Piccoli comuni. Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che elenca i potenzialmente beneficiari delle risorse del Fondo istituito dalla legge n. 158 del 2017

La legge 6 ottobre 2017, n. 158 (Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, nonché disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi comuni) contiene misure che riguardano i piccoli comuni (comuni con popolazione residente fino a 5.000 abitanti o istituiti a seguito di fusione tra comuni aventi ciascuno popolazione fino a 5.000 abitanti), al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, l’equilibrio demografico, favorendo la residenza in tali comuni, tutelare e valorizzare il patrimonio naturale, rurale, storico-culturale e architettonico, nonché il sistema dei servizi essenziali, con l’obiettivo di contrastare lo spopolamento e di incentivare l’afflusso turistico. L’articolo 1, comma 3, della L. 158/2017 prevede, in particolare, che i dati concernenti la popolazione dei comuni siano aggiornati ogni tre anni e resi pubblici sulla base delle rilevazioni dell’Istituto nazionale di statistica (ISTAT). In sede di prima applicazione, è considerata la popolazione risultante dall’ultimo censimento generale della popolazione (anno 2011).

Lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (A.G. 254) schedato dai Servizi Studi di Camera dei deputati e Senato della Repubblica, previsto dall’art. 1, comma 5, della legge 158/2017, su cui la Conferenza unificata ha sancito l’intesa in data 28 gennaio 2021, stabilisce nell’unico articolo 1, che i piccoli comuni “finanziabili”, che rientrano nelle tipologie previste all’articolo 1, comma 2, della legge 6 ottobre 2017, n. 158, secondo i parametri definiti con il decreto del Ministro dell’interno in data 10 agosto 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 213 del 27 agosto 2020, sono quelli individuati nell’allegato A) del presente provvedimento, a cui si rinvia. L’art. 1, comma 6 della legge 158/2017 specifica che l’elenco di cui al comma 5 è aggiornato ogni tre anni con le stesse procedure previste dal medesimo comma 5. Contestualmente all’aggiornamento, per ciascun comune appartenente alle tipologie di cui al comma 2, lettere da b) a e), dell’art. 1, sono rilevati i dati indicativi dei miglioramenti eventualmente conseguiti.

da camera.it

Piccoli comuni, schema legge 158.2017

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