SOSPENSIONE PROVE PRESELETTIVE E SCRITTE PROCEDURE CONCORSUALI, ARTICOLO 1 COMMA 9 DPCM 3 NOVEMBRE 2020

Pubblichiamo l’interpretazione delle disposizioni dell’art. 1, comma 9, lettera z) del DPCM 3 novembre 2020, «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19»». La nota dell’Anci sottolinea anche la non preclusione della possibilità di svolgere la prova orale anche in presenza, con l’osservanza delle disposizioni di cui alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione n. 1/2020 e dei protocolli di sicurezza.

Nota Operativa sospensione prove preselettive e scritte procedure concorsuali, Anci – articolo 1 comma 9 DPCM 3 novembre 2020

Precedente

RELAZIONE DEL MEF. CECILIA GUERRA: “ITALIA ULTIMA IN UE PER LAVORO FEMMINILE, RIDURRE IL GENDER GAP”

Successivo

L’ELENCO DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE INSERITE NEL CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO, PRODOTTO DALL’ISTAT E PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE