva (comma 1);
  • di stipulare contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture sulla base di una informativa antimafia liberatoria provvisoria, valida per 60 giorni, con il vincolo del recesso se le verifiche successive dovessero comportare una interdittiva antimafia (commi 2 e 4).

La disposizione consente inoltre di eseguire le verifiche antimafia attingendo a tutte le banche dati disponibili (comma 3) e demanda al Ministro dell’interno l’individuazione, con decreto, di ulteriori misure di semplificazione per quanto riguarda le verifiche che competono alle prefetture (comma 5). Per tutto il resto, continuerà ad applicarsi la disciplina generale del Codice antimafia (comma 6), integrata dalla previsione di protocolli di legalità. Il comma 7 dell’articolo 3, intervenendo sul Codice antimafia, prevede infatti che il Ministero dell’interno possa stipulare protocolli con associazioni di categoria, grandi imprese e organizzazioni sindacali, per estendere anche ai rapporti tra privati la disciplina sulla documentazione antimafia attualmente limitata ai rapporti tra i privati e un interlocutore pubblico.

da lavoripubblici.it


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