NOMINA REVISORI ENTI LOCALI: I CHIARIMENTI DEL MINISTERO DELL’INTERNO

Il Ministero dell’interno ha pubblicato sul proprio sito istituzionale il parere n. 98437 del 22 settembre 2020 concernente  la “durata dell’incarico dell’organo di revisione e sospensione termini per emergenza sanitaria Covid-19”. In pratica con questo parere ha chiarito che ai fini del computo dei termini dei procedimenti amministrativi e processuali, iniziati sia su istanza di parte che d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 maggio 2020.

Nomina Revisori Enti Locali: il parere del Ministero dell’Interno

Nello specifico, un revisore contabile aveva segnalato la presunta illegittimità dell’attività svolta dal precedente collegio. Attività che aveva svolto fino al 25 maggio 2020 le proprie funzioni in virtù del periodo di proroga disposto dalla normativa di contenimento del contagio da COVID-19, nel periodo intercorrente dal 21 febbraio al 24 maggio 2020. Il Ministero dell’Interno ha precisato, nel parere in commento che, non è sua competenza valutare la correttezza amministrativo-contabile dell’attività amministrativa e la legittimità dell’azione amministrativa.

Inoltre ha aggiunto che:

  • Ai sensi dell’articolo 235 del d.lgs. 267/2000, l’organo di revisione dura in carica tre anni. E, alla scadenza, può essere prorogato per non più di 45 giorni, ai sensi degli artt. 2, 3, commi 1, 4, commi 1, 5, commi 1, e 6 del d.l. 293/1994;
  • Ai sensi dell’articolo 103, comma 1, del d.l. 17 marzo 2020, n.18, ai fini del computo dei termini dei procedimenti amministrativi e processuali, iniziati su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 maggio 2020.

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