PROROGA SCADENZA PAGAMENTO RATE 2020 AL 1° MARZO 2021. L’AGENZIA DELLE ENTRATE SUL DECRETO RISTORI-QUATER

Il Decreto Ristori-quater (DL n. 157/2020), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 30 novembre 2020, recante “Ulteriori misure urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, ha introdotto alcune novità importanti in materia di riscossione, per consentire ai contribuenti una maggiore flessibilità nei pagamenti in ragione del protrarsi dell’emergenza sanitaria da Covid-19.

Di seguito vengono riepilogate le misure del Decreto Ristori-quater, incluse le modifiche a quelle già introdotte, in materia di riscossione, dai provvedimenti normativi emanati dall’inizio dell’emergenza sanitaria (DL n. 18/2020 “Decreto Cura Italia”, DL n. 34/2020 “Decreto Rilancio” e DL n. 104/2020 “Decreto Agosto”), aggiornate con i nuovi termini definiti nel DL n. 125/2020.
Definizione agevolata

Differimento al 1° marzo 2021 del termine “ultimo” per il pagamento delle rate 2020 della Definizione agevolata
(“Rottamazione-ter”, “Saldo e stralcio” e “Definizione agevolata delle risorse UE”), in precedenza fissato al 10 dicembre 2020 dal “Decreto Rilancio” (DL n. 34/2020).

In particolare, per i contribuenti in regola con il pagamento delle rate 2019, il mancato, insufficiente o tardivo versamento di quelle in scadenza per l’anno 2020, non determina la perdita dei benefici della definizione agevolata se le stesse verranno integralmente corrisposte entro il 1° marzo 2021.

Il pagamento entro questo nuovo termine di scadenza non prevede i cinque giorni di tolleranza di cui all’articolo 3, comma 14-bis, del DL n. 119 del 2018.

 

Rateizzazioni

Entro il 31 dicembre 2021, i contribuenti con piani di rateizzazione decaduti prima della sospensione dell’attività di riscossione, conseguente all’emergenza epidemiologica da Covid-19 (commi 1 e 2-bis dell’articolo 68 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27), possono presentare una nuova richiesta di dilazione senza necessità di saldare le rate scadute del precedente piano di pagamento.

Per le richieste presentate entro il 31 dicembre 2021, viene elevata da 60 mila a 100 mila euro la soglia per ottenere la rateizzazione senza necessità per il contribuente di dover documentare la temporanea situazione di difficoltà al pagamento in unica soluzione.

Per i provvedimenti di accoglimento relativi a richieste di rateizzazione presentate dalla data di entrata in vigore del “Decreto Ristori-quater” (30 novembre 2020), il pagamento della prima rata del piano di rateizzazione determina l’estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate a condizione che non si sia ancora tenuto l’incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione, ovvero il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

Inoltre, per tutti i provvedimenti di accoglimento delle richieste di rateizzazione presentate fino al 31 dicembre 2021, la decadenza dai piani di rateizzazione viene determinata nel caso di mancato pagamento di dieci rate, anche non consecutive, invece delle cinque rate ordinariamente previste.

Infine, per i contribuenti decaduti dai benefici della prima Rottamazione” (DL n. 193/2016) e della “Rottamazione-bis” (DL n. 148/2017) per mancato, insufficiente o tardivo versamento delle rate scadute, è prevista la possibilità di chiedere la rateizzazione del pagamento (ai sensi dell’art. 19 del DPR 602/1973) per le somme ancora dovute.

 

Attenzione

Il “Decreto Ristori-quater” non è intervenuto sui termini di sospensione dell’attività di riscossione già previsti dal DL n. 125/2020.

Restano, pertanto, sospesi fino al 31 dicembre 2020:

  • i pagamenti di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente della riscossione, in scadenza dall’8 marzo (*) al 31 dicembre 2020, che dovranno essere effettuati entro il mese successivo alla scadenza del periodo di sospensione e, dunque, entro il 31 gennaio 2021;
  • le attività di notifica di nuove cartelle, degli altri atti di riscossione nonché degli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati, prima della data di entrata in vigore del decreto Rilancio (19/5/2020), su stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati.

Per approfondimenti visita la sezione dedicata al Decreto n. 125/2020.

(*) per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. “zona rossa” (allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020), la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020.

da agenziaentrateriscossione.gov.it

DL RISTORI QUATER_GU_DL157_2020

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