Si tratta di un concetto estremamente importante, poiché l’incompatibilità è connessa ai canoni di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione. Ecco dunque quali sono i parametri da tenere a mente e le regole che regolano i casi di incompatibilità nel Pubblico Impiego. La legge in tal senso ha espresso alcune norme apposite.
Normativa sull’incompatibilità di impiego nelle Pubbliche Amministrazioni
In primo luogo l’articolo 89, comma 2, del TUEL (d.lgs. 267/2000) disciplina la responsabilità e delle incompatibilità tra impiego nelle pubbliche amministrazioni e di tutte le altre attività e casi di divieto di cumulo di impieghi e incarichi pubblici
L’art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001 disciplina, poi, più in dettaglio, la materia delle incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi secondo cui, in generale, i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato non possono intrattenere altri rapporti di lavoro dipendente o autonomo o esercitare attività imprenditoriali. Quindi anche al di fuori delle PA.
Infine conclude la carrellata normativa la legge anticorruzione (L. 190/2012), che ha evidenziato il principio del conflitto di interesse, anche potenziale, che è diventato un generale parametro di incompatibilità.
Incompatibilità tra incarichi pubblici e divieto cumulo impieghi
Pertanto, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni possono svolgere incarichi retribuiti conferiti da altri soggetti, pubblici o privati, solo se autorizzati dall’amministrazione di appartenenza. Le Amministrazioni Pubbliche, dunque, devono tenere conto di una serie di situazioni di incarichi vietati per i pubblici dipendenti tratti dalla normativa vigente, dagli indirizzi generali e dalla prassi applicativa. Le situazioni contemplate non esauriscono comunque i casi di preclusione. Risultano infatti valide le eventuali disposizioni normative che stabiliscono ulteriori situazioni di preclusione o fattispecie di attività in deroga al regime di esclusività. Ciò nonostante esistono dei casi in cui alcune attività pubbliche possono essere autorizzate ed andare in cumulo con gli incarichi già in atto.
Regime dell’incompatibilità tra incarichi pubblici
Forniamo dunque una rapida panoramica sul regime dell’incompatibilità e su quali sono gli incarichi soggetti a veto.
Nello specifico, esistono tre tipologie di casi riscontrabili:
- Attività incompatibili: sono le attività inibite, che non si possono esercitare nemmeno con autorizzazione (art. 60 del D.P.R. 3/1957)
- Attività consentite: sono le attività per cui non è necessaria l’autorizzazione (art. 53, comma 6, del D.lgs. 165/2001)
- infine Attività consentite previa autorizzazione: tutte le altre attività (i casi possono essere molteplici)
Ricordiamo che a fornire un indirizzo specifico su questi incarichi è il Dipartimento della funzione pubblica, che nel 2013 ha formalmente approvato il documento contenente i “Criteri generali in materia di incarichi vietati ai pubblici dipendenti “.Gli incarichi considerati sono sia quelli retribuiti sia quelli conferiti a titolo gratuito.
Attività totalmente incompatibili
Secondo la normativa l’impiegato non può esercitare il commercio, l’industria, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro. Unica eccezione se si tratta di cariche in società o enti per le quali la nomina è riservata allo Stato e sia intervenuta l’autorizzazione del ministro competente. Si tengano a mente i parametri di Abitualità e Professionalità: l’incarico presenta i caratteri della professionalità laddove si svolga con i caratteri della:
- abitualità
- sistematicità/non occasionalità e continuità
- e senza necessariamente comportare che tale attività sia svolta in modo permanente ed esclusivo.
Attività consentite
Come abbiamo anticipato sopra sono tutte quelle attività che possono essere esercitate liberamente e senza “permesso”. A titolo esemplificativo ne riportiamo alcuni casi:
- collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie
- convegni e seminari
- incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o fuori ruolo
- incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita
- attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione, nonché di docenza e ricerca scientifica.
Attività consentite solo dopo autorizzazione
Inoltre ci sono anche altre attività che possono essere svolte, ma solo a seguito dell’autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza.
Sono escluse dal divieto, ferma restando la necessità dell’autorizzazione e salvo quanto previsto dall’art. 53, comma 4, del d.lgs. n. 165/2001:
- l’assunzione di cariche nelle società cooperative
- i casi in cui sono le disposizioni di legge che espressamente consentono o prevedono per i dipendenti pubblici la partecipazione e/o l’assunzione di cariche in enti e società partecipate o controllate
- l’assunzione di cariche nell’ambito di commissioni, comitati, organismi presso amministrazioni pubbliche
- altri casi speciali oggetto di valutazione (ad esempio attività di amministratore di condominio per la cura dei propri interessi o nella materia di attività agricola).
Conflitto di interessi
Infine sono ascritte a questa categoria tutte quelle attività che rientrano nel perimetro della Legge Anticorruzione sopra citata.
Parliamo, nello specifico di incarichi:
- che si svolgono a favore di soggetti nei confronti dei quali la struttura di assegnazione del dipendente ha funzioni relative al rilascio di concessioni o autorizzazioni o nulla-osta
- a favore di soggetti fornitori di beni o servizi per l’amministrazione
- svolti per soggetti privati che detengono rapporti di natura economica o contrattuale con l’amministrazione
- che per il tipo di attività o per l’oggetto possono creare danno all’immagine dell’amministrazione, anche in relazione al rischio di utilizzo o diffusione illeciti di informazioni
- infine, in generale, tutti gli incarichi che presentano un conflitto di interesse per la natura o l’oggetto dell’incarico o che possono pregiudicare l’esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente.
Fonte: lentepubblica.it
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