Tra le misure adottate dal Governo per il sostegno e il rilancio dell’economia, a seguito dell’emergenza Covid-19, è previsto l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per le assunzioni, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, effettuate dal 15 agosto 2020 (data di entrata in vigore del decreto n.104) al 31 dicembre 2020.
Tale misura riguarda i lavoratori che non abbiano avuto un contratto a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti l’assunzione presso il medesimo datore di lavoro, mentre restano esclusi il settore agricolo, i contratti di apprendistato e i contratti di lavoro domestico.
L’esonero, che ha una durata massima di sei mesi decorrenti dall’assunzione/trasformazione a tempo indeterminato, si configura quale tipico strumento di incentivo all’occupazione ed è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.
Nella circolare INPS 24 novembre 2020, n.133, che pubblichiamo, vengono fornite indicazioni ai datori di lavoro che possono accedere al beneficio: i lavoratori per i quali spetta l’esonero, la misura e le risorse stanziate e le relative istruzioni contabili. da inps.it
INPS, Esoneri contributivi, Circolare n. 133 del 24.11.2020