La Funzione Pubblica, in risposta ad una richiesta di parere avente ad oggetto questioni interpretative del c.d. decreto “Rilancio” ha chiarito alcuni aspetti in merito all’istituto dell’esenzione dal servizio in emergenza Covid.
In base all’art. 87, comma 3, d.l. 18/2020 si dispone che “il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge e l’amministrazione non corrisponde l’indennità sostitutiva di mensa, ove prevista”.
In primo luogo, per la Funzione Pubblica si deve fare riferimento alle indicazioni fornite con circolare n. 3 del 24 luglio 2020 del Ministro per la pubblica amministrazione. A seguito della proroga dello Stato d’Emergenza, infatti apparirebbe chiara l’impossibilità ad autorizzare l’esenzione dal servizio a quei dipendenti pubblici le cui attività non siano organizzabili in modalità agile. Mentre sussisterebbero invece – secondo codesta amministrazione – dubbi interpretativi in ordine agli effetti della nuova normativa sui provvedimenti in corso per i quali era stato fissato, quale termine di scadenza, il 31 luglio 2020, data inizialmente prevista per la cessazione dell’emergenza epidemiologica.
Come anche chiarito con circolare n. 2 del 1° aprile 2020: “La norma recata dall’articolo 87 del citato decreto rappresenta lo strumento cardine attraverso il quale il legislatore, in un’ottica di sistema, ha inteso regolare la modalità di svolgimento della prestazione lavorativa all’interno degli uffici pubblici e costituisce la cornice nella quale devono essere iscritte le ulteriori disposizioni che – all’interno del citato decreto – affrontano istituti applicabili al personale pubblico”.
In tale ottica, l’esenzione dal servizio prevista dal comma 3 dell’art. 87 ha rappresentato una misura di carattere eccezionale, diretta ad assicurare, sia pure in via del tutto residuale rispetto all’utilizzo degli altri strumenti previsti nella medesima previsione, la riduzione della presenza dei dipendenti pubblici negli uffici, evitando il loro spostamento. Infatti, il nuovo contesto in cui muove il legislatore del decreto “Rilancio” è quello di promuovere l’adozione di strumenti gestionali del personale da parte delle amministrazioni che, mediante la flessibilità dell’orario di lavoro, il ricorso al lavoro agile nei termini indicati dalla medesima disposizione, l’introduzione di modalità di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l’utenza, assicurino lo svolgimento della prestazione di servizio dei dipendenti, in presenza o a distanza, in funzione dell’obiettivo programmato di garantire l’operatività di tutti gli uffici pubblici per il graduale riavvio delle attività produttive e commerciali. A tal fine, infatti, il legislatore dispone espressamente la deroga dell’art. 87, comma 3, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, determinando, nei termini chiariti dalla circolare n. 3 del 2020, il superamento dell’istituto dell’esenzione del servizio, che, per l’eccezionalità dei suoi effetti, trovava la sua congeniale giustificazione nella fase di picco dell’emergenza epidemiologica, disciplinata dal più volte citato decreto legge n. 18/2020.
Ciò posto, atteso il mutato contesto emergenziale entro cui le amministrazioni sono tenute a riorganizzare il lavoro nei termini previsti dall’art. 263 per assicurare lo svolgimento dei servizi e in assenza di una disciplina transitoria, non sussistono i presupposti per protrarre la durata dei provvedimenti di esenzione dal servizio oltre la data di entrata in vigore delle previsioni introdotte con le modifiche apportate all’art. 263 del decreto legge n. 34/2020 dalla citata legge di conversione.
da lentepubblica.it
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