Con il Decreto 11 novembre 2020, rubricato “Fornitura dei dati concernenti le locazioni brevi, l’Imposta di soggiorno e il Contributo di soggiorno di Roma Capitale” (G.U. n. 299 del 2 dicembre 2020), che pubblichiamo, il Mef individua, ai fini dell’Imposta di soggiorno, i criteri, i termini e le modalità per la trasmissione, da parte del Ministero dell’Interno, dei dati risultati dalle comunicazioni dei gestori di strutture ricettive e dei proprietari o gestori di case e appartamenti, di cui agli artt. 109, comma 3, del Rd. n. 773/1931, 19-bis, comma 1 del Dl. n. 113/2018, 4 del Dl. n. 50/2017, relativamente ai pernottamenti nelle strutture.
I dati sono resi disponibili dal Viminale in forma anonima e aggregata per struttura all’Agenzia delle Entrate, che li mette a disposizione dei Comuni che hanno istituito l’Imposta di soggiorno, o il Contributo di soggiorno (previsto per Roma Capitale).
L’Agenzia delle Entrate utilizza i dati, unitamente a quelli trasmessi dai soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ai fini dell’analisi del rischio relativamente alla correttezza degli adempimenti fiscali. I Comuni utilizzeranno i dati ricevuti ai fini di monitoraggio e per lo svolgimento dell’attività di accertamento.
La trasmissione dei dati all’Agenzia delle Entrate, da parte del MinInterno, avverrà tramite l’Ufficio “Analisi & Sviluppo – C.e.n. Centro elettronico nazionale Polizia di Stato”, tramite le specifiche tecniche riportate all’Allegato A al Decreto in commento.
I dati – precisa il Mef – devono consentire l’individuazione del solo numero dei soggetti alloggiati, senza ulteriore specificazione, nonchè dei giorni di permanenza nella Struttura, dichiarati all’atto della registrazione. I dati sono resi disponibili tramite i Servizi di cooperazione applicativa con cadenza mensile entro la fine del mese successivo a quello di riferimento.
Per i Comuni che hanno istituito l’Imposta di soggiorno, con cadenza semestrale, entro il 31 luglio dello stesso anno ed entro il 31 gennaio dell’anno successivo, i dati saranno disponibili su “SiatelV2-Puntofisco”, e riferiti alle Strutture ubicate nel proprio territorio. A tal fine, entro il 31 gennaio di ogni anno, il Mef trasmetterà all’Agenzia delle Entrate l’Elenco dei Comuni che hanno istituito l’Imposta di soggiorno, sulla base degli atti pubblicato sul sito web del Dipartimento Finanze.
Per i Comuni non compresi nell’Elenco reso disponibile alla data del 31 gennaio e che hanno comunque istituito l’Imposta di soggiorno durante l’anno in cui l’Agenzia delle Entrate diffonde i dati sulla base di detto Elenco, i dati concernenti l’annualità in cui l’Imposta è stata istituita sono dati in accesso dall’Agenzia delle Entrate entro il 31 luglio dell’anno successivo a quello di istituzione dell’Imposta.
I Comuni – ricorda il Mef – sono tenuti ad inserire, entro il 31 marzo 2021, nel “Portale del Federalismo fiscale”, gli atti già vigenti, al fine di ottenere la disponibilità dei dati relativi all’annualità 2020 da parte dell’Amministrazione finanziaria. Se gli inserimenti sono effettuati in una data successiva, l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione esclusivamente i dati a decorrere dall’annualità in cui è avvenuta la pubblicazione dell’atto sul sito.
Le disposizioni contenute nel presente Decreto entreranno in vigore a partire dal 2 marzo 2021. Inoltre, i dati relativi al 2020 sono inviati dal Viminale all’Agenzia delle Entrate entro il 31 gennaio 2021. Quest’ultima, entro il 30 giugno 2021, li rende disponibili ai Comuni che hanno istituito l’Imposta di soggiorno. da entilocali-online.it