Servizi sociali. Finanziamenti ai comuni che garantiscono un livello minimo di assistenti sociali in proporzione agli abitanti. Scadenza per il 28 febbraio

La Legge 178/2020 (Legge di Bilancio per il 2021) all’articolo 1, comma 797 e seguenti, ha introdotto un livello essenziale delle prestazioni di assistenza sociale definito da un operatore ogni 5.000 abitanti e un ulteriore obiettivo di servizio definito da un operatore ogni 4.000 abitanti.

In quest’ottica, ai fini di potenziare il sistema dei servizi sociali comunali, ha previsto l’erogazione di un contributo economico a favore degli Ambiti sociali territoriali (ATS) in ragione del numero di assistenti sociali impiegati in proporzione alla popolazione residente.

Il contributo, di natura strutturale, è così determinato:

  • 40.000 euro annui per ogni assistente sociale assunto a tempo indeterminato dall’Ambito, ovvero dai Comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, in numero eccedente il rapporto di 1 a 6.500 abitanti e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 5.000;
  • 20.000 euro annui per ogni assistente sociale assunto in numero eccedente il rapporto di 1 a 5.000 abitanti e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 4.000.

Per definire il contributo spettante, entro il 28 febbraio ciascun Ambito territoriale dovrà inviare un prospetto riassuntivo al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, anche per conto dei Comuni che ne fanno parte.

A tal fine, con la Nota 1447 del 12 febbraio 2021 vengono fornite le istruzioni operative e un foglio di calcolo di ausilio ai Comuni per il calcolo del numero di dipendenti in termini di equivalenti a tempo pieno.

Il finanziamento, a valere sul Fondo povertà, come detto ha natura strutturale e non riguarda solo le nuove assunzioni.

da lavoro.gov.it

Ministero del Lavoro-Nota-1447-del-12-02-2021-1

Ministero del Lavoro-Nota-1447-del-12-02-2021-Allegato-1-1

Ministero del Lavoro-Tabella-1447-del-12-02-2021-Allegato-2

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