In sede di conversione del DL “Agosto” (art. 51, comma 1-bis, dl 104/2020) è stata disposta la proroga al 15 novembre 2020 del termine di avvio dell’esecuzione dei lavori finanziati con i contributi agli investimenti in cifra fissa stanziati dalla legge di bilancio 2020 (commi 29-37), destinati ad interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile. Sempre per opera del medesimo art. 51, comma 1-bis, slitta al 15 dicembre 2020 il termine per l’emanazione del decreto del Ministero dell’interno di revoca, totale o parziale, delle risorse per l’eventuale mancato rispetto del suddetto termine. Tale proroga segue l’impegno già assunto dal Governo in Conferenza Stato-Città del 10 settembre u.s., anche a seguito dell’azione svolta dall’Anci che aveva richiesto, già in fase di conversione del dl “Semplificazioni”, la proroga del termine inizialmente fissato al 15 settembre. L’occasione è utile per ricordare che l’art. 46, co. 1, lettera f) del medesimo decreto “Agosto” proroga altresì di tre mesi tutti i termini previsti dai commi 857 e 857-bis della legge di bilancio 2018 relativi alla gestione dei contributi relativi alle annualità 2019 e 2020 stanziati dal comma 853 della legge di bilancio 2018, finalizzati alla realizzazione di investimenti per la a) messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, b) messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti, c) messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici. da fondazioneifel.it