PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO, CRESCONO LE POSSIBILITÀ D’INTERVENTO PER LE IMPRESE. SENTENZA DEL TAR LIGURIA

Le amministrazioni pubbliche possono prendere in esame proposte di partenariato pubblico-privato presentate da soggetti privati anche per interventi e servizi che sono stati inseriti nella programmazione. Il decreto semplificazioni ha ampliato le possibilità di utilizzo dei vari moduli previsti dagli articoli 180 e seguenti del codice dei contratti pubblici, consentendo agli operatori economici di presentare progettualità per iniziative complesse non solo per lavori e servizi non previsti nei programmi triennali e biennali degli enti, ma anche per le iniziative inserite in questi strumenti. L’articolo 8 del Dl 76/2020 contiene infatti due modifiche al comma 15 dell’articolo 183 del Dlgs 50/2016, che stabiliscono la possibilità per i soggetti privati di presentare proposte spontanee per project financing e per altri contratti di partenariato pubblico-privato (incluse le concessioni) anche se presenti nei programmi adottati dalle amministrazioni per le opere e le acquisizioni di beni e servizi ai sensi dell’articolo 21 del codice dei contratti pubblici. L’espansione dello spazio di proposta degli operatori economici è stata evidenziata anche dalla giurisprudenza, il Tar Liguria con la sentenza n. 611/2020, ha precisato come in seguito alla recente modifica normativa, l’opzione espressa dall’amministrazione per un project financing a iniziativa pubblica non risulti di per sé ostativa alla proposizione di progetti in base all’articolo 183 comma 15 del codice da parte di privati.  da ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com

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