È legittima l’ordinanza con la quale il Sindaco, ai sensi dell’art. 9, l. 26 ottobre 1995, n. 447 limita l’orario di esercizio di un bar per disturbo della quiete pubblica. È questa la sostanza di quanto espresso dal parere del Consiglio di Stato, Sez. I, 19 luglio 2021, n. 2075.
Il parere ha chiarito che la legge quadro sull’inquinamento acustico 26 ottobre 1995, n. 447 ha ridefinito il concetto di inquinamento acustico rispetto alla nozione individuata dal precedente d.P.C.M. del 1991. Infatti il legislatore ha voluto estendere la tutela a tutto l’ambiente esterno ed ha dato rilevanza, inoltre, per la prima volta, al disturbo arrecato al riposo e alle attività umane.
In sostanza è stato valutato ogni possibile effetto negativo del rumore, inteso come fenomeno “inquinante”, tale cioè, da avere effetti negativi sull’ambiente, alterandone l’equilibrio ed incidendo non soltanto sulle persone, sulla loro salute e sulle loro condizioni di vita, facendo la norma riferimento anche agli ecosistemi, ai beni materiali ed ai monumenti (Cass. pen., sez. III, n. 56430 del 2017).
Per quanto può rilevare il concetto di inquinamento acustico è stato qualificato come “l’introduzione di rumore nell’ambiente abitativo o nell’ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane“, sancendo espressamente che esso concreta (in ogni caso) “un pericolo per la salute umana” (art. 2, comma 1, lettera a).
da ildirittoamministrativo.it
Consiglio di Stato, Poteri del Sindaco e Inquinamento Acustico, 27.07.2021
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