LE NOVITÀ IN MATERIA DI IMU CONTENUTE NELLA LEGGE DI CONVERSIONE DEL DECRETO AGOSTO

L’art. 1, comma 1, L. 13 ottobre 2020, n. 126 ha convertito, con modificazioni, il D.L. 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia. Il comma 2, art. 1, della stessa legge ha abrogato i decreti-legge D.L. 14 agosto 2020, n. 103D.L. 8 settembre 2020, n. 111, e D.L. 11 settembre 2020, n. 117, al contempo disponendo che rimangano validi gli atti e i provvedimenti adottati e siano fatti salvi gli effetti e i rapporti giuridici dispiegatisi in tempo di loro vigenza. Le disposizioni contenute in questi tre decreti legge sono state trasposte nel D.L. 14 agosto 2020, n. 104, mantenendo, così, nell’ordinamento, i tre decreti-legge. Vediamo qui di seguito le disposizioni di interesse per gli enti territoriali. Per quanto riguarda i tributi locali, vediamo le novità in materia di IMU.

Le novità in materia di IMU

Le novità in materia di IMU, contenute negli artt. 78, 78-bis e 93, comma 5-bis, possono essere suddivise in quattro categorie:

– esonero dal pagamento della seconda rata, anno 2020, per alcuni settori di attività;

– esonero dal pagamento per gli anni 2021 e 2022 per gli immobili della categoria D/3 destinati allo spettacolo;

– agevolazioni in agricoltura, con norme di interpretazione autentica;

– IMU e riclassificazione catastale degli immobili portuali.

Esenzione 2° rata: stabilimenti balneari e termali

Non è dovuta la seconda rata, anno 2020, dell’IMU relativa a immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali. Si tratta di una estensione dell’esenzione. Infatti, per questi immobili l’art. 177D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77 (decreto “Rilancio”) ha previsto l’esonero della prima rata, anno 2020.

La disposizione non ha subito modificazioni in sede di conversione (comma 1, lett. a, dell’art. 78). Esenzione 1° e 2° rata: immobili del gruppo D/2 e relative pertinenze Non è dovuta la seconda rata, anno 2020, dell’IMU relativa a immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate. Anche in questo caso si tratta di una estenzione dell’esenzione; però con novità. Per questi immobili l’art. 177D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, prevede, sempre per il 2020, l’esonero della prima rata. La disposizione, però, a differenza di quanto detto per la seconda rata, non cita le “relative pertinenze”. Stante queste disposizioni l’esonero per le “relative pertinenze” è da applicarsi solamente nella seconda rata. Il sede di conversione è stabilito che l’esenzione per le pertinenze di immobili rientranti nella categoria catastale D/2 si applica anche relativamente alla prima rata di cui all’art. 177D.L. n. 34 del 2020. Pertanto l’esonero, anno 2020, per le “relative pertinenze” degli immobili del gruppo D/2 si applica nella prima e nella seconda rata. Disposizione modificata in sede di conversione (comma 1, lett. b, dell’art. 78).

Esenzione 2° rata: immobili destinati a cinema e teatri

Non è dovuta la seconda rata, anno 2020, dell’IMU relativa a immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Si tratta di una novità. Per questi immobili nel decreto rilancio non è previsto l’esonero della prima rata.

La disposizione non ha subito modificazioni in sede di conversione (comma 1, lett. d, dell’art. 78).

Esenzione 2° rata: immobili destinati discoteche e sale a ballo

Non è dovuta la seconda rata, anno 2020, dell’IMU relativa a immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Si tratta di una novità. Per questi immobili nel decreto rilancio non è previsto l’esonero della prima rata.

La disposizione non ha subito modificazioni in sede di conversione (comma 1, lett. e, dell’art. 78).

Esenzione 2021 e 2022: immobili destinati a cinema e teatri

Non è dovuta l’IMU per gli anni 2021 e 2022 per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati aspettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate. Si tratta di una novità.

Per questi immobili oltre all’esonero della seconda rata, anno 2020, è previsto il pieno esonero per il biennio 2021/2022.

La disposizione non ha subito modificazioni in sede di conversione (comma 3 dell’art. 78).

Risorse per i Comuni per il mancato gettito

L’introduzione dell’esonero della seconda rata, anno 2020 e dell’esonero per il biennio 2021/2022 comporta un minore gettito per i comuni.

E’ previsto il ristoro ai comuni delle minori entrate mediante l’incremento di 85,95 milioni di euro per l’anno 2020 e di 9,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 dell’apposito Fondo (art. 177, comma 2, D.L. n. 34 del 2020).

Alla ripartizione degli incrementi si provvede con uno o più decreti del Ministro dell’interno di concerto con il MEF, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data del 15 agosto 2020.

La disposizione non ha subito modificazioni in sede di conversione (comma 5, art. 78).

Esenzioni assoggette al rispetto di limiti e autorizzazione UE

Le disposizioni riguardanti l’esonero della seconda rata si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19.».

L’efficacia dell’esenzione per il biennio 2021/2022 è subordinata, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, all’autorizzazione della Commissione europea.

La disposizione ha subito modificazioni in sede di conversione (commi 2 e 4, art. 78).

Agevolazioni IMU in agricoltura

In sede di conversione è stato aggiunto l’art. 78-bis, contenente “Interpretazione autentica in materia di IMU”. Si tratta di ben tre interpretazioni autentiche. Le interpretazioni sono adottate ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 2, L. 27 luglio 2000, n. 212(Statuto dei diritti del contribuente). Quest’ultima disposizione stabilisce che “L’adozione di norme interpretative in materia tributaria può essere disposta soltanto in casi eccezionali e con legge ordinaria, qualificando come tali le disposizioni di interpretazione autentica”.

  1. a) Agevolazioni familiari coadiuvanti del coltivatore diretto

Il comma 1, dell’art. 78-bis stabilisce che, al fine di sostenere l’esercizio delle attività imprenditoriali agricole garantendo la corretta applicazione delle agevolazioni in materia di IMU, l’art. 1, comma 705L. 30 dicembre 2018, n. 145, si interpreta, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 2, L. n. 212 del 2000, nel senso che le disposizioni ivi recate si applicano anche ai periodi di imposta precedenti all’entrata in vigore della citata L. n. 145 del 2018. Quest’ultima è entrata in vigore l’1 gennaio 2019.

In base alle disposizioni contenute nel comma 705 citato, i familiari coadiuvanti del coltivatore diretto, appartenenti al medesimo nucleo familiare, che risultano iscritti nella gestione assistenziale e previdenziale agricola quali coltivatori diretti, beneficiano della disciplina fiscale propria dei titolari dell’impresa agricola al cui esercizio i predetti familiari partecipano attivamente. Questa disposizione trova applicazione anche per i periodi di imposta precedenti al 2019.

  1. b) Agevolazioni soci delle società di persone esercenti attività agricole

Il comma 2, dell’art. 78-bis stabilisce che l’art. 9, comma 1, D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228, si interpreta, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 2, L. n. 212 del 2000, nel senso che nelle agevolazioni tributarie sono comprese anche quelle relative ai tributi locali.

In base alle disposizioni contenute nel comma 1, dell’art. 9 citato, ai soci delle società di persone esercenti attività agricole, in possesso della qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo a titolo principale, continuano ad essere riconosciuti e si applicano i diritti e le agevolazioni tributarie e creditizie stabiliti dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso delle predette qualifiche.

Pertanto, ai soci delle società di persone esercenti attività agricole si applicano le agevolazioni in materia di tributi locali(tra questi è compresa l’IMU).

  1. c) Agevolazioni estese agli agricoltori pensionati

Il comma 3, dell’art. 78-bis stabilisce che le disposizioni in materia di IMU si interpretano, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 2, L. n. 212 del 2000, nel senso che si considerano coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali anche i pensionati che, continuando a svolgere attività in agricoltura, mantengono l’iscrizione nella relativa gestione previdenziale e assistenziale agricola.

I pensionati, ai fini dell’applicazione della normativa IMU, debbono:

– continuare a svolgere attività in agricoltura;

– mantenere l’iscrizione nella relativa gestione previdenziale e assistenziale agricola.

Disposizione introdotta in sede di conversione (art. 78-bis).

IMU e riclassificazione catastale immobili portuali

Sono introdotte disposizioni al fine di superare alcune criticità emerse in sede di attuazione della disciplina relativa al contributo per il ristoro ai comuni della perdita di gettito conseguente alla riclassificazione degli immobili adibiti alle operazioni e ai servizi portuali (ai sensi dei commi 578-582 dell’art. 1L. n. 205 del 2017).

Ricordiamo che l’art. 1, comma 578L. n. 205 del 2017 dispone che, a decorrere dal 2020, le banchine e le aree scoperte dei porti di rilevanza economica nazionale e internazionale di competenza delle Autorità di sistema portuale, adibite alle operazioni e ai servizi portuali, le connesse infrastrutture stradali e ferroviarie, nonché i depositi ivi ubicati strettamente funzionali alle suddette operazioni e servizi portuali, costituiscono immobili a destinazione particolare, da censire in catasto nella categoria E/1, anche se affidati in concessione a privati, con conseguente esenzione dal pagamento dell’IMU. Sono parimenti censite nella categoria E/1 le banchine e le aree scoperte dei medesimi porti adibite al servizio passeggeri, compresi i crocieristi.

In base al comma 579, gli intestatari catastali di tali immobili o i concessionari dei medesimi possono chiedere l’aggiornamento ai fini della revisione del classamento: gli atti di aggiornamento delle rendite catastali rideterminate hanno effetto dal 1° gennaio 2020, in deroga a quanto previsto dalla disciplina ordinaria (vigente al momento dell’entrata in vigore della L. n. 205 del 2017) relativa all’aggiornamento del valore degli immobili iscritti in catasto (di cui all’art. 13, comma 4, D.L. n. 201 del 2011).

Nell’ambito di tale intervento normativo, il comma 582 introduce, a decorrere dall’anno 2020, un contributo annuo a favore dei comuni a titolo di compensazione del minor gettito dell’IMU.

Al fine di superare la problematicità derivante da queste disposizioni, in sede di conversione sono datate introdotte due disposizioni:

– si sostituisce l’ultimo periodo del comma 579 dell’art. 1L. n. 205 del 2017 con una disposizione che limita la retroattività degli atti di aggiornamento al 1 gennaio 2020 alle sole operazioni effettuate entro il 31 dicembre 2020; le operazioni di riclassamento potranno continuare ad essere effettuate anche successivamente, ma in quel caso l’immobile sarà esentato dall’IMU solo a partire dall’anno seguente, senza che si produca alcuna perdita di gettito medio tempore per i comuni;

– sostituisce il secondo periodo del comma 582, con due distinti periodi: 1) il primo demanda a uno o più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze la determinazione del ristoro delle minori entrate da erogare ai comuni interessati per gli anni 2020 e successivi (tenuto conto di quanto già attribuito a titolo di ristoro per le variazioni catastali effettuate nel 2019) nel limite del contributo annuo massimo di 9,35 milioni di euro. I decreti sono adottati di concerto con il Ministro dell’interno e sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Il ristoro è riconosciuto sulla base dei dati comunicati, entro il 30 aprile 2021, dall’Agenzia delle entrate al Ministero e relativi, per ciascuna unità immobiliare, alle rendite proposte nel corso del 2020 e a quelle già iscritte in catasto dal 1° gennaio del medesimo anno; 2)il secondo ripropone, con minori modifiche, la disposizione, già presente all’ultimo periodo del comma 582, riguardante la rettifica in aumento o in diminuzione dei contributi erogati (sempre nel limite massimo di 9,35 milioni di euro) a seguito della verifica effettuata sulla base dei dati comunicati dall’Agenzia delle entrate concernenti le rendite definitive determinate sulla base degli atti di aggiornamento. Il presente comma innova ridefinendo le scadenze temporali precedentemente previste e parametra la rettifica anche con riferimento ai contributi erogati ai sensi dei decreti ministeriali richiamati nel precedente periodo. Pertanto, entro il 31 ottobre 2022 (e non più entro il 30 aprile 2021) con uno o più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno e sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, si procede alla rettifica dei contributi erogati a seguito della verifica effettuata sulla base dei dati comunicati, entro il 15 settembre 2022 (e non più entro il 31 marzo 2021), dall’Agenzia delle entrate, concernenti le rendite definitive, determinate sulla base degli atti di aggiornamento effettuati nell’anno 2019, nonché delle rendite già iscritte in catasto dal 1° gennaio 2019, e le rendite definite, determinate sulla base degli aggiornamenti catastali effettuati nell’anno 2020, nonché le rendite già iscritte in catasto dal 1° gennaio 2020. Disposizione introdotta in sede di conversione (art. 93, comma 5-bis). da quotidianopa.leggiditalia.it, di Girolamo Ielo

 

LEGGE 13 ottobre 2020, n. 126

Precedente

COVID-19: UTILIZZO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE PER LA POLIZIA LOCALE

Successivo

TURISMO POST-COVID, TRA NUOVE POLITICHE DELLE CITTÀ, COMMERCIALI E REVENUE CRISIS