ATTIVITÀ RICETTIVE: ESENZIONE DELLA SECONDA RATA DELL’IMU

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Per avere diritto all’esenzione della seconda rata dell’IMU basta un giorno in zona rossa, se l’attività che si svolge all’interno dell’immobile rientra tra i codici ATECO previsti nell’allegato 2 del decreto Ristori bis. Lo ribadisce la risposta ad una question time in commissione Finanze della Camera, che ripete quanto già spiegato nelle FAQ del MEF del 4 dicembre 2020, che pubblichiamo.

Il sottosegretario al MEF ha chiarito che per l’esonero della seconda rata IMU (art.78 del DL Agosto e vari Decreti Ristori), “la mutata differenziazione delle fasce territoriali avvenuta nel frattempo non è suscettibile di determinare alcun effetto nei confronti dei soggetti che presentavano requisiti per l’agevolazione fiscale quando sono stati emanati i decreti”.

Quindi, bisogna fare riferimento alla situazione della regione nel periodo compreso dal 3 novembre 2020 al termine di versamento dell’IMU al 16 dicembre 2020, indipendentemente dal fatto che durante tale periodo il territorio sia passato in fascia diversa.

La risposta riprende quanto già messo in evidenza nelle FAQ del 4 dicembre 2020: per avere diritto all’esenzione è sufficiente che l’immobile sia situato in una regione rossa nel periodo compreso tra l’emanazione del D.P.C.M. del 3 novembre 2020 e la data di scadenza del versamento della seconda rata dell’IMU, ovvero il 16 dicembre 2020.

La cancellazione del saldo IMU prescinde dalla circostanza che durante tale periodo il territorio della regione interessato passi in una fascia diversa.

Pertanto permane l’esonero per i proprietari-gestori nelle Regioni Abruzzo, Provincia autonoma di Bolzano, Calabria, Campania, Lombardia, Piemonte, Toscana, Valle d’Aosta e per gli immobili relativi alle attività con restrizioni all’apertura o obbligo di chiusura delle zone rosse.

FAQ-Versamento-e-cancellazione-della-prima-e-della-seconda-rata-IMU-2020

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