Disavanzo determinato dal Fondo anticipazioni liquidità. La nota dell’Ifel sulla sentenza della Corte costituzionale

Con il comma 6, articolo 2, del dl 78/2015, fu introdotto un elemento innovativo nel complesso meccanismo di avvio della nuova contabilità armonizzata degli enti territoriali. In estrema sintesi, si permetteva di utilizzare le risorse acquisite a titolo di anticipazioni di liquidità finalizzate allo smaltimento dei debiti commerciali non pagati, formalmente inserite nella parte attiva del bilancio, per diminuire l’incidenza del Fondo crediti di dubbia esigibilità, ossia l’obbligo di accantonamento della quota di entrate accertate che – in base agli andamenti storici delle riscossioni di ciascun ente – risultavano non incassate nell’ambito di un normale ciclo di riscossione.

Questo finanziamento indiretto di spese correnti (minori disavanzi, quindi più spazio per impieghi correnti) è stato oggetto di una precedente censura della Corte costituzionale (sentenza 4/2020), che ha spinto il legislatore ad una apposita norma attuativa (dl 162/2019, art. 39-ter), oggi a sua volta oggetto di censura con la sentenza 80/2021. Pubblichiamo la Nota di approfondimento redatta dall’Ifel sull’impatto della sentenza e la nota inviata dai presisdenti dell’Anci e dell’Upi, Antonio Decaro e Michele de Pascale al Ministro Daniele Franco.

da fondazioneifel.it

Nota-ANCI-UPI-Ministro-Franco

2021_05_03_IFEL_Nota_impatto_CCost80-2021

 

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