Terzo Settore, patrimonio culturale e sussidiarietà. Il rapporto di collaborazione con le istituzioni locali e la comunità del territorio

Il saggio, che pubblichiamo, prende spunto dalla esperienza pluriennale di partecipazione alla gestione di un bene culturale pubblico – la Canonica Regolare di Santa Maria di Vezzolano presso Albugnano, Piemonte –, di cui nel 2015 la Direzione Regionale Musei del MIBACT ha affidato alla Associazione di Promozione Sociale “InCollina” – operante fra Astigiano e Torinese – il compito della apertura, accoglienza dei visitatori e vigilanza. A tale compito – di cui Labsus ha dato fin dall’inizio (dicembre 2015) tempestiva informazione – l’Associazione ha provveduto fino ad oggi, attraverso un considerevole costante impegno dei propri volontari, particolarmente oneroso nei tempi del Covid. Un convegno di primo bilancio, svoltosi a Vezzolano nell’ottobre del 2020, ha consentito una messa a punto teorica e pratica del valore e significato dell’attivazione civica nei confronti del patrimonio culturale e del partenariato pubblico-privato che la realizza, ponendo questioni di cui il saggio tiene conto.
Si argomenta in che cosa l’attivazione realizzata a servizio del bene culturale si distingue da una mera forma di esternalizzazione di servizi, che offre supplenza al contrarsi delle relative risorse pubbliche, e possa invece essere letta come una modalità emergente di sussidiarietà, che coinvolge in un rapporto di collaborazione l’istituzione pubblica-statale e la comunità del territorio in cui il bene di patrimonio è collocato.
Particolare valore di sostegno e legittimazione sotto questo riguardo assume la recente sentenza 131/2020 della Corte Costituzionale, che ha sancito il valore della collaborazione degli Enti di terzo settore – di cui all’art. 55 del Codice del Terzo Settore del 2017 – in diversi ambiti, fra cui le attività rivolte alla salvaguardia dei beni di patrimonio e paesaggio – che costituiscono il patrimonio culturale della nazione (Cost. art. 9) secondo il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio del 2004.
Altro apporto significativo è stato fornito dalla Convenzione di Faro (2005) del Consiglio d’Europa, definitivamente ratificata in Italia nel settembre 2020. Essa ha introdotto l’assai promettente nozione di “comunità di patrimonio”, che disaccoppia la tutela dei beni culturali, spettante ai soggetti (pubblici e privati) in quanto proprietari dei beni stessi dall’interesse a prendere parte alla loro cura e salvaguardia, che concerne tutti gli attori, singoli e organizzati (Cost. art. 118.4) che si muovono in corretto spirito di sussidiarietà.
Emerge in definitiva una nuova dinamica di attivazione che va incoraggiata e strumentata, non solo in riferimento ai beni minori che versano in condizioni di abbandono, da preservare e rendere fruibili per usi di interesse generale, ma anche nei confronti di beni di maggior valore, verso i quali occorre favorire modalità più articolate di fruizione stabile e competente, andando oltre la dimensione del mero consumo, culturale e turistico, episodico e occasionale.
Si apre quindi un nuovo ambito di impegno per l’azione civica sussidiaria, che concorre a migliorare la qualità della vita dei singoli e delle collettività sotto i profili, oggi sempre più necessari, della memoria torica, della identità culturale e della cittadinanza globale.

da labsus.org, di Dario Rei

Terzo_Settore_patrimonio_culturale_sussidiarietà_Dario_Rei_Labsus

Precedente

Estensione al sindaco dell’obbligo di astensione dall’esercizio della professione in materia edilizia privata e pubblica ai sensi dell’art. 78, comma 3, del TUEL

Successivo

Sanità e Covid. Il presidente della Corte Costituzionale Coraggio: “necessari un coordinamento forte dello Stato e la correzione delle inefficienze regionali