Il Consiglio di Stato con la sentenza n. 5494 del 21 luglio 2021, che pubblichiamo, analizza il caso inerente all’accertamento del diritto alla restituzione degli oneri di urbanizzazione versati.
Il ricorrente, proprietario di alcuni locali ubicati all’interno di un edificio ad esercizio commerciale e gestito sulla base di due distinti contratti di locazione con due diverse proprietà locatrici, su spazi di vendita collegati, presentava una D.I.A. per la chiusura dei preesistenti collegamenti fra le due unità funzionali, con corresponsione degli oneri concessori precedentemente indicati. Ciò a seguito della disdetta del contratto di locazione.
Successivamente la stessa società chiedeva la restituzione degli oneri liquidati, a fronte della sostenuta assenza di alcun frazionamento (le due porzioni, da sempre distinte e facenti capo a diversi proprietari, erano state locate con separati contratti). In primo grado il TAR si era espresso ritenendo che il frazionamento aveva determinato un incremento del carico urbanistico.
Incremento carico urbanistico e oneri di urbanizzazione: la Sentenza del Consiglio di Stato
I giudici di secondo grado, confermando il primo giudizio, hanno ritenuto che ai fini dell’insorgenza dell’obbligo “di corresponsione degli oneri concessori è rilevante il realizzarsi di un maggiore carico urbanistico quale effetto dell’intervento edilizio assentito, di modo che non occorre che la trasformazione interessi l’intero immobile ma è sufficiente che ne risultino anche solo in parte variate la realtà strutturale e la fruibilità urbanistica, con oneri di conseguenza riferiti all’oggettiva rivalutazione del bene e funzionali ad affrontare l’aggiuntivo peso socio-economico che ne deriva, anche quando l’incremento dell’impatto sul territorio consegua solo a marginali lavori dovuti ad una diversa distribuzione dell’immobile fra più proprietari o fruitori”.
I Giudici hanno escluso che possa “essere rimproverato all’Amministrazione comunale di avere fatto indebitamente gravare sulla società ricorrente oneri concessori dovuti in realtà dall’altro proprietario, in quanto il contributo edilizio è legalmente a carico di chi ottiene il titolo abilitativo, mentre eventuali vantaggi indiretti da parte di terzi devono essere regolati inter partes nelle forme e nei limiti ammessi dall’ordinamento”.
Infine i Giudici ritengono che l’immanenza dell’obbligo di corresponsione degli oneri di urbanizzazione accede alla realizzazione di un maggiore carico urbanistico, quale effetto di un assentito intervento edilizio, anche nell’ipotesi in cui (come nella fattispecie all’esame) venga in considerazione un intervento di divisione e frazionamento di immobile (con riveniente creazione di due distinte unità).
Conclusioni
Confermano quindi l’operato dell’amministrazione, alla luce di un maggior carico urbanistico quale effetto dell’intervento edilizio (chiusura degli accessi interni fra le due unità immobiliari, precedentemente funzionale ad un’unica conduzione, a fini commerciali, dei locali), con conseguente immutazione della realtà strutturale e della fruibilità urbanistica ed aggiuntivo carico socio-economico indotto dall’attività edilizia (quand’anche sostanziatasi esclusivamente in lavori dovuti a una divisione dell’immobile in due unità o fra due o più proprietari).
Ciò ha determinato una duplicazione delle modalità di impiego e corrispondente accrescimento del carico urbanistico.
da lentepubblica.it