COVID-19 E MALATTIA: I CHIARIMENTI DELL’INPS

L’Inps ha pubblicato sul proprio sito istituzionale il messaggio n. 3653 del 9 ottobre 2020, contenente precisazioni sulla tutela previdenziale della malattia in attuazione dell’art. 26 del d.l. 18/2020 e indicazioni operative per i lavoratori aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia.

A seguito delle indicazioni fornite con il messaggio n. 2584 del 24 giugno 2020, in merito alla gestione delle certificazioni mediche relative alla tutela previste per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato dall’art. 26, commi 1, 2 e 6 del d.l. 18/2020, l’INPS, considerata l’evoluzione legislativa e le richieste pervenute all’Istituto, ha reputato opportuno intervenire nuovamente sulla materia fornendo, tra le altre, i seguenti chiarimenti:

  • La quarantena e la sorveglianza precauzionale per i soggetti fragili (fra cui anche dipendenti del settore privato e pubblico in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità), ex art. 26, commi 1 e 2 del d.l. 18/2020, non configurano un’incapacità temporanea al lavoro per una patologia in fase acuta tale da impedire in assoluto lo svolgimento dell’attività lavorativa (presupposto invece per il riconoscimento della malattia comuna) ma bensì una situazione di rischio per il lavoratore e  per la collettività, pertanto tale situazione è equiparabile, ai fini del trattamento economico, alla malattia e alla degenza ospedaliera;
  • Non è possibile ricorrere alla tutela della malattia comune o della degenza ospedaliera nei casi in cui il lavoratore in quarantena o in sorveglianza precauzionale in quanto soggetto fragile continui a svolgere, sulla base di accordi con il proprio datore di lavoro, l’attività lavorativa presso il proprio domicilio, in modalità smart working. In tal caso non avrà luogo la sospensione dell’attività lavorativa con la correlata retribuzione;
  • In tutti i casi di ordinanze o provvedimenti di autorità amministrative che di fatto impediscono ai soggetti di svolgere la propria attività lavorativa in luoghi differenti dal proprio territorio, per la necessità di contenere il diffondersi dell’epidemia,  ex art. 19 del d.l., 104/2020, non sarà applicabile l’istituto della quarantena ex art. 26, comma 1 del d.l. 18/2020 in quanto la disposizione sopra citata prevede un provvedimento da  parte degli operatori di sanità pubblica. da self-entilocali.it

INPS-messaggio-n.-3653

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