COMUNI: LE NOVITÀ INTRODOTTE DALLA LEGGE DI CONVERSIONE 11 SETTEMBRE 2020 N. 120 IN TEMA DI INNOVAZIONE DIGITALE

Con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale della L. di conversione 11 settembre 2020 n. 120 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 si conclude l’iter del decreto ‘Semplificazione e innovazione digitale’ che rappresenta la base normativa per velocizzare il processo di trasformazione digitale. Entro il 28 febbraio 2021 le amministrazioni sono tenute ad avviare i loro processi di trasformazione digitale. I servizi pubblici dovranno diventare quindi fruibili attraverso lo smartphone, lo strumento più usato dagli italiani per comunicare a distanza. Fissando questa scadenza è stata prevista flessibilità per i piccoli Comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti, per tenere conto delle difficoltà legate all’emergenza Covid-19. La transizione digitale passa attraverso la cultura dell’innovazione ossia la predisposizione della pubblica amministrazione ad utilizzare nuovi approcci e nuove tecnologie offerte dal mercato per rispondere alle sfide della nostra società in campi diversi come la mobilità, la medicina e altro. Per questo la norma del decreto su “diritto a innovare” prevede procedure semplificate di cui beneficeranno imprese, start up e centri di ricerca per sperimentare progetti innovativi per lo sviluppo. In sede di legge di conversione, al di là di piccole rettifiche di carattere formale, sono stati inseriti anche nuovi articoli che hanno il principale obiettivo di rendere immediatamente applicabili molte disposizioni della normativa in tema di semplificazione digitale. Innanzitutto è stato introdotto l’art. 23-bis che concentra la propria attenzione sui piccoli comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti. Difatti, viene sancito che al fine di introdurre misure di semplificazione procedimentale volte a snellire gli iter e ad eliminare le sovrapposizioni burocratiche, tenendo comunque conto delle difficoltà di ordine tecnico-infrastrutturale e delle ricadute sull’organizzazione del lavoro a seguito delle misure di contenimento dell’emergenza sanitaria globale da COVID-19, i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti dovranno adeguarsi alle previsioni delle norme dettate per il sostegno e la diffusione dell’amministrazione digitale a partire dalla data prevista per la cessazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, fissata con delibera del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020. In prima linea gli enti locali anche nella nuova disposizione introdotta dall’art. 24-bis che prevede misure di semplificazione nell’accesso ai servizi di pagamento elettronico dei titoli di viaggio dei comuni e degli enti locali. In particolare, si dispone che al fine di digitalizzare i processi della pubblica amministrazione, di semplificare le modalità di corresponsione delle somme dovute ai comuni per l’utilizzo dei servizi di trasporto pubblico di linea, di contrastarne l’evasione e di ridurre l’utilizzo dei titoli di viaggio cartacei, i comuni devono assicurare l’interoperabilità degli strumenti di pagamento elettronico dei titoli di viaggio all’interno dei rispettivi territori e per quanto di propria competenza. I comuni, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, hanno la facoltà di sottoscrivere appositi accordi o convenzioni con soggetti privati al fine di realizzare specifiche piattaforme digitali per assicurare l’attuazione di quanto previsto in precedenza anche per il tramite dei soggetti di cui all’art. 8, comma 1, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221. Inoltre viene stabilito che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d’intesa con la Conferenza unificata e sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della stessa legge di conversione verranno definite, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, le modalità operative per assicurare:

  1. a) l’interoperabilità dei sistemi di pagamento, anche tramite piattaforme elettroniche realizzate nelle forme di cui alla comunicazione della Commissione del 30 aprile 2004, COM (2004) 327;
  2. b) l’interazione di sistemi esistenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto con metodi di pagamento elettronico, secondo princìpi di trasparenza e libera concorrenza.

Molto interessante è anche la disposizione introdotta dall’art. 27-bis che dedica una particolare attenzione all’Internet of things (IoT). Difatti viene integrato l’art. 55 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259, e dopo il comma 7 è aggiunto il comma 7-bis che esclude l’applicabilità dell’obbligo di identificazione alle schede elettroniche (S.I.M.) utilizzate per la fornitura di servizi di tipo ‘internet delle cose’, installate senza possibilità di essere estratte all’interno degli oggetti connessi e che, anche se disinstallate, non possono essere utilizzate per effettuare traffico vocale, inviare SMS o fruire del servizio di connessione a Internet. L’art. 29-bis introdotto dalla legge di conversione prevede, invece, importanti disposizioni per le persone diversamente abili sancendo che il Ministro dell’Economia e delle Finanze con proprio decreto di natura non regolamentare, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa legge di conversione aggiorna il comma 2 dell’art. 2 del decreto del Ministro delle finanze 14 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 aprile 1998, prevedendo che le persone con disabilità ai fini dell’applicazione dei benefici previsti possono produrre il certificato attestante l’invalidità funzionale permanente rilasciato dall’azienda sanitaria locale competente o dalla commissione medica integrata, sopprimendo la necessità di presentare contestualmente la specifica prescrizione autorizzativa rilasciata dal medico specialista dell’azienda sanitaria locale di appartenenza. Anche l’art. 29-ter introduce misure di semplificazione dei procedimenti di accertamento degli stati invalidanti e dell’handicap prevedendo che le commissioni mediche pubbliche preposte all’accertamento delle minorazioni civili e dell’handicap ai sensi dell’art. 4L. 5 febbraio 1992, n. 104, sono autorizzate a redigere verbali sia di prima istanza che di revisione anche solo sugli atti, in tutti i casi in cui sia presente una documentazione sanitaria che consenta una valutazione obiettiva. La stessa valutazione sugli atti può essere richiesta dal diretto interessato o da chi lo rappresenta unitamente alla produzione di documentazione adeguata o in sede di redazione del certificato medico introduttivo. In tale secondo caso spetta al responsabile della commissione di accertamento indicare la documentazione sanitaria da produrre. Nelle ipotesi in cui la documentazione non sia sufficiente per una valutazione obiettiva, l’interessato è convocato a visita diretta. Infine l’art. 37-bis introdotto dalla legge di conversione interviene in materia di giustizia telematica con adeguate misure di semplificazione in materia di richieste di gratuito patrocinio. Di conseguenza al fine di favorire una celere evasione delle richieste di liquidazione dei compensi spettanti al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato e al difensore d’ufficio ai sensi del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, le istanze prodotte dal giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione dovranno essere depositate presso la cancelleria del magistrato competente esclusivamente mediante modalità telematica individuata e regolata con provvedimento del direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia.da quotidianopa.leggiditalia.it, di Michele Iaselli

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