Superbonus 110%: le indicazioni per la presentazione della nuova CILA in una circolare della Regione Emilia-Romagna

Benché restino ormai poche settimane per la conversione in legge del Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77 (Decreto Semplificazioni-bis), alcune Regioni hanno già cominciato a fornire le prime indicazioni operative per la presentazione della nuova CILA prevista dal nuovo art. 119, comma 13-ter del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) per gli interventi di superbonus 110% senza demolizione e ricostruzione. Da una circolare della Regione Emilia Romagna le indicazioni operative per la presentazione della CILA, che pubblichiamo. Indicazioni potranno essere aggiornate a seguito della conversione in legge del Decreto Semplificazioni-bis, che arriverà entro il prossimo 30 luglio 2021.

A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.L. n. 77/2021 è stato completamente sostituito il comma 13-ter dell’art. 119 del Decreto Rilancio prevedendo un regime speciale (edilizio e fiscale) per gli interventi di superbonus che non prevedono la demolizione e ricostruzione dell’intero edificio.

In particolare, gli interventi di superbonus che non prevedono demolizione e ricostruzione:

  • costituiscono manutenzione straordinaria;
  • sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA).

Nella CILA:

  • sono attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile oggetto d’intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero è attestato che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967;
  • non richiede l’attestazione dello stato legittimo di cui all’ articolo 9-bis, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

E, altro aspetto di non poco conto, riguarda il fatto che per questi interventi vale un regime speciale di decadenza del beneficio fiscale, diverso da quello previsto dall’articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001. In particolare, la decadenza del superbonus opera esclusivamente nei seguenti casi:

  • mancata presentazione della CILA;
  • interventi realizzati in difformità dalla CILA;
  • assenza dell’attestazione dei dati di cui al secondo periodo;
  • non corrispondenza al vero delle attestazioni ai sensi dell’art. 119, comma 14 del Decreto Rilancio.

Resta, comunque, impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell’immobile oggetto di intervento.

Con la circolare 24 giugno 2021, prot. 0616894 (in allegato) la Regione Emilia Romagna, benché riconosca che a seguito della conversione in legge del Decreto Semplificazioni-bis potrebbero cambiare molte disposizioni e nell’attesa che dal Ministero della Funzione Pubblica predisponga apposita modulistica, ha fornito i primi chiarimenti in merito:

  • all’ambito di applicazione e specialità della nuova CILA;
  • alle attestazioni riguardanti la costruzione dell’immobile;
  • agli interventi strutturali;
  • alle sanzioni di natura fiscale;
  • all’agibilità e adempimenti in materia sismica.

Indicazioni che hanno lo scopo di consentire la presentazione delle pratiche edilizie utilizzando la modulistica regionale esistente con alcune modifiche.

Entrando nel dettaglio della modulistica CILA valida nella Regione Emilia Romagna, si dovrà innanzitutto barrare le caselle relative alla CILA e indicare nel punto del modulo, quadro 2, l’esatta natura e caratteristiche dei lavori. La Regione Emilia Romagna consiglia di indicare:

Intervento di cui all’art. 119 del DL n. 34 del 2020, consistente nella realizzazione…”.

Viene specificato che gli interventi di superbonus con demolizione e ricostruzione che rientrano nella nozione di ristrutturazione edilizia di cui alla lettera f), terzo periodo e seguenti, dell’Allegato alla L.R. n. 15 del 2013, sono subordinati alla presentazione della SCIA.

Confermato che nel modulo CILA non è necessario compilare la sezione che riguarda l’attestazione dello stato legittimo dell’immobile interessato dai lavori. In luogo a questa attestazione è richiesta una delle seguenti attestazioni:

  • gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile oggetto dell’intervento;
  • gli estremi del titolo in sanatoria che ha consentito la legittimazione dell’immobile (in esecuzione di un condono edilizio ovvero della legge regionale);
  • che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967.

Conseguentemente, rispetto alla vigente modulistica regionale unificata:

  • dovrà essere allegata una apposita attestazione del titolare della CILA, avente i contenuti appena indicati di cui la Regione ha predisposto apposito modello;
  • non dovrà essere compilato in quadro f) del modulo 1;
  • non dovranno essere allegati gli elaborati grafici dello stato legittimo di cui al “Quadro riepilogativo della documentazione allegata e disponibile presso il Comune”;
  • non dovrà essere compilato in quadro 3) del modulo 2).

La Regione Emilia Romagna ricorda che tra gli interventi soggetti a questa speciale CILA vi sono anche quelli di superbonus aventi rilevanza strutturale. Pertanto dovrà essere compilato il quadro n. 16) del modello 2, con la conseguente predisposizione e allegazione del relativo progetto strutturale.

Questo è uno dei punti più delicati. Dopo aver ricordato i motivi di decadenza del beneficio fiscale previsti al comma 13-ter dell’art. 119 del Decreto Rilancio, la Regione Emilia Romagna ha sottolineato l’assoluta necessità della corretta compilazione della modulistica e di un’altrettanta esecuzione dei lavori in conformità al progetto presentato. In attesa di una chiarimento statale, viene evidenziato che ricorrere alle forme di sanatoria di cui all’art. 16-bis, comma 1, della L.R. n. 23/2004 (“CILA con lavori in corso di esecuzione” e “CILA in sanatoria”) per eseguire gli interventi di cui all’art. 119 del DL n. 34/2020, potrebbe comportare la decadenza del beneficio fiscale, in quanto in tali ipotesi appaiono ricomprese nella fattispecie “mancata presentazione della CILA” prima dell’inizio lavori).

Ultimo punto molto delicato riguarda l’agibilità e gli adempimenti in materia di sismica. Viene confermata l’applicazione della disciplina regionale vigente in merito:

  • alla facoltà, stabilità dall’art. 7, comma 13, della R n. 15 del 2003, di presentare la segnalazione di conformità edilizie e agibilità dell’immobile anche per gli interventi di cui all’art. 119 del DL n. 34/2020 soggetti a CILA;
  • all’obbligo di svolgere gli adempimenti in materia di sismica (tra cui il collaudo statico e il certificato di rispondenza, ai sensi dell’art. 19 della LR n. 19/2008) nel caso di interventi di cui all’art. 119 del DL n. 34/2020 che comportino opere strutturali.

da lavoripubblici.it

 

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