Superbonus 110%. Niente cumulo se gli interventi si eseguono su un edificio colpito da eventi sismici che già beneficia del contributo ricostruzione. Le risposte dell’Agenzia delle entrate agli interpelli

Niente Superbonus rafforzato se gli interventi di ristrutturazione si eseguono su un edificio colpito da eventi sismici che già beneficia del contributo ricostruzione. Questa la conclusione dell’Agenzia delle entrate nella risposta all’interpello n.563/21, presentato dal proprietario di una villetta situata in un comune colpito dal sisma del 2012 in cui era stato dichiarato lo stato di emergenza. Per l’unità abitativa, la regione Emilia-Romagna aveva già corrisposto al vecchio proprietario il contributo per la ricostruzione (tramite il modello unico digitale per l’edilizia-Mude), al fine di mettere in sicurezza statica l’edificio. Il chiarimento era dunque stato richiesto per verificare la possibilità ulteriore di usufruire dell’aumento del 50% del massimale, come previsto dalla legge di bilancio 2021 per le spese eccedenti il contributo previsto per la ricostruzione. Il c.d. Superbonus rafforzato, istituito dal decreto Rilancio, prevede infatti un aumento del cinquanta per cento del limite di spesa ammesso al Superbonus in relazione ad interventi di efficienza energetica o antisismici in caso di lavori di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati dal sisma nei Comuni. Nello specifico, il comma quater dell’art.119 del dl Rilancio, stabilisce infatti che «nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, gli incentivi di cui al comma 4 spettano per l’importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione». L’Agenzia, tuttavia, ha sottolineato che la previsione, in origine limitata ai comuni del centro Italia colpiti dal sisma 2016/2017 ma poi estesa a tutti i comuni terremotati raggiunti dallo stato di emergenza, non è in quest’ultimo caso cumulabile con gli altri aiuti. Il che significa che per le Entrate lo strumento del superbonus rafforzato, «è alternativo al contributo per la ricostruzione». In questo caso, dunque, il richiedente non potrà usufruire di una detrazione ampia dal momento che il vecchio proprietario ha già beneficiato, non rinunciando formalmente, del contributo ricostruzione Mude Emilia-Romagna.

Sismabonus, Ecobonus e Bonus facciate anche per gli immobili di un fondo pensione senza scopo di lucro. Così l’Agenzia delle entrate, con risposta all’ interpello n.561/2021, ha fornito il suo lasciapassare per la fruizione di alcune agevolazioni edilizie sugli edifici di proprietà di un fondo pensione, classificato come preesistente. Il fondo, istituito in data antecedente l’entrata in vigore della legge delega n.92/1992 sulle forme di previdenza complementare (in base alla quale è stata sviluppata la normativa di adeguamento dei fondi pensione preesistenti), aveva richiesto un chiarimento alle Entrate circa la possibilità di accedere ad alcune detrazioni e di fruire delle agevolazioni attraverso i meccanismi della cessione del credito di imposta e dello sconto sul corrispettivo previsti dal decreto Rilancio. L’Ade ha sottolineato in prima battuta come l’accesso a Ecobonus, Sismabonus (entrambi dl. 63/2013) e Bonus facciate (l.160/2019) sia previsto per tutti i soggetti contribuenti, titolari di qualsiasi tipologia di reddito, residenti e non residenti nel territorio dello stato, che posseggano o detengano idoneamente immobili oggetto di lavori, compresi quelli per l’attività di impresa o professionale. Dal punto di vista soggettivo, dunque, anche alla luce di quanto precisato in una recente circolare dell’Agenzia (n.7/E del giugno 2021), non esistono ostacoli alla fruizione dei bonus edilizi fino a dicembre 2021 da parte del fondo, qualificato peraltro come soggetto Ires (ovvero passibile dell’imposta sui redditi delle società). Tuttavia, per le Entrate, i fondi pensione non possono avvalersi di tali agevolazioni in regime di diminuzione dell’imposta lorda, considerando che «la tassazione del patrimonio immobiliare direttamente detenuto dai fondi pensione preesistenti prevede un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi» (dlgs n.252/2005). Il fondo pensione nel caso in esame dovrà quindi necessariamente utilizzare meccanismi alternativi di detrazione previsti dal decreto Rilancio, come lo sconto in fattura o la cessione del credito, per usufruire di ecobonus, sismabonus e bonus facciate.

da italiaoggi.it

Ecobonus, sismabonus e bonus facciate. Agenzia Entrate Risposta_561_26.08.2021

Superbonus rafforzato per la ricostruzione. Agenzia Entrate Risposta_563_26.08.2021

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