È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell’11 settembre 2020 n. 226 la circolare del 13 maggio 2020 sul decreto del Ministero per la p.a. attuativo dell’art. 33, comma 2 del d.l. 34/2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 58 del 2019, in materia di assunzioni di personale da parte dei Comuni.
Il Ministero per la p.a., nella circolare esplicativa in commento, tra le altre ha ribadito che:
- La possibilità di derogare transitoriamente ai valori soglia previsti dal D.M. 17 marzo 2020, per far salve le procedure assunzionali in corso, è consentita nel primo anno di applicazione ma non negli anni successivi. Pertanto, nel procedere alle maggiori assunzioni è necessaria una valutazione circa la capacità di rientro nei limiti di spesa del 2021 fissati dalla norma;
- Il decreto attuativo del 17 marzo 2020 mediante la definizione di due distinte soglie di spesa consente di ipotizzare tre fattispecie:
- Comuni con bassa incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti, ai quali è riconosciuta una capacità di spesa aggiuntiva per assunzioni a tempo indeterminato;
- Comuni con elevata incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti, ai quali è riconosciuto di attuare una riduzione del rapporto spesa/entrate;
- Comuni con moderata incidenza della spesa di personale; tali Comuni, in ciascun esercizio di riferimento devono assicurare un rapporto fra spesa di personale ed entrate correnti non superiori a quello calcolato sulla base dell’ultimo rendiconto approvato;
- Le disposizioni in materia di trattamento economico accessorio contenute nell’art. 33 del d.l. 34/2019 si applicano con la medesima decorrenza definita per il nuovo regime assunzionale ovvero dal 20 aprile 2020.