DECRETO SEMPLIFICAZIONI, LUCA VECCHI: “MAGGIORI CERTEZZE PER I COMUNI NELL’AFFIDAMENTO DI SERVIZI AL TERZO SETTORE”

Foto Fabio Cimaglia / LaPresse 19 -11-2019 Roma Politica Senato. La Commissione Bilancio al lavoro Photo Fabio Cimaglia / LaPresse 19 -11-2019 Rome (Italy) Politic Quirinale. The Budget Commission at work

“Siamo soddisfatti perché da oggi i Comuni avranno maggiori certezze nel ricorrere agli istituti previsti nel Codice del Terzo settore strumenti innovativi per la gestione della collaborazione sussidiaria tra amministrazioni comunali ed enti del Terzo settore”. E’ quanto dichiara il delegato Anci al welfare, presidente regionale di ALI e sindaco di Reggio Emilia, Luca Vecchi rispetto all’accoglimento della proposta dell’Anci sul codice del Terzo settore.
Nello specifico nel D.l. Semplificazioni, convertito con legge n.120/2020 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 14 settembre, è stata accolta la proposta dell’Anci che mira a rendere più chiaro il rapporto tra il codice dei contratti pubblici e il codice del Terzo settore rispetto all’affidamento di servizi, anche alla luce della recente sentenza della Corte Costituzionale n.131/2020, riconoscendo la legittimità degli istituti di co-progettazione e co-programmazione.
“Come Associazione – prosegue – abbiamo più volte sottolineato l’importanza della co-programmazione, co-progettazione come misure di integrazione tra Pubbliche amministrazioni e Enti del Terzo settore, che agevolano la possibile convergenza sulla realizzazione delle attività di interesse generale e una costruzione condivisa delle politiche sociali sui territori sotto la regia dell’ente locale”.
“La proposta è stata fortemente voluta dai Comuni che, ancor più nell’emergenza sanitaria che richiede di ripensare i servizi nel rispondere a vecchi e nuovi bisogni, necessitano di certezze nei rapporti con il Terzo settore, partner prezioso nella gestione del welfare locale”, conclude il sindaco.

Tra le modificazioni contenute nella legge di conversione del Decreto Semplificazioni” spiccano alcune di fondamentale importanza per gli enti del terzo settore, in particolar modo alla luce della materia estremamente complessa e delicata su cui intervengono, cioè il rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del terzo settore, oggetto del Titolo VII, articoli 55-57, del Codice del terzo settore.

Le modificazioni cui facciamo riferimento sono quelle relative al Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 50/2016), e segnatamente ai suoi articoli 30, comma 8, 59, comma 1 e 140, comma 1.

Si tratta di modifiche chiaramente dirette a realizzare un coordinamento legislativo (sin qui mancante) tra Codice dei contratti pubblici e Codice del terzo settore. Ciò che tuttavia ne giustifica la fondamentale importanza per il terzo settore è che tale coordinamento sembra avvenire nel segno del primato di quest’ultimo (cioè del d.lgs. 117/2017) sul primo (il d.lgs. 50/2016).

Le modifiche sono le seguenti

  • i) All’art. 30, comma 8, d.lgs. 50/2016, sono state inserite le parole sotto indicate in corsivo, ottenendosi così il seguente risultato: “Per quanto non espressamente previsto nel presente codice e negli atti attuativi, alle procedure di affidamento e alle altre attività amministrative in materia di contratti pubblici nonché di forme di coinvolgimento degli enti del Terzo settore previste dal titolo VII del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, alla stipula del contratto e alla fase di esecuzione si applicano le disposizioni del codice civile”. In tal modo, anche gli istituti “collaborativi” di cui agli articoli 55-57 del Codice del terzo settore finiscono per essere disciplinati dalle disposizioni della legge 241/1990 per quanto non previsto dai medesimi articoli 55-57 ed eventualmente dal Codice dei contratti pubblici, ove ritenuto applicabile a tali istituti quanto meno in via residuale.
  • ii) All’art. 59, comma 1, d.lgs. 50/2016, sono state premesse le seguenti parole: “Fermo restando quanto previsto dal titolo VII del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117”, il che vuol dire che quanto segue nell’articolo medesimo – ovvero “Nell’aggiudicazione di appalti pubblici, le stazioni appaltanti utilizzano le procedure aperte o ristrette, previa pubblicazione di un bando o avviso di indizione di gara …” – cede il passo alle forme e modalità di affidamento di cui agli articoli 55-57 del Codice del terzo settore, che devono dunque svolgersi secondo queste ultime regole particolari, loro dedicate dal legislatore della riforma del terzo settore, e non già secondo le regole di cui al Codice dei contratti pubblici.
  • iii) Parole analoghe sono state inserite nell’art. 140, comma 1, d.lgs. 50/2016, che disciplina gli appalti di servizi sociali (i più diretti “concorrenti” degli affidamenti di servizi ai sensi degli articoli 55 e 56 del Codice del terzo settore), sicché adesso l’articolo medesimo così recita: “Gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici di cui all’allegato IX sono aggiudicati in applicazione degli articoli 142, 143, 144, salvo quanto disposto nel presente articolo e fermo restando quanto previsto dal titolo VII del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117”.

Con la formula del “fermo restando”, il legislatore sembra aver attribuito, nel rapporto tra Codice dei contratti pubblici e Codice del terzo settore, priorità a quest’ultimo

Ciò non già nel senso che le pubbliche amministrazioni sono adesso obbligate a privilegiare le procedure di cui agli articoli 55 e 56 del Codice del terzo settore rispetto a quelle del Codice dei contratti pubblici, bensì nel più limitato senso che le procedure di cui agli articoli 55 e 56 del Codice del terzo settore (non ci riferiamo anche a quelle di cui all’art. 57 perché per diverse ragioni fanno storia a sé) acquisiscono nel Codice dei contratti pubblici la medesima dignità di quelle in quest’ultimo contemplate, assumendo per certi versi la veste di procedure “naturali” per le amministrazioni che intendano affidare attività di interesse generale ad enti del terzo settore. Sotto questo profilo, allora, se ancora non può parlarsi di modalità “prioritarie” (come invece si può tranquillamente affermare con riguardo a quelle di cui all’art. 57), si può sì parlare di modalità “naturali”, rispetto alle quali le vie del Codice dei contratti pubblici sono “alternative” e da giustificarsi specificamente da parte dell’amministrazione procedente. Si riducono pertanto i margini della discrezionalità amministrativa, anche alla luce dell’importante messaggio di recente veicolato dalla Corte Costituzionale, che nella sentenza n. 131/2020 ha attribuito copertura costituzionale non solo al terzo settore ma anche, più specificamente, ai rapporti ex art. 55 del Codice. Le norme vanno poi applicate. Varranno le interpretazioni del diritto interno operate sulla base del diritto euro-unitario degli appalti pubblici. Dunque rimane importante continuare a sviluppare una cultura giuridica capace di giustificare e legittimare gli strumenti giuridici di “amministrazione condivisa” (come adesso li chiama anche la Corte Costituzionale) di cui agli articoli 55-57 del Codice del terzo settore.

Riforma del Terzo Settore. Dossier Camera

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