Permessi studio retribuiti per i dipendenti. Nuovo pronunciamento dell’ARAN sui vincoli d’orario e d’organizzazione del lavoro

Foto di Vinzent Weinbeer da Pixabay

Con l’orientamento applicativo CFC51, relativo al Comparto Funzioni Centrali ma valido anche per il Comparto Funzioni Locali, che pubblichiamo, l’Aran risponde al seguente quesito: è possibile che il datore di lavoro pubblico respinga o moduli, accogliendo anche solo parzialmente, l’articolazione settimanale proposta dal lavoratore/studente dei propri turni di lavoro al fine di usufruire dei permessi retribuiti per il diritto allo studio di cui all’art. 46 del CCNL Comparto Funzioni Centrali 2016-2018?

L’art. 46 CCNL Comparto Funzioni Centrali 2016-2018, al comma 5, sancisce espressamente che al “… personale di cui al presente articolo interessato ai corsi ha diritto all’assegnazione a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi stessi e la preparazione agli esami…” (formulazione identica a quella dell’art. 45, comma 5, CCNL Comparto Funzioni Locali 2016-2018).

Tale articolo, a ben vedere, detta la disciplina del diritto allo studio articolandolo su due livelli di tutela: il primo, consistente nella concessione dei suddetti permessi retribuiti nei limiti quantitativi indicati dallo stesso CCNL; il secondo, nel favorire la conciliazione tra la prestazione lavorativa del personale cui è stato concesso di usufruire dei citati permessi retribuiti assegnando tale personale a turni di lavoro che agevolino concretamente la frequenza dei corsi e la preparazione degli esami (cfr. sent. Corte Cassazione n. 17128/2013).

Pertanto, se da un lato il diritto del dipendente ad ottenere turni di lavoro complessivamente più agevoli laddove questi usufruisca dei permessi studio deve essere tutelato dal datore di lavoro pubblico (pena la vanificazione del diritto di studio in parola), dall’altro, però il dipendente non può considerarsi svincolato dall’organizzazione lavorativa. E, infatti, in ossequio del principio di buona fede e correttezza di cui agli artt. 1175 e 1375 del Codice Civile, il lavoratore/studente può anche eventualmente proporre un prospetto della propria articolazione oraria che sarà valutato dall’Amministrazione anche in termini di compatibilità con l’orario di servizio e con l’organizzazione dell’ufficio.

Fonte: aranagenzia.it

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