NUOVO DECRETO, ECCO LE FAQ AGGIORNATE DEL GOVERNO

Il sito del governo ha pubblicato le risposte alle domande più frequenti (FAQ) anche per il decreto legge del 5 gennaio 2021, che stabilisce le nuove misure restrittive in vigore in tutta Italia dal 7 al 15 gennaio.

Qui di seguito, le domande e le risposte così come sono sul sito del governo.

Quali sono le regole sugli spostamenti fino al 15 gennaio? Sarà consentito andare a trovare amici o parenti?
Fino al 15 gennaio sono vietati tutti gli spostamenti verso una Regione o Provincia Autonoma diversa dalla propria, ad eccezione di quelli dovuti a motivi di lavoro, salute o necessità. È comunque sempre consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, tranne che per le seconde case fuori dalla Regione o Provincia Autonoma. La possibilità di spostarsi, anche per andare a trovare amici o parenti, varia in relazione ai giorni, al luogo di partenza e alla destinazione del proprio spostamento. In particolare:

– Il 7 e l’8 gennaio 
Tra le 5.00 e le 22.00, sarà possibile spostarsi liberamente all’interno della propria Regione, quindi anche fare visita a parenti o amici nella stessa Regione. Non sono previsti limiti al numero degli spostamenti o delle persone che si spostano. Nelle eventuali zone arancioni ci si potrà spostare liberamente, e quindi far visita ad amici o parenti, solo all’interno del proprio Comune, dalle 5.00 alle 22.00; oltre tali orari e al di fuori del proprio Comune ci si potrà spostare solo per lavoro, salute o necessità. Nelle eventuali zone rosse saranno consentiti gli spostamenti per lavoro, salute o necessità; inoltre, sarà consentito spostarsi in ambito comunale verso una sola abitazione privata una volta al giorno, fra le 5.00 e le 22.00, nei limiti di due persone oltre ai minori di anni 14, alle persone disabili o non autosufficienti conviventi;

– Il 9 e il 10 gennaio
Si applicano in tutto il territorio nazionale le maggiori restrizioni previste per le “zone arancioni”. Tra le 5.00 e le 22.00, sarà possibile spostarsi liberamente all’interno del proprio Comune, quindi anche per andare a far visita a parenti e amici. Non sono previsti limiti al numero degli spostamenti all’interno dello stesso Comune o del numero di persone che si spostano. Gli spostamenti verso altri Comuni e in altri orari saranno invece consentiti solo per motivi di lavoro, salute o necessità, quindi non per fare visita a parenti o amici. Nelle eventuali zone rosse saranno consentiti gli spostamenti per lavoro, salute o necessità; inoltre, sarà consentito spostarsi in ambito comunale verso una sola abitazione privata una volta al giorno, fra le 5.00 e le 22.00, nei limiti di due persone oltre ai minori di anni 14, alle persone disabili o non autosufficienti conviventi;

– Dall’11 al 15 gennaio
Tra le 5.00 e le 22.00, sarà possibile spostarsi liberamente all’interno della propria Regione, quindi anche fare visita a parenti o amici nella stessa Regione. Non sono previsti limiti al numero degli spostamenti o delle persone che si spostano. Nelle eventuali zone arancioni ci si potrà spostare liberamente, e quindi far visita ad amici o parenti, solo all’interno del proprio Comune, dalle 5.00 alle 22.00; oltre tali orari e al di fuori del proprio Comune ci si potrà spostare solo per lavoro, salute o necessità. Nelle eventuali zone rosse saranno consentiti gli spostamenti per lavoro, salute o necessità; inoltre, sarà consentito spostarsi in ambito comunale verso una sola abitazione privata una volta al giorno, fra le 5.00 e le 22.00, nei limiti di due persone oltre ai minori di anni 14, alle persone disabili o non autosufficienti conviventi;

– Per tutto il periodo compreso tra il 7 e il 15 gennaio
Sarà possibile, anche nelle zone arancioni, per chi vive in un Comune fino a 5.000 abitanti, spostarsi liberamente, tra le 5.00 e le 22.00, entro i 30 km dal confine del proprio Comune (quindi eventualmente anche in un’altra Regione), con il divieto però di spostarsi verso i capoluoghi di Provincia: di conseguenza, sarà possibile anche andare a fare visita ad amici e parenti entro questi limiti orari e territoriali. Nelle eventuali zone rosse, tali spostamenti saranno consentiti verso una sola abitazione privata una volta al giorno, nei limiti di due persone oltre ai minori di anni 14, alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.

Cosa si intende con i termini “residenza”, “domicilio” e “abitazione”?
Residenza
La residenza è definita giuridicamente come il luogo in cui la persona ha la dimora abituale. La residenza risulta dai registri anagrafici ed è quindi conoscibile in modo preciso e verificabile in ogni momento.
Domicilio
Il domicilio è definito giuridicamente come il luogo in cui una persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi. Il domicilio può essere diverso dalla propria residenza.
Abitazione
Il concetto di abitazione non ha una precisa definizione tecnico-giuridica. Ai fini dell’applicazione del dpcm, dunque, l’abitazione va individuata come il luogo dove si abita di fatto, con una certa continuità e stabilità (quindi per periodi continuativi, anche se limitati, durante l’anno) o con abituale periodicità e frequenza (per esempio in alcuni giorni della settimana per motivi di lavoro, di studio o per altre esigenze), tuttavia sempre con esclusione delle seconde case utilizzate per le vacanze.

Se si va a casa di parenti o amici, nel rispetto dei limiti e degli orari previsti dalla normativa, si deve comunque rispettare il cosiddetto “coprifuoco”? O si può rientrare alla propria residenza, domicilio o abitazione in qualsiasi momento?
Il rientro a casa dopo essere andati a trovare amici o parenti deve sempre avvenire tra le 5.00 e le 22.00, su tutto il territorio nazionale e indipendentemente dal fatto che il giorno sia feriale o festivo. I motivi che giustificano gli spostamenti tra le 22.00 e le 5.00 restano esclusivamente quelli di lavoro, necessità o salute.

Io e il mio coniuge/partner viviamo in città diverse per esigenze di lavoro (o per altri motivi). Sarà possibile per me o per lui/lei raggiungerlo/a?
Sarà possibile solo se il luogo scelto per il ricongiungimento coinciderà con quello in cui si ha la residenza, il domicilio o l’abitazione, definiti come nella FAQ precedente.

Visto il divieto di spostarsi tra Regioni differenti, in vigore fino al 15 gennaio, se lavoro in una Regione e sono residente in un’altra e il mio coniuge/partner lavora in una terza Regione, potrà raggiungermi nella mia città di residenza?
Nel caso in questione, il coniuge/partner potrà spostarsi per raggiungere il primo soltanto se ha la residenza o il domicilio nel Comune di destinazione o se in quel Comune c’è l’abitazione solitamente utilizzata dalla coppia.

Io e la mia famiglia ci siamo trasferiti nella nostra seconda casa, in un’altra Regione, entro il 20 dicembre. Io dovrò tornare al lavoro, nella Regione di provenienza, per alcuni giorni. Potrò tornare da loro entro il 15 gennaio?No. Gli spostamenti verso le seconde case in una Regione diversa dalla propria sono vietati fino al 15 gennaio. Pertanto, nel caso specifico, lo spostamento dalla seconda casa al luogo di lavoro nel periodo tra il 21 dicembre e il 15 gennaio non può essere addotto come motivo giustificativo di un nuovo rientro nella seconda casa, in un’altra Regione, nello stesso periodo. Quindi si potrà tornare al lavoro ma poi non si potrà rientrare nella seconda casa.

I miei genitori, anziani ma in buona salute, vivono in una Regione diversa dalla mia. Posso andare a trovarli?
No, fino al 15 gennaio questi spostamenti sono vietati.

Visto il divieto di spostamento verso Regioni diverse, i genitori separati/affidatari possono recarsi in un’altra Regione, per andare a trovare i figli minorenni, o per portarli con sé alla propria residenza/domicilio/abitazione, nel rispetto dei provvedimenti del giudice o degli accordi con l’altro genitore? E possono recarsi all’estero per gli stessi motivi?
Sì, come già precisato, questi spostamenti rientrano tra quelli motivati da “necessità”, pertanto non sono soggetti a limitazioni. Nel caso di spostamenti da/per l’estero, è comunque necessario consultare l’apposita sezione sul sito del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per avere informazioni sulle specifiche prescrizioni sanitarie relative al Paese da cui si proviene o in cui ci si deve recare.

Ho dei parenti non autosufficienti che vivono in casa da soli, in un altro Comune/Regione, e ai quali periodicamente do assistenza. Potrò continuare a farlo anche con l’attuale divieto di spostarsi tra Regioni diverse? Potranno venire con me anche il mio coniuge/partner e i nostri figli?
Lo spostamento per dare assistenza a persone non autosufficienti è consentito anche tra Comuni/Regioni in aree diverse, ove non sia possibile assicurare loro la necessaria assistenza tramite altri soggetti presenti nello stesso Comune/Regione. Non è possibile, comunque, spostarsi in numero superiore alle persone strettamente necessarie a fornire l’assistenza necessaria: di norma la necessità di prestare assistenza non può giustificare lo spostamento di più di un parente adulto, eventualmente accompagnato dai minori o disabili che abitualmente egli già assiste.

In base alle disposizioni in vigore, è consentito recarsi in un’altra Regione per turismo?
Gli spostamenti per turismo verso un’altra Regione non sono consentiti fino al 15 gennaio 2021 compreso.

Come posso sapere se uno dei miei spostamenti rientra tra quelli ammissibili per “motivi di necessità”?
La valutazione circa l’eventuale sussistenza di motivi di necessità, in ciascuna vicenda concreta, rispetto alle variegate situazioni che possono verificarsi, resta rimessa all’Autorità competente indicata dall’articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2020 (che, per le violazioni delle prescrizioni dei dpcm, è di norma il Prefetto del luogo dove la violazione è stata accertata). Il cittadino che non condivida il verbale di accertamento di violazione redatto dall’agente operante può pertanto fare pervenire scritti e documenti difensivi al Prefetto, secondo quanto previsto dagli artt. 18 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689.

In caso di accertamento di una violazione alle disposizioni che non ritengo motivato, come posso far valere le mie ragioni?
La valutazione circa la sussistenza di motivi giustificativi, e in particolare quelli per le situazioni di necessità, rispetto alle variegate situazioni che possono verificarsi in ciascuna vicenda concreta, resta rimessa all’Autorità competente indicata dall’articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2020 (che, per le violazioni delle prescrizioni dei dpcm, è di norma il Prefetto del luogo dove la violazione è stata accertata). Il cittadino che non condivida il verbale di accertamento di violazione redatto dall’agente operante può pertanto fare pervenire scritti e documenti difensivi al Prefetto, secondo quanto previsto dagli artt. 18 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689.

FAQ Decreto 5 gennaio 2021

Precedente

FONDO INNOVAZIONE E DIGITALIZZAZIONE PER I COMUNI. DOMANDE DI ADESIONE ENTRO IL 15 GENNAIO

Successivo

POLITICHE GIOVANILI. BANDO “FERMENTI IN COMUNE”, PROROGATO AL 29 GENNAIO L’INVIO DELLE PROPOSTE