IL FONDO PER LE OPERE PUBBLICHE E STABILITÀ FINANZIARIA ENTI LOCALI NEL DL SEMPLIFICAZIONI CONVERTITO IN LEGGE

La L. 11 settembre 2020, n. 120 ha convertito il D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (decreto Semplificazioni). In sede di conversione sono state apportate modificazioni ed integrazioni. Qui di seguito il commento delle disposizioni di interesse per la finanza territoriale.

Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche: istituzione

E’ istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT), a decorrere dall’anno 2020, il Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche. L’istituzione del Fondo ha lo scopo di garantire la regolare e tempestiva prosecuzione dei lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui all’art. 35D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (cioè pari o superiori a 5.350.000 euro), nei casi di maggiori fabbisogni finanziari dovuti a sopravvenute esigenze motivate nel rispetto della normativa vigente, ovvero per temporanee insufficienti disponibilità finanziarie annuali.

Il Fondo non può finanziare nuove opere e l’accesso al Fondo non può essere reiterato a esclusione del caso in cui la carenza delle risorse derivi da una accelerazione della realizzazione delle opere rispetto al cronoprogramma aggiornato.

Stanziamenti

Per l’anno 2020 lo stanziamento del Fondo ammonta a 30 milioni di euro.

Per gli anni successivi, con la legge di bilancio, è iscritto sul Fondo un importo corrispondente al 5 per cento delle maggiori risorse stanziate nella prima delle annualità del bilancio, nel limite massimo di 100 milioni di euro, per la realizzazione da parte delle amministrazioni centrali e territoriali di nuove opere e infrastrutture o per il rifinanziamento di quelle già previste a legislazione vigente. Il Fondo è altresì alimentato:

  1. a) dalle risorse disponibili in bilancio anche in conto residui, destinate al finanziamento dell’opera e non più necessarie in quanto anticipate a valere sul Fondo;
  2. b) dalle somme corrispondenti ad eventuali anticipazioni del Fondo alla stazione appaltante per residui passivi caduti in perenzione, mediante utilizzo di quota parte delle somme da iscrivere sul Fondo di cui all’ 34-ter, comma 5, L. 31 dicembre 2009, n. 196, con la legge di bilancio successiva alla eliminazione dal Conto del patrimonio dei predetti residui passivi.

Accessi al Fondo/cronoprogramma

Le stazioni appaltanti possono fare richiesta di accesso al Fondo quando, sulla base dell’aggiornamento del cronoprogramma finanziario dell’opera, risulti, per l’esercizio in corso, un fabbisogno finanziario aggiuntivo non prevedibile rispetto alle risorse disponibili per la regolare e tempestiva prosecuzione dei lavori.

Decreto fissazione modalità e criteri

E’ stabilito che con decreto del MIT, adottato di concerto con il MEF entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 76/2020 (in commento), sono individuate le modalità operative di accesso e utilizzo del Fondo e i criteri di assegnazione delle risorse.

Decreti assegnazione risorse

Il MIT con decreti, da adottare con cadenza trimestrale, su richiesta delle stazioni appaltanti, previa verifica da parte delle amministrazioni finanziatrici dell’aggiornamento del cronoprogramma finanziario dell’opera e dell’impossibilità di attivare i meccanismi di flessibilità di bilancio ai sensi della normativa contabile vigente, assegnate le risorse per la rapida prosecuzione dell’opera, nei limiti delle disponibilita’ annuali del Fondo secondo i criteri previsti dal DM, innanzi visto.

Le disposizioni hanno subito modificazioni in sede di conversione (art. 7, commi da 1 a 7).

Fondo per la formazione professionale del responsabile unico del procedimento: istituzione

E’ istituito, al fine di accelerare le procedure per l’attuazione degli investimenti pubblici e per l’affidamento di appalti e concessioni, un fondo presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con dotazione pari a 1 milione di euro per l’anno 2020 e a 2 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022. Le risorse del Fondo sono destinate ad iniziative finalizzate all’aggiornamento professionale del responsabile unico del procedimento (RUP) di cui all’art. 31D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Disposizione inserita in sede di conversione (art. 7, comma 7-bis).

Stabilità finanziaria degli enti locali: nuovi termini

Nell’art. 17 D.L. 16 luglio 2020, n. 76 sono contenute disposizioni riguardanti la stabilità finanziaria degli enti locali.

Deliberazione piano di riequilibrio finanziario pluriennale

In considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell’epidemia da COVID-19, il termine, entro il quale il consiglio dell’ente locale deve deliberare un piano di riequilibrio finanziario pluriennale,di cui all’art. 243-bis, comma 5, primo periodo, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), è fissato al 30 settembre 2020 qualora il termine di novanta giorni scada prima della data del 30 settembre 2020. Sono rimessi in termini i Comuni per i quali il termine di novanta giorni è scaduto alla data del 30 giugno 2020, per effetto del rinvio operato ai sensi dell’art. 107, comma 7, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, ovvero è scaduto fra il 30 giugno 2020 e la data del 17 luglio 2020.

E’ disposto il rinvio al 30 settembre 2020 del termine per la presentazione al Ministro dell’interno di una ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato da parte dell’ente locale in stato di dissesto, prevista dall’art. 259, comma 1, del TUEL. Sono rimessi in termini gli enti locali per i quali il termine di tre mesi è scaduto alla data del 30 giugno 2020, o è scaduto fra il 30 giugno 2020 e la data del 17 luglio 2020.

Nei casi disciplinati dal comma 7 dell’art. 243-quaterD.Lgs. n. 267 del 2000, in cui il consiglio dell’ente locale non presenta entro il termine prescritto un piano di riequilibrio finanziario pluriennale, si prevede la sospensione dell’applicazione dell’art. 6, comma 2, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149 fino al 30 giugno 2021, qualora l’ente locale abbia presentato, in data successiva al 31 dicembre 2017 e fino al 31 gennaio 2020, un piano di riequilibrio riformulato o rimodulato, ancorché in corso di approvazione a norma delle leggi vigenti in materia, o lo abbia riformulato o rimodulato nel medesimo periodo.

Si stabilisce altresì che il comma 7 dell’art. 243-quaterD.Lgs. n. 267 del 2000, trova applicazione, limitatamente all’accertamento da parte della competente sezione regionale della Corte dei conti del grave e reiterato mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano, a decorrere dal 2019 o dal 2020, avendo quale riferimento il piano eventualmente riformulato o rimodulato, deliberato dall’ente locale in data successiva al 31 dicembre 2017 e fino al 31 gennaio 2020. Gli eventuali procedimenti in corso, unitamente all’efficacia degli eventuali provvedimenti già adottati, sono sospesi fino all’approvazione o al diniego della rimodulazione o riformulazione deliberata dall’ente locale.

Abrogazione norme

Si abrogano, infine, il comma 850 e l’ultimo periodo del comma 889 dell’art. 1 della L. 27 dicembre 2017, n. 205, concernenti condotte che costituiscono reiterazione del mancato rispetto degli obiettivi da parte degli enti locali ai sensi del comma 7 dell’art. 243-quaterD.Lgs. n. 267 del 2000.

Le disposizioni hanno subito modificazioni in sede di conversione (17, commi da 1 a 4).

Proroga restituzione questionari

E’ prorogato fino al 31 dicembre 2020 il termine di restituzione alla Sose s.p.a. 56 dei questionari FP20U, da parte delle province e delle città metropolitane, e FC50U da parte dei Comuni, nell’ambito del procedimento di determinazione dei fabbisogni standard.

Disposizione inserita in sede di conversione (art. 17, comma 4-bis).

Dissesto finanziario province: decorrenza termine

Per le province in dissesto finanziario, che entro la data del 31 dicembre 2020 presentano una nuova ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato a seguito del diniego da parte del Ministero dell’interno dell’approvazione di una precedente ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato, il termine di cinque anni entro cui l’ente deve raggiungere l’equilibrio di bilancio (termine previsto dal comma 1-ter dell’art. 259 del TUEL), decorre dalla data di presentazione da parte del Consiglio della nuova ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato. Il citato art. 259, comma 1, dispone che il Consiglio dell’ente locale in stato di dissesto è tenuto a presentare al Ministro dell’interno un’ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di emanazione del decreto del Presidente della Repubblica di nomina dell’organo straordinario di liquidazione. Il termine di tre mesi per la presentazione al Ministro dell’interno di una ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato da parte dell’ente locale in stato di dissesto è stato rinviato al 30 giugno 2020 dal D.L. n. 18 del 2020.

Disposizione inserita in sede di conversione (art. 17, comma 4-ter).

Richieste risorse per i sistemi di videosorveglianza: nuovo termine

Il termine per la presentazione da parte dei comuni alla Prefettura territorialmente competente delle richieste di ammissione alle risorse stanziate per l’installazione di sistemi di videosorveglianza comunale è fissato, per l’anno 2020, al 15 ottobre 2020. Conseguentemente la Prefettura territorialmente competente provvede a trasmettere le predette richieste al Ministero dell’interno – Dipartimento della pubblica sicurezza – Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle Forze di polizia, non oltre il 31 ottobre 2020.

Disposizione inserita in sede di conversione (art. 17, comma 4-quater).

Accesso ai dati e alle informazioni di cui all’art. 7, comma 6, D.P.R. n. 605 del 1973

L’art. 17-bis D.L. 16 luglio 2020, n. 76 , introdotto in sede di conversione, riguarda la disciplina inerente all’accesso alle informazioni presenti nell’Anagrafe tributaria da parte degli enti locali e dei soggetti affidatari del servizio di riscossione, specificando che tale accesso è consentito anche ai dati e alle informazioni relativi a soggetti che intrattengano rapporti o effettuino operazioni di natura finanziaria con operatori finanziari. Detta novità mira a semplificare il processo di riscossione degli enti locali. A tal fine esso richiama il comma 791, dell’art. 1, della L. di bilancio per il 2020 (L. n. 160 del 2019). La modifica specifica che gli enti e i soggetti affidatari dei servizi di riscossione possano accedere anche ai dati di cui all’art. 7, comma 5, D.P.R. n. 605 del 1973 (“Disposizioni relative all’anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti”) richiamato in rubrica.

Nel Dossier predisposto dagli uffici studi parlamentari è detto che si tratta dei dati identificativi (compreso il codice fiscale) di ogni soggetto che intrattenga qualsiasi rapporto o effettui – anche per conto o a nome di terzi – qualsiasi operazione di natura finanziaria (ad eccezione dei bollettini di conto corrente postale di importo unitario inferiore a 1.500 euro) con operatori finanziari, quali: banche; la società Poste italiane Spa; intermediari finanziari; imprese di investimento; organismi di investimento collettivo del risparmio; società di gestione del risparmio. Secondo quanto dispone il medesimo art. 7, comma 6, D.P.R. n. 605 del 1973, tali dati, concernenti l’esistenza e la natura dei rapporti e di qualsiasi operazione compiuta al di fuori di un rapporto continuativo, sono comunicati all’Anagrafe tributaria che li archivia in apposita sezione, con l’indicazione dei dati anagrafici dei titolari e dei soggetti interessati. Il comma 791 richiamato disciplina in modo sistematico l’accesso ai dati da parte degli enti e dei soggetti affidatari del servizio di riscossione. Si applicano le seguenti regole: • gli enti locali e i soggetti affidatari del servizio di riscossione locale (ivi compresi i concessionari della riscossione della TARI) sono autorizzati ad accedere alle informazioni relative ai debitori presenti in Anagrafe Tributaria, per il tramite dell’ente creditore affidante e sotto la responsabilità di quest’ultimo; • a tal fine, l’ente locale è tenuto a consentire al soggetto affidatario l’utilizzo degli applicativi per l’accesso ai servizi di cooperazione informatica già forniti dall’Agenzia delle Entrate all’ente stesso, nel rispetto delle prescrizioni normative e tecniche vigenti, e previa nomina del soggetto affidatario quale responsabile esterno del trattamento ai sensi della normativa sulla privacy (Regolamento UE 2016/679, cosiddetto regolamento GDPR); • restano ferme, per i soggetti affidatari dei servizi di riscossione, le modalità di accesso telematico per la consultazione delle banche dati catastale e ipotecaria nonché del pubblico registro automobilistico.

Si segnala, infine, che tale comma 791 si inserisce all’interno di un pacchetto di norme in materia di riscossione degli enti locali recato dall’art. 1, commi da 784 a 815, della legge di bilancio 2020. Disposizione inserita in sede di conversione (art. 17-bis).

Pagamento elettronico: titoli di viaggio dei comuni e degli enti locali

E’ stabilito che, al fine di digitalizzare i processi della pubblica amministrazione, di semplificare le modalità di corresponsione delle somme dovute ai comuni per l’utilizzo dei servizi di trasporto pubblico di linea, di contrastarne l’evasione e di ridurre l’utilizzo dei titoli di viaggio cartacei, i comuni assicurano l’interoperabilità degli strumenti di pagamento elettronico dei titoli di viaggio all’interno dei rispettivi territori e per quanto di propria competenza.

Per tali finalità è conferita ai Comuni la facoltà di sottoscrivere specifici accordi o convenzioni con soggetti privati al fine di realizzare specifiche piattaforme digitali nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, anche per tramite dei soggetti di cui all’art. 8, comma 1, D.L. n. 179/2012, cioè le aziende di trasporto pubblico locale.

Con decreto del MIT da emanare entro sei mesi dalla data del 15 settembre 2020, sono definite, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, le modalità operative.

Dall’attuazione di dette disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

di Girolamo Ielo – Dottore commercialista/revisore contabile Esperto finanza territoriale da quotidianopa.leggiditalia.it

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