AI LAVORATORI AUTONOMI IN QUIESCENZA SOLO INCARICHI GRATUITI. PARERE DEL DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

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Pubblichiamo il parere del Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri in merito all’applicabilità dell’articolo 5, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

L’art. 6 del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90 convertito con modificazioni dalla legge n. 114/2014 ha introdotto nuove disposizioni in materia di “incarichi dirigenziali a soggetti in quiescenza” modificando la disciplina già posta dall’art. 5 comma 9 del decreto legge n. 95/2012 e prevedendo alcuni nuovi divieti.
Tali modifiche introdotte sono volte ad evitare che il conferimento di alcuni tipi di incarico sia utilizzato dalle amministrazioni pubbliche per continuare ad avvalersi di dipendenti collocati in quiescenza o comunque per attribuire a soggetti in quiescenza rilevanti responsabilità nelle amministrazioni stesse. La nuova disciplina si applica agli incarichi conferiti dal 25 giugno 2014, data di entrata in vigore del decreto; di conseguenza non sono soggetti ai nuovi divieti gli incarichi conferiti fino al 24 giugno 2014 compreso. Non incorrono nel divieto e rimangono soggetti alla disciplina precedente gli incarichi a soggetti in quiescenza conferiti precedentemente alla suddetta data, anche se alla stessa data il trattamento economico o compenso non era ancora stato definito.

da funzionepubblica.gov.it

Divieto Incarichi Soggetti in Quiescenza, DFP n. 81269, 18.12.2021

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