Salario accessorio. Presupposti minimi per riconoscere al personale gli emolumenti per specifiche progettualità. Parere della Corte dei Conti

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Il commissario straordinario di un’unione di comuni ha chiesto un parere circa la possibilità di erogare quale salario accessorio al personale dipendente non dirigente dell’ente, gli stanziamenti generalmente destinati a specifiche progettualità (progetti di miglioramento quali-quantitativi per il personale), allorché non siano stati tempestivamente adottati i presupposti documenti programmatori, e, specificamente, stante la mancata approvazione nell’anno solare del bilancio previsionale e dei discendenti piano esecutivo di gestione e piano della performance, nonché stante la mancata tempestiva costituzione del fondo per le risorse decentrate.

I magistrati contabili dell’Emilia Romagna, con la deliberazione 94/2021, che pubblichiamo, hanno preliminarmente ricordato, richiamando le previsioni dell’allegato 4/2 al punto 5.2 del d.lgs. 118/2011, le tre fasi, obbligatorie e consecutive, del procedimento relativo alla corretta gestione del fondo risorse decentrate:

  • stanziamento a bilancio delle risorse per il trattamento accessorio;
  • costituzione del fondo tramite il quale tali risorse, stabili e variabili, sono vincolate al trattamento accessorio e sono altresì quantificate, nonché certificate dall’organo di revisione dell’ente;
  • sottoscrizione del contratto decentrato annuale che rappresenta il titolo idoneo al perfezionamento dell’obbligazione dell’ente.

Solo all’esito di tale procedimento, che deve concludersi non solo entro l’anno ma, auspicabilmente, nella prima parte dell’esercizio di riferimento (onde consentire l’attribuzione delle indennità fisse da destinarsi e la previsione della quota/obiettivi da liquidarsi in base ai risultati raggiunti), ha ribadito la Corte, risulta erogabile il trattamento accessorio al personale dipendente.

I magistrati emiliani, hanno altresì evidenziato, richiamando, da un lato, l’art. 68, commi 1 e 2, e dall’altro, l’art. 67, commi 3 e 5, lettera b), del Ccnl. Funzioni Locali del 21 maggio 2018, che solo le risorse stabili, incluse nel fondo ma non utilizzate né più utilizzabili nell’esercizio di riferimento, possano essere trasportate nei fondi degli anni successivi, dovendo essere qualificate in tal caso come risorse a carattere variabile, e che, per contro, le risorse variabili destinate a specifiche progettualità sono, come tali, risorse assegnate in ragione dei risultati raggiunti nell’ambito del ciclo di gestione della performance, a norma del d.lgs. 150/2009.

Secondo la deliberazione in commento, in accordo con indirizzi espressi da altre pronunce (Corte conti, sez. contr. Molise, del. 15/2018), in caso di mancata costituzione del fondo nell’esercizio di riferimento, la sola quota stabile del Fondo, in quanto obbligatoriamente prevista dalla contrattazione collettiva nazionale, confluisce nell’avanzo vincolato e potrà essere spesa nell’anno successivo, mentre tutte le risorse accessorie di natura variabile, vengono acquisite a bilancio come economie di spesa.

I magistrati contabili dell’Emilia Romagna giungono, pertanto, alla conclusione che, nell’ipotesi in cui il bilancio di previsione, il Peg e il Piano Performance non siano stati approvati dall’ente nell’esercizio di riferimento e, conseguentemente, non sia stato costituito il fondo risorse decentrate né sia stata perfezionata la contrattazione integrativa per il riparto del salario accessorio, vengono a mancare i presupposti minimi per il riconoscimento, al personale dell’ente, degli emolumenti, di natura variabile, destinati a remunerare specifiche progettualità.

Fonte: self-entilocali.it

Corte dei Conti-94-2021-Emilia-Romagna

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