IL DECRETO SEMPLIFICAZIONI PROMUOVE LA MOBILITÀ SOSTENIBILE

Il 14 settembre 2020 è stata pubblicata la L. 11 settembre 2020, n. 120, di conversione, con modificazioni, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale“, in breve “Decreto Semplificazioni”. La legge ha anche cambiato alcune norme del codice della strada, approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, in particolare, per quanto, qui di interesse, attiene la tutela degli utenti deboli e la mobilità sostenibile. Pubblichiamo una prima analisi delle innovazioni introdotte. L’art. 49, comma 5-ter, lett. a), modifica l’art. 2, del codice della strada, in materia di classificazione delle strade, inserendo al comma 2, la seguente lett. “E-bis. Strade urbane ciclabili” e prevedendo, al comma 3, che tra le caratteristiche minime che devono avere le strade viene inserita la “strada urbana ciclabile”, definita come la “strada urbana ad unica carreggiata, con banchine pavimentate e marciapiedi, con limite di velocità non superiore a 30 km/h, definita da apposita segnaletica verticale ed orizzontale, con priorità per i velocipedi“.

L’art. 49, comma 5-ter, lett. b) modifica l’art. 3, comma 1, del codice, concernente le definizioni stradali, sostituendo il numero 12-bis (inserito dall’art. 229D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77) relativo alla “corsia ciclabile” con le seguenti nuove definizioni:

12-bis) corsia ciclabile: parte longitudinale della carreggiata, posta di norma a destra, delimitata mediante una striscia bianca, continua o discontinua (nel testo vigente è prevista solo la striscia discontinua valicabile e ad uso promiscuo, possibilità questa che viene eliminata), destinata alla circolazione sulle strade dei velocipedi nello stesso senso di marcia degli altri veicoli e contraddistinta dal simbolo del velocipede. La corsia ciclabile può essere impegnata, per brevi tratti, da altri veicoli se le dimensioni della carreggiata non ne consentono l’uso esclusivo ai velocipedi; in tal caso essa è parte della corsia veicolare e deve essere delimitata da strisce bianche discontinue. (nella formulazione previgente la corsia ciclabile era parte della ordinaria corsia veicolare, con destinazione alla circolazione dei velocipedi). Viene inoltre previsto che la corsia ciclabile possa essere impegnata da altri veicoli anche quando sono presenti fermate del trasporto pubblico collettivo e risulti sovrapposta alle strisce di delimitazione di fermata di cui all’art. 151 del regolamento di attuazione del Codice. Si specifica che la corsia ciclabile si intende valicabile, limitatamente allo spazio necessario per consentire ai veicoli, diversi dai velocipedi, di effettuare la sosta o la fermata nei casi in cui vi sia una fascia di sosta veicolare laterale, con qualsiasi giacitura.

12-ter) corsia ciclabile per doppio senso ciclabile: “parte longitudinale della carreggiata urbana a senso unico di marcia, posta a sinistra rispetto al senso di marcia, delimitata mediante una striscia bianca discontinua, valicabile e ad uso promiscuo, idonea a permettere la circolazione sulle strade urbane dei velocipedi in senso contrario a quello di marcia degli altri veicoli e contraddistinta dal simbolo del velocipede. La corsia ciclabile è parte della carreggiata destinata alla circolazione dei velocipedi in senso opposto a quello degli altri veicoli .

L’art. 49, comma 5-ter, lett. b) modifica l’art. 3, comma 1, del codice, concernente le definizioni stradali, aggiungendo anche il n. 58-bis, che prevede la zona scolastica quale: “zona urbana in prossimità della quale si trovano edifici adibiti ad uso scolastico, in cui è garantita una particolare protezione dei pedoni e dell’ambiente, delimitata lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e di fine“. Sarà il Comune a decidere se istituire la nuova tipologia di struttura stradale con apposita ordinanza.

L’art. 49, comma 5-ter, lett. c), modifica l’art. 7 zona urbana in prossimità della quale si trovano edifici adibiti ad uso scolastico, in cui è garantita una particolare protezione dei pedoni e dell’ambiente, delimitata lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e di fine, del codice, sulla regolamentazione della circolazione nei centri abitati, introducendo, al comma 1, la lett. i-bis, per stabilire che tra le facoltà dei comuni, con ordinanza del Sindaco, è possibile prevedere il ”doppio senso ciclabile” su strade classificate di tipo E, E bis, F o F-bis, ove il limite massimo di velocità non supera i 30 km/h, ovvero su parte di una zona a traffico limitato; in questa ipotesi i velocipedi possono circolare anche in senso opposto all’unico senso di marcia prescritto per tutti gli altri veicoli, lungo la corsia ciclabile per doppio senso ciclabile presente sulla strada stessa. La facoltà può essere prevista indipendentemente dalla larghezza della carreggiata, dalla presenza e dalla posizione di aree per la sosta veicolare e dalla massa dei veicoli autorizzati al transito. Tale modalità di circolazione dei velocipedi è individuata mediante apposita segnaletica:

Con la nuova lett. i- ter), anch’essa inserita al comma 1 dell’art. 7zona urbana in prossimità della quale si trovano edifici adibiti ad uso scolastico, in cui è garantita una particolare protezione dei pedoni e dell’ambiente, delimitata lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e di fine del codice, si prevede, inoltre, la facoltà di consentire la circolazione dei velocipedi sulle strade riservate alla circolazione dei veicoli adibiti a servizi pubblici di trasporto (di cui alla lettera i), purché non siano presenti binari tramviari a raso ed a condizione che, salvo situazioni puntuali, il modulo delle strade non sia inferiore a 4,30 m.

All’art. 7 zona urbana in prossimità della quale si trovano edifici adibiti ad uso scolastico, in cui è garantita una particolare protezione dei pedoni e dell’ambiente, delimitata lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e di fine, del codice viene anche inserito il nuovo comma 11-bis, per prevedere che nelle zone scolastiche urbane possano essere limitate o escluse la circolazione, la sosta o la fermata di tutte o di alcune categorie di veicoli in orari e con modalità definite con ordinanza del Sindaco. I divieti di circolazione, di sosta o di fermata non si applicano agli scuolabus, agli autobus destinati al trasporto degli alunni frequentanti istituti scolastici, nonché ai titolari di contrassegno disabili, di cui all’art. 381, comma 2, del regolamento di attuazione del Codice. Per le violazioni di tale comma è prevista la sanzione amministrativa da euro 168 ad euro 67, riportata nell’art. 7zona urbana in prossimità della quale si trovano edifici adibiti ad uso scolastico, in cui è garantita una particolare protezione dei pedoni e dell’ambiente, delimitata lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e di fine comma 13-bis.

L’art. 49, comma 5-ter, lett. l) modifica l’art. 145zona urbana in prossimità della quale si trovano edifici adibiti ad uso scolastico, in cui è garantita una particolare protezione dei pedoni e dell’ambiente, delimitata lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e di fine del codice in materia di precedenze, inserendo i nuovi commi 4-bis e 4-ter. Le nuove disposizioni prevedono che i conducenti degli altri veicoli hanno l’obbligo di dare la precedenza ai velocipedi che transitano sulle strade urbane ciclabili o vi si immettono, anche da luogo non soggetto a pubblico passaggio (4-bis) e che lungo le strade urbane i conducenti degli altri veicoli hanno l’obbligo di dare la precedenza ai velocipedi che circolano sulle corsie ciclabili (4-ter).

La previsione di dover cedere la precedenza ai velocipedi che transitano sulle strade urbane e ciclabili o vi si immettono anche da una proprietà privata laterale è profondamente innovativa e necessita di un cambio radicale delle abitudini degli utenti dei veicoli, diversamente si creeranno non pochi problemi, anche di comprensione dei comportamenti da tenere.

L’art. 49, comma 5-ter, lett. m) modifica l’art. 148, del c.d.s., che disciplina il sorpasso, aggiungendo il comma 9-bis, per prevedere che, lungo le strade urbane ciclabili, il conducente di un autoveicolo che effettui il sorpasso di un velocipede è tenuto ad usare particolari cautele al fine di assicurare una maggiore distanza laterale di sicurezza in considerazione della minore stabilità e della probabilità di ondeggiamenti e deviazioni da parte del velocipede stesso. Prima di effettuare il sorpasso di un velocipede, il conducente dell’autoveicolo valuta l’esistenza delle condizioni predette per compiere la manovra in completa sicurezza per entrambi i veicoli riducendo particolarmente la velocità, ove necessario, affinché la manovra di sorpasso sia compiuta a ridottissima velocità qualora le circostanze lo richiedano. Si prevede inoltre che chiunque violi queste disposizioni sia soggetto al pagamento di una somma da euro 167 ad euro 666 (sanzioni riportate dall’art. 148, comma 16, primo periodo, del codice).

L’art. 49, comma 5-ter, lett. n) modifica l’art. 150, del codice che tratta della disciplina dell’incrocio tra veicoli nei passaggi ingombrati o su strade di montagna, inserendo il comma 2 bis, al fine di prevedere, lungo le strade urbane a senso unico, in cui è consentita la circolazione a “doppio senso ciclabile”, qualora risulti non agevole l’incrocio, i conducenti degli altri veicoli devono dare la precedenza ai velocipedi che circolano sulla corsia ciclabile per doppio senso ciclabile.

L’art. 49, comma 5-ter, lett. q) modifica l’art. 182 del codice, relativo alla circolazione dei velocipedi, inserendo il nuovo comma 1-bis, per stabilire che le disposizioni del comma 1, che prevedono l’obbligo per i ciclisti di circolare su un’unica fila, non si applicano alla circolazione dei velocipedi sulle strade urbane ciclabili. Una seconda modifica, attraverso la novella del comma 9, interamente riformulato disciplina le modalità di circolazione dei velocipedi sulle piste o le corsie a loro riservate, estendendo le norme previste dal regolamento per la circolazione sulle piste ciclabili anche alla circolazione sulle corsie ciclabili e sulle corsie ciclabili per doppio senso ciclabile. L’ultima modifica concerne l’ultimo periodo del comma 9-ter, che disciplina la cosiddetta “casa avanzata” (introdotta dal D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77) che viene riformulato nel senso di prevedere che l’area delimitata sia accessibile oltre che attraverso una corsia anche da una pista ciclabile, ferma restando la lunghezza pari almeno a 5 metri, e il fatto che sia situata sul lato destro in prossimità dell’intersezione. da quotidianopa.leggiditalia.it

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