Certificazione verde Covid-19 – Green pass: dal 1° settembre valgono le nuove regole di utilizzo per il settore dei trasporti e della scuola.
SCUOLA/PERSONALE – Tutto il personale scolastico (dai collaboratori ai professori) dovrà possedere il Green pass, che costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle prestazioni lavorative. Il mancato rispetto del requisito è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza, il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso.
SCUOLA/STUDENTI – Il Green pass non è previsto per studenti e studentesse. Restano tutte le disposizioni già in vigore: l’uso della mascherina è obbligatorio così come il distanziamento. Non si può accedere nei locali scolastici in caso di sintomatologia respiratoria o temperatura che supera i 37,5°.
UNIVERSITÀ – Le stesse norme valgono per il personale universitario. Per partecipare alle lezioni in presenza, invece, anche gli studenti universitari dovranno possedere la certificazione. Controlli e verifiche verranno svolte a campione.
TRENI – L’obbligo del Green pass riguarda i treni a media e lunga percorrenza. Si tratta di Intercity, Intercity Notte e tutti i convogli dell’Alta Velocita (Frecciarossa, Frecciargento, Frecciabianca). La certificazione non è obbligatoria per i treni regionali.
AEREI – Il Green pass, già obbligatorio per viaggiare in Europa da luglio, servirà anche per tutti i voli nazionali. In Ue però la certificazione è valida dopo aver concluso il ciclo vaccinale e le regole di ingresso cambiano da Paese a Paese.
AUTOBUS – Il pass sarà obbligatorio per gli autobus che svolgono un servizio “in modo continuativo o periodico” su un percorso che collega più di due Regioni. Niente obbligo per gli autobus che svolgono servizio locale.
TRASPORTO LOCALE – Accesso libero e senza restrizioni per chi si muove con il trasporto locale. Il Green pass non sarà obbligatorio su metropolitane, autobus locali, tram, treni urbani e regionali.
NAVI – La certificazione verde sarà obbligatoria per prendere navi e traghetti che effettuano trasporto interregionale. Se il traghetto collega due luoghi della stessa Regione non sarà necessario. Unica eccezione lo stretto di Messina: pur spostandosi tra Sicilia e Calabria, non servirà il green pass.
CONTROLLI – Sui mezzi di trasporto spetterà alle compagnie e alle aziende verificare la validità del Green pass e che l’utilizzo dei servizi avvenga secondo le regole. Per la scuola dovranno ancora essere chiarite le modalità con cui verrà controllata la certificazione: il governo ha promesso supporto alle istituzioni scolastiche.
ESENZIONI – Per scuole e università la disposizione non si applica nemmeno al personale che, per motivi di salute, è esente dalla campagna vaccinale secondo i criteri indicati dal Ministero della Salute. I lavoratori fragili sono tutelati. Sui trasporti potranno accedere senza green pass i minori di 12 anni e chi non può vaccinarsi.
Per saperne di più, si possono consultare le FAQ: https://www.dgc.gov.it/web/faq.html.
da dcg.gov.it