ACCESSO CIVICO: NO AI DATI SULLA SALUTE CHE RENDONO IDENTIFICABILI LE PERSONE. PARERE DEL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Non si possono diffondere dati sulla salute che rendano anche indirettamente identificabili le persone. Lo ha ribadito il Garante per la protezione dei dati personali dando ragione al Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza della Regione Autonoma Valle d’Aosta, che aveva parzialmente negato l’accesso a particolari dati concernenti la distribuzione dei casi di Covid-19 registrati nella Regione ad un giornalista che ne aveva fatto richiesta. Il giornalista aveva chiesto i dati suddivisi per Comune, sesso, età, esito, domicilio, data delle diagnosi di infezione, numero ed esiti dei tamponi eseguiti per paziente e numero, distribuzione per Comune e dati relativi alle telefonate pervenute all’apposita struttura della Regione, da ultimo le persone prese in carico per infezione da Covid-19. Pur riconoscendo l’“interesse conoscitivo” alla base della richiesta, la Regione, per evitare che le persone contagiate venissero identificate, aveva accordato solo un accesso parziale a questi dati: aveva fornito alcuni tipi di dati in forma aggregata (tamponi effettuati ogni settimana e casi positivi totali nell’intero periodo, per ogni Comune; casi positivi, guariti e decessi nell’intera regione, tutte informazioni suddivise per sesso) e negato l’accesso ad altri. Il Garante ha ritenuto corretto l’operato della Regione nel parere fornito a quest’ultima a seguito della richiesta di riesame avanzata dal giornalista. La generale conoscenza del complesso delle informazioni richieste, ha osservato il Garante, poteva infatti consentire, in ragione dello scarso numero degli abitanti che caratterizza molti Comuni valdostani, di identificare i soggetti colpiti dal virus. Il Garante ha peraltro ricordato che, qualora l’istanza riguardi dati personali relativi alla salute, l’accesso civico deve essere escluso, così come previsto dalla normativa in materia di trasparenza e come confermato anche dalle Linee guida dell’Anac in materia di accesso civico. da garanteprivacy.it

GarantePrivacy-Parere-9461036-1.0

 

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