Nella Delibera n. 919 del 3 novembre 2020 dell’Anac, in relazione ad una gara aperta tramite Rdo su Mepa per l’affidamento di lavori di adeguamento antincendio di un Palazzetto dello sport, una Società contesta l’operato della Stazione appaltante per avere riammesso alla gara due operatori economici, in precedenza esclusi per carenza di attestazione Soa (società organismi di attestazione) richiesta dal disciplinare di gara in relazione alle lavorazioni riconducibili alla Categoria prevalente “Og1” di importo inferiore a 150.000 Euro. L’Anac, nella delibera che pubblichiamo, afferma che l’attestazione di qualificazione nelle procedure di gara per l’affidamento di appalti di lavori pubblici è obbligatoria se i lavori oggetto di affidamento sono di importo superiore ai 150.000 Euro, ma se l’importo delle singole lavorazioni è inferiore a 150.000 Euro, l’esecutore delle stesse non deve necessariamente essere in possesso dell’attestazione Soa, potendo partecipare all’appalto ai sensi dell’art. 90 del Dpr. n. 207/2010, dimostrando la qualificazione nelle Categorie per i relativi importi.
da entolocali-online.it