FONDO INTEGRATIVO: AUMENTA SOLO CON I TEMPI INDETERMINATI. LE ISTRUZIONI DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

L’adeguamento del limite al trattamento accessorio per i Comuni è condizionato all’incremento della dotazione organica nell’anno di competenza rispetto a quello in servizio al 31 dicembre 2018, avendo a riferimento aggregati di personale parzialmente diversi e applicando l’eventuale differenziale positivo alla quota media pro-capite del trattamento accessorio del 2018.

Le istruzioni arrivano dalla nota prot. 12454/2021 che la Ragioneria Generale dello Stato ha inviato al Comune di Roma riscontrando un quesito relativo alle modalità operative di calcolo dell’adeguamento del tetto 2016, regolato dall’articolo 23, comma 2 del Dlgs 75/2017.

La ratio della fonte legale è garantire che al possibile incremento del personale derivante dall’applicazione delle nuove regole assunzionali si accompagni un proporzionale aumento delle risorse destinate al trattamento accessorio. L’eventuale diminuzione del personale non comporta invece, un abbassamento del limite, potendosi confermare il valore storico 2016 come tetto.

dal sito NTPlus de “Il Sole 24 Ore”

MEF-RGS, Facoltà assunzionali e sostenibilità finanziaria. Richiesta di parere, Comune di Roma, Prot. 12454 del 15012021

Precedente

LA RICETTA PER CONDIVIDERE LE BUONE PRATICHE

Successivo

LEGGE DI BILANCIO 2021. LE NORME DI MAGGIOR INTERESSE PER GLI ENTI LOCALI