È in Gazzetta Ufficiale, n. 322 del 30 dicembre 2020, il Decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze 24 dicembre 2020, che ha stabilito i tassi di interesse effettivi globali medi rilevati ai sensi della “Legge sull’usura” (Legge n. 108/96).
Il Decreto, in vigore dal 1° gennaio 2021, fissa la soglia dei tassi anti-usura per i mutui da applicare per il periodo che va dal 1° gennaio al 31 marzo 2021. L’Allegato “A” del Decreto citato riporta le medie aritmetiche dei tassi sulle singole operazioni delle Banche e degli Intermediari finanziari non bancari, corrette per la variazione del valore medio del tasso applicato alle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema con riferimento alla rilevazione nel periodo 1° luglio-30 settembre 2020.
Infatti, l’art. 2, comma 1, della Legge n. 108/96, dispone che il Ministro del Tesoro rilevi trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per Imposte e Tasse, riferito ad anno, degli interessi praticati dalle Banche e dagli Intermediari finanziari.
Si ricorda che, ai fini della determinazione degli interessi usurari ai sensi dell’art. 2, comma 4, della Legge citata, come modificata dal Dl. n. 70/11, convertito con modificazioni dalla Legge n. 106/11, i tassi rilevati devono essere aumentati di un quarto, cui si aggiunge un ulteriore margine di 4 punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a 8 punti percentuali. I tassi effetti globali medi non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per ritardato pagamento. Le Banche e gli Intermediari sono tenuti ad affiggere in ciascuna sede o dipendenza la Tabella riportata nell’Allegato “A”.
da entilocali-online.it
MEF, DECRETO 24 dicembre 2020, Allegato A MEF, DECRETO 24 dicembre 2020, Allegato A