LA PROGRAMMAZIONE DEL LAVORO IN “SMART WORKING”ALLA LUCE DEL “D.L. RILANCIO”: LE LINEE DI INDIRIZZO DELL’UPI

A fronte della nuova disciplina del “lavoro agile emergenziale”, come prevista dall’art. 263 del Dl. n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 77/2020 (cd. “Decreto Rilancio”), l’Unione delle Province d’Italia (Upi) ha predisposto un Documento contenente linee di indirizzo utili ai fini di una diversa organizzazione del lavoro in “smart working”, non più “generalizzato” ma “programmato” in relazione alle esigenze di rapida ripresa delle attività e di rilancio degli investimenti locali. Superata la fase di piena emergenza, durante la quale anche le Province avevano limitato il lavoro “in presenza” a circa il 20-30% del personale ai fini della prestazione dei “servizi essenziali”, con il riavvio delle attività produttive e dell’anno scolastico, si sono trovate nella necessità di riorganizzare le loro Strutture amministrative per consentire il rientro al lavoro in sicurezza del personale. In tale nuovo contesto socio-economico devono essere lette le linee di indirizzo predisposte dall’Upi, le quali rappresentano una sorta di vademecum con l’obiettivo di favorire il rientro della maggior parte del personale e far fronte (in particolare, sulle Scuole e sulle strade), anche in considerazione delle carenze di organici delle Amministrazioni provinciali, conseguenza del processo di riordino successivo alla “Riforma Delrio”. Come ricordato dall’Upi, l’art. 263 del “Decreto Rilancio” ha riscritto le regole sul “lavoro agile” nella situazione di emergenza intendendo, allo stato attuale, non più una forma di “smart working” “generalizzato” per tutte le attività non indifferibili da rendere in presenza, ma “programmato” ovvero attraverso un Piano (atto di natura organizzativa e non regolamentare) correlato ad attività che, in base alla dimensione organizzativa e funzionale di ciascun Ente, possono essere rese in questa modalità. Pertanto, come in precedenza indicato dalla Circolare n. 3/2020 della Funzione pubblica, è necessario che i Dirigenti aggiornino e implementino la mappatura delle attività che possono essere svolte in modalità “agile” senza arrecare disfunzioni o ritardi, tenendo conto della situazione organizzativa. Ai fini della mappatura delle attività, l’Upi ha fornito un elenco esemplificativo ma non esaustivo delle “attività da rendere in presenza” (quali le attività dei Dirigenti, dei Servizi di Protezione civile, di Polizia locale, di vigilanza e direzione lavori sui cantieri per la manutenzione degli edifici scolastici, della rete stradale e degli altri lavori di competenza della Provincia). Al netto di tali attività, le Province individuano il contingente di personale (nella misura del 50%) da poter impiegare in “smart working”, sulla base di criteri generali e trasparenti, che tengano conto dello stato complessivo di salute dei dipendenti, della situazione familiare, della rotazione programmata della presenza, eccetera. Nell’individuazione del contingente di personale di impiegare in modalità “agile”, i Dirigenti dovranno basarsi su criteri generali e trasparenti che tengano conto di condizioni (stato di salute, situazione familiare, rotazione programmata della presenza, ecc.), riservando carattere di priorità a coloro che si trovano in particolari situazioni meritevoli di tutela: soggetti fragili; genitori con figli in età scolare; dipendenti con familiari titolari della Legge n. 104/1992; dipendenti con famigliari che necessitano di cure anche se non titolari della Legge n. 104/1992; dipendenti con distanza casa-lavoro. Spunti concreti vengono forniti in merito alle misure di flessibilità oraria: ad esempio, l’orario di lavoro potrebbe essere calibrato a titolo indicativo su 7 ore e 12 minuti al giorno, con possibilità di espletare la prestazione di “lavoro agile” in una fascia oraria molto ampia dalle 7.30 alle 19.30, dal lunedì al venerdì, e con l’obbligo di compresenza in una determinata fascia oraria (da concordare con il Dirigente di riferimento) e di almeno 30 minuti di pausa.

L’Upi inoltre, ai fini della predisposizione del “Piano di organizzazione del lavoro agile semplificato”, valido fino al 31 dicembre, così come indicato dall’art. 263 del Dl. n. 34/2020, occorrerà tener conto anche di altri aspetti, tra cui la possibilità di prevedere: rientri in servizio uno o più giorni lavorativi della settimana, in relazione alle esigenze organizzative concordate con il Dirigente; la partecipazione del dipendente in modalità “agile” a conference call e a riunioni via web; eventuali uscite nelle fasce di compresenza pattuita vanno preventivamente comunicate via e-mail al proprio Responsabile; invio periodico al Dirigente di un report riassuntivo del lavoro settimanale svolto. Specifiche indicazioni vengono altresì inserite con riferimento al trattamento giuridico ed economico del personale che svolge la propria attività lavorativa in modalità “agile”, relative al mancato riconoscimento dei buoni pasto e alla possibilità di utilizzare i permessi orari retribuiti per l’espletamento di visite mediche, permessi di cui alla Legge n. 104/1992 e permessi di partecipazione ad assemblee anche in modalità telematica. da entilocali-online.it

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