ASSUNZIONI DEI COMUNI: IN GAZZETTA UFFICIALE LA CIRCOLARE ESPLICATIVA DEL DM. 17 MARZO 2020

Con la pubblicazione sulla G.U. n. 226 dell’11 settembre 2020, diviene ufficiale e quindi pienamente operativa la Circolare interministeriale 13 maggio 2020, esplicativa delle nuove regole assunzionali per i Comuni introdotte dall’art. 33, comma 2, del Dl. n. 34/2019, convertito con modificazione dalla Legge n. 58/2019 (cd. “Decreto Crescita”). Il contenuto del Documento è rimasto inalterato rispetto alla bozza che circola da diverse settimane e ribadisce sostanzialmente l’impianto del Dm. attuativo 17 marzo 2020, ripercorrendone i contenuti quanto a finalità, individuazione delle Tabelle contenenti i valori percentuali di riferimento nel rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti, conseguenze per i Comuni in funzione del loro posizionamento rispetto alle soglie.

Dal punto di vista operativo resta confermato il riferimento, di maggiore dettaglio rispetto alle indicazioni del Dm., ai codici voce per la spesa del personale (U.1.01.00.00.000, U1.03.02.12.001; U1.03.02.12.002; U1.03.02.12.003; U1.03.02.12.999) nonché degli estremi identificativi delle entrate (01 Entrate titolo I, 02 Entrate titolo II, 03 Entrate titolo III), riferiti ai dati trasmessi dagli enti alla “Bdap”, che agevolano i Comuni nell’identificazione dei valori da prendere in considerazione come base del calcolo. Nessun dettaglio aggiuntivo anche per quanto riguarda l’adeguamento del limite al trattamento accessorio, per cui rimane stabilito che il vincolo può essere modificato solo in aumento in caso di incremento del personale rispetto al 31 dicembre 2018, specificando che il presupposto affinché possa operare l’incremento è che vi sia uno scostamento positivo rispetto a quel valore tenuto conto delle cessazioni e assunzioni a tempo indeterminato intervenute.

In merito alla dibattuta disciplina della fase transitoria dal vecchio al nuovo regime assunzionale, dettata nell’intento di “non penalizzare i Comuni che (…) hanno legittimamente avviato procedure assunzionali, con il previgente regime, anche con riguardo a budgets relativi ad anni precedenti” restano salve le procedure avviate prima del 20 aprile, data di entrata in vigore della nuova disciplina, a condizione di avere effettuato le comunicazioni obbligatorie ex art. 34-bis del Dlgs. n. 165/2001, nonché di avere operato le relative prenotazioni nelle scritture contabili. Interpretazione avversata dalla Corte dei conti (Sezione controllo Lombardia, Delibera n. 74/2020 e Sezione controllo Toscana, Delibera n. 61/2020) che ha evidenziato la necessità che a decorrere dall’entrata in vigore delle nuove norme gli Enti rivedano la programmazione dei fabbisogni, includendo le azioni assunzionali avviate in precedenza.

In linea con la Circolare invece si sono espresse le Sezioni di controllo circa l’intervenuta inapplicabilità del Principio della neutralità della mobilità. Il Documento chiarisce che l’uscita dei Comuni dal novero degli Enti soggetti a limiti alle assunzioni li esclude dalla portata dell’art. 1, comma 47, della Legge n. 311/2004, imponendo l’utilizzo degli spazi assunzionali eventualmente concessi dal Decreto anche per acquisire unità di personale attraverso quello strumento.  da entilocali-online.it

ASSUNZIONE PERSONALE, Circolare in G.U.

 

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