Pubblichiamo il Dossier dei Servizi studi di Camera e Senato sul decreto-legge così detto “Aprile”, che reca “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici”.
Il decreto-legge n. 44 del 1° aprile 2021:
- dispone circa le misure di contenimento dell’epidemia da applicare nel periodo dal 7 aprile al 30 aprile 2021. A tal riguardo, fa rinvio a quelle modulate dal d.P.C.m. del 2 marzo 2021 (ma con una sorta di ‘clausola’ di revisione, in caso di variazione delle condizioni emergenziali); prevede l’applicazione delle misure di ‘zona arancione’, per tutte quelle zone che diversamente sarebbero ‘in giallo’; là dove si applichino le misure di zona arancione, conferma le limitazioni agli spostamenti verso le abitazioni private abitate; conferma i meccanismi che presiedono all’adozione di misure più restrittive, per regioni (o parti del loro territorio) che versino in particolari condizioni di contagio (o di misure ampliative, in situazioni opposte, previa intesa con il Ministro della salute); infine conferma l’apparato sanzionatorio per le trasgressioni delle misure (articolo 1);
- dispone in ordine alle attività scolastiche e didattiche, del pari per il periodo dal 7 aprile al 30 aprile 2021. In particolare, dispone lo svolgimento comunque in presenza delle attività, dai servizi educativi dell’infanzia e scuola dell’infanzia, fino al primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado (salvo condizioni di eccezionale contagiosità e diffusione del morbo). Per gli altri anni di istruzione, le previsioni sono invece ‘graduate’, a seconda ci si riferisca a zone rosse ovvero a zone gialle e arancioni. Specifica previsione (circa l’attività in presenza) concerne l’inclusione degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali (articolo 2);
- esenta (con riferimento alla campagna straordinaria di vaccinazione) i somministratori del vaccino contro il COVID-19 (i quali si siano attenuti alle indicazioni concernenti la relativa somministrazione) dalla responsabilità penale per omicidio colposo o lesioni personali colpose, qualora tali eventi si producano in conseguenza della vaccinazione (articolo 3);
- disciplina un obbligo di vaccinazione contro il COVID-19 per il personale sanitario e socio-sanitario – più esattamente: per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali pubbliche e private, nelle farmacie, para-farmacie e studi professionali (articolo 4);
- regola la manifestazione del consenso al vaccino contro il COVID-19, per i soggetti che versino in condizioni di incapacità naturale (articolo 5);
- detta un novero di disposizioni urgenti – valevoli fino al 31 luglio 2021 – per l’esercizio dell’attività giudiziaria (con riguardo anche al processo contabile) in tempo di emergenza pandemica (articolo 6);
- autorizza il Consiglio nazionale dell’ordine professionale dei giornalisti (qualora lo ritenga necessario onde adeguare i sistemi telematici) a posporre di centottanta giorni (dalla data di entrata in vigore del presente decretolegge) lo svolgimento (con modalità telematica) delle elezioni degli organi territoriali e nazionali dell’ordine dei giornalisti (articolo 7);
- proroga al 31 maggio 2021 sia un termine temporale posto nell’ambito della disciplina transitoria e speciale relativa alle assunzioni a tempo indeterminato nelle pubbliche amministrazioni di lavoratori socialmente utili o impegnati in attività di pubblica utilità sia il termine relativo ai contratti di lavoro a tempo determinato degli enti pubblici della Regione Calabria con soggetti già impegnati in lavori socialmente utili o di pubblica utilità. Inoltre, amplia l’arco temporale entro il quale è richiesto lo svolgimento delle assemblee chiamate ad approvare i bilanci consuntivi 2020, per organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus), organizzazioni di volontariato, associazioni di promozioni sociale, iscritte nei registri (articolo 8);
- proroga termini in materia di rendicontazione del Servizio sanitario regionale (articolo 9);
- introduce misure di semplificazione per lo svolgimento delle procedure dei concorsi per l’accesso al pubblico impiego (escluso quello in regime di diritto pubblico), da bandire o già banditi. Inoltre detta specifica previsione relativa al personale dell’Amministrazione penitenziaria e dell’esecuzione penale minorile ed esterna. E differisce il termine di vigenza delle graduatorie a scorrimento del personale del Ministero della giustizia (articolo 10);
- reca misure urgenti per lo svolgimento delle prove scritte del concorso per magistrato ordinario indetto con decreto del Ministro della giustizia 29 ottobre 2019 (articolo 11);
- dispone circa la sua entrata in vigore, il 1° aprile 2021 (il medesimo giorno della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale) (articolo 12).