IN GAZZETTA UFFICIALE LA LEGGE DI CONVERSIONE DEL DL. N. 76/2020 “DECRETO SEMPLIFICAZIONI”

Pubblicata sulla G.U. n. 228 del 14 settembre 2020 (S.O. n. 33) la Legge 11 settembre 2020, n. 120, di conversione del Dl. 16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, meglio noto come “Decreto Semplificazioni”. La legge introduce importanti novità, soprattutto in materia di contratti pubblici e innovazione digitale. L’impianto della norma è stato complessivamente confermato, ma non mancano alcune modifiche di rilievo, introdotte nel passaggio parlamentare di conversione. Tra le più significative, sicuramente, l’estensione fino al 31 dicembre 2021 (contro il 31 luglio 2021, previsto in prima battuta) della validità della norma che consente l’affidamento diretto, senza necessità di confronti competitivi, per importi elevati (sino a Euro 150.000,00). Confermata, per gli Enti Locali, la proroga al 30 settembre 2020 del termine entro il quale il Consiglio comunale può deliberare il “Piano di riequilibrio finanziario pluriennale”, che ordinariamente cade entro 90 giorni dall’esecutività della Deliberazione di accesso alla “Procedura di Pre-dissesto” (art. 243-bis, comma 5, primo periodo, del Dlgs. n. 267/2000 – Tuel). L’articolo è stato integrato in sede di conversione e ora prevede anche che il termine, stabilito all’art. 259, comma 1, del Tuel, di 3 mesi dalla nomina dell’Organo straordinario di liquidazione per la presentazione del bilancio stabilmente riequilibrato sia fissato per il 2020 al 30 settembre 2020; sono rimessi in termini anche gli Enti Locali per i quali il suddetto termine di 3 mesi era scaduto alla data del 30 giugno 2020, per effetto del rinvio operato ai sensi dell’art. 107, comma 7, del Dl. 17 marzo 2020, n. 18, o è scaduto fra il 30 giugno 2020 e il 15 settembre 2020. Tra le novità introdotte in sede di conversione si segnala anche la modifica apportata all’art. 62 del Dl. n. 50/2017, in materia di costruzioni di impianti sportivi, che consente ai soggetti che siano intenzionati a realizzare gli interventi in questione a procedere anche in deroga agli artt. 10, 12, 13, 136 e 140 del “Codice dei beni culturali e del paesaggio” e alle eventuali dichiarazioni di interesse culturale o pubblico già adottate. Si evidenzia inoltre che, per effetto dell’art. 18, è stata abrogata la norma eccezionale che dal 26 marzo scorso non permetteva ai Sindaci di adottare, a pena di inefficacia, Ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l’emergenza sanitaria “Covid-19” in contrasto con le misure statali e regionali.

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