Oneri economici del servizio di trasporto dello studente disabile

Il servizio di trasporto dello studente rientra nell’ambito del diritto all’istruzione e non in quello dell’assistenza socio-sanitaria, con la conseguenza che sulla famiglia dello studente non incombe un onere di contribuzione mentre ricade sulla amministrazione comunale lo svolgimento del servizio di trasporto scolastico al fine di garantire l’immediato e tempestivo esercizio del diritto fondamentale all’istruzione, a rilevanza costituzionale, dello studente con disabilità; tale servizio deve essere reso a titolo gratuito in conformità con l’art. 28, comma 1, l. n. 118/1971 ed il principio del divieto di discriminazione di cui agli artt. 21 Carta dei diritti fondamentali UE e dell’art. 14 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Lo conferma il pronunciamento Consiglio di Stato, sez. I, 15 marzo 2021, n. 403, che pubblichiamo.

Cons. St., sez. I, 15 marzo 2021, n. 403 – Pres. Troiano, Est. Cafaggi

Precedente

Next Generation Eu, Stefanini (Asvis): “Priorità a banda ultralarga e Transizione 4.0. Nessun progetto deve nuocere all’ambiente”

Successivo

Decreto Sostegni: via libera alle domande per i contributi a fondo perduto