ACCESSO CIVICO IN EDILIZIA: SÌ DEL GARANTE PRIVACY ALLA VISIONE DEL SOLO PERMESSO DI COSTRUIRE

Il RPCT di un comune ha chiesto al Garante Privacy il parere nell’ambito del procedimento relativo a una richiesta di riesame, presentata dal soggetto controinteressato, su un provvedimento di accoglimento parziale di un’istanza di accesso civico.

Il Comune ha inizialmente ricevuto una richiesta di accesso documentale ai sensi degli artt. 22 ss. della legge 241/1990 – avente a oggetto tutta la documentazione inerente a una pratica edilizia riferita a un’Azienda agricola (ditta individuale) – e che l’ha respinta per mancanza dei presupposti previsti dalla predetta legge.

A seguito di tale diniego, il medesimo soggetto istante ha presentato una richiesta di accesso civico sui medesimi documenti e, precisamente, su tutta la «Documentazione ed elaborati grafici del Permesso di costruire [identificato in atti e] successive varianti e pratica di agibilità».

L’amministrazione ha individuato, come soggetto controinteressato, il rappresentante dell’Azienda agricola, titolare anche della ditta individuale, il quale si è opposto alla richiesta di accesso civico, evidenziando tra l’altro che l’accoglimento dell’istanza avrebbe provocato la lesione degli interessi privati di cui all’art. 5-bis comma 2 del d. lgs. 33/2013, quali la protezione dei dati personali; la libertà e segretezza della corrispondenza; gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi i segreti commerciali.

Ciò nonostante, il Comune ha accordato un accesso civico parziale «agli atti e documenti relativi a pratiche edilizie e urbanistiche presenti archivio dell’Ente […], limitando l’accesso a documentazione non contenente dati sensibili e omettendo i dati personali ivi contenuti».

Il parere del Garante

Secondo il Garante il RPCT ha agito correttamente, in quanto:

  • la richiesta di accesso è volta a ottenere materiale contenente atti, dati e informazioni di tipo anche personale di natura eterogenea, in molti casi si tratta di dati anche di soggetti terzi diversi dal titolare dell’azienda controinteressata, quali progettisti, impiantisti, altri tecnici a vario titolo;
  • in base all’art.3 del d.lgs. 33/2013, i dati e i documenti che si ricevono, a seguito di una istanza di accesso civico, divengono «pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente, e di utilizzarli e riutilizzarli ai sensi dell’articolo 7», sebbene il loro ulteriore trattamento vada effettuato nel rispetto dei limiti derivanti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali;
  • l’ostensione di tutti i documenti oggetto della richiesta verrebbe a costituire un possibile pregiudizio concreto alla tutela della protezione dei dati personali del titolare dell’azienda, del progettista, degli altri soggetti coinvolti nell’attuazione del progetto, nonché degli interessi economici e commerciali, tra cui la proprietà intellettuale, con specifico riferimento agli elaborati progettuali.

In definitiva, l’accesso civico generalizzato a tutti gli atti va respinto ma va concesso limitatamente al permesso di costruire, quale atto amministrativo, limitatamente ai dati ed alle informazioni già oggetto di pubblicità ai sensi dell’art.20 comma 6 del dpr 380/2001.

da garanteprivacy.it

Garante Privacy 952185-2020

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