CONGEDO GENITORI PER FIGLI IN DAD: LA CIRCOLARE DELL’INPS. CHI PUÒ USUFRUIRNE, COME PRESENTARE DOMANDA

Pubblichiamo la circolare dell’INPS n. 2 del 12 gennaio 2021 contenente le indicazioni per il congedo straordinario destinato ai genitori con figli minori di 14 anni frequentanti le secondarie di primo grado in Dad in zone rosse.

Chi può usufruire del congedo

Possono usufruirne i genitori dipendenti. Sono invece esclusi dalla misura sia i genitori lavoratori autonomi sia i genitori iscritti alla Gestione separata. Il congedo può essere fruito anche dai lavoratori dipendenti affidatari o collocatari di figli alunni di scuole per i quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza. Il congedo può essere fruito da uno solo dei genitori oppure da entrambi, ma non negli stessi giorni e solo se non è possibile svolgere il lavoro in modalità agile.

Requisiti per la fruizione del congedo straordinario per i genitori in caso di sospensione dell’attività didattica in presenza nelle scuole secondarie di primo grado:

  1. a) il genitore deve avere un rapporto di lavoro dipendente in essere.
    b) non deve svolgere lavoro in modalità agile, in quanto il congedo di cui trattasi è fruibile solamente nei casi in cui non sia possibile svolgere attività lavorativa in modalità agile;
    c) il figlio, per il quale si fruisce il congedo, deve essere alunno frequentante la classe seconda o terza della scuola secondaria di primo grado per la quale sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza, a seguito dell’Ordinanza del Ministro della Salute con cui si dispone l’applicazione delle misure di cui all’articolo 3, comma 4, lettera f), dei citati D.P.C.M. del 3 novembre 2020 e del 3 dicembre 2020 e dell’articolo 19-bis del decreto-legge n. 137/2020.

Situazioni di compatibilità e incompatibilità

  • non è possibile fruire del congedo in argomento negli stessi giorni in cui l’altro genitore stia svolgendo attività di lavoro in modalità agile concesso per esigenze legate allo stesso figlio;
  • non è possibile fruire del congedo in parola negli stessi giorni in cui l’altro genitore stia fruendo del medesimo congedo, per lo stesso figlio;
  • è compatibile la fruizione del congedo di cui trattasi negli stessi giorni in cui l’altro genitore stia fruendo del medesimo congedo, o del congedo di cui al comma 1 del medesimo articolo 22-bis, per un altro figlio di entrambi i genitori;
  • è compatibile la fruizione del congedo in argomento con la fruizione da parte dell’altro genitore, per un altro figlio di entrambi i genitori, del congedo di cui all’articolo 21-bis decreto-legge n. 104/2020 e successive modificazioni.
  • è possibile fruire del congedo in parola nelle stesse giornate in cui l’altro genitore stia fruendo, anche per lo stesso figlio, dei permessi di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della n. 104/1992, del prolungamento del congedo parentale di cui all’articolo 33 del D.lgs n. 151/2001 o del congedo straordinario di cui all’articolo 42, comma 5, del medesimo decreto legislativo.

Presentazione della domanda

Le indicazioni per la presentazione della domanda di congedo verranno fornite in seguito con messaggio Inps. La domanda potrà riguardare anche periodi di astensione antecedenti alla data di presentazione della stessa, purché relativa a periodi non antecedenti il 9 novembre 2020, data di entrata in vigore del decreto-legge n. 149/2020, e, per il congedo di cui al comma 1, purché anche ricompresi all’interno del periodo individuato nell’Ordinanza del Ministro della Salute.

La domanda dovrà essere presentata esclusivamente in modalità telematica tramite:

  • il portale web, se si è in possesso del codice PIN rilasciato dall’Istituto (oppure di SPID, CIE, CNS), utilizzando gli appositi servizi raggiungibili direttamente dalla home page del sito www.inps.it. Si ricorda che a decorrere dal 1° ottobre 2020 l’Istituto non rilascia più nuovi PIN;
  • il Contact center integrato, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
  • i Patronati, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.

INPS, Circolare numero 2 del 12-01-2021

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