Progressioni Verticali. Il Decreto Reclutamento mette un tetto. Quali percorsi di crescita per il personale

Ricordiamo che il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 si pone all’interno del solco tracciato dal PNRR, ed è denominato “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza”. Il decreto-legge prevede anche cambiamenti in materia di progressioni verticali, nella fattispecie in riferimento all’introduzione di un tetto per le medesime.

Sono previsti percorsi di crescita per il personale della Pubblica amministrazione nell’ambito dei quali sono valorizzate non soltanto le conoscenze tecniche ma anche le competenze di carattere trasversale (manageriale, gestionale, ecc.) che il dipendente abbia maturato nel corso della propria attività lavorativa.

Ad esempio queste sono alcune specifiche per funzionari e dirigenti:

  • Viene istituita dalla contrattazione collettiva nazionale un’ulteriore area per l’inquadramento del personale di alta specializzazione, che si aggiunge alle tre oggi previste.
  • Dirigenti. Sono riattivati i concorsi per l’accesso alla dirigenza di prima fascia (l’alta dirigenza pubblica), previsione introdotta dalla riforma Brunetta del 2009 ma poi disapplicata. Il 50% dei posti sarà riservato agli esterni, il 50% agli interni. Per l’accesso alla dirigenza di seconda fascia, una quota del 70% dei posti a concorso sarà riservata agli esterni (fino ad almeno il 50% si attingerà dal corso-concorso bandito dalla Scuola nazionale dell’amministrazione). Una quota del 30% sarà invece riservata agli interni, che verranno valutati prioritariamente in base ai risultati lavorativi conseguiti nella Pa.

Inoltre, come anticipato, la riforma prevede l’introduzione di un tetto per le progressioni verticali non rapportato alle assunzioni delle singole categorie, ma al totale di quelle programmate.

Pertanto si adotta il seguente schema:

  • le progressioni tra le aree, cosiddette verticali, possono essere attivate nel tetto massimo del 50% dei posti che l’ente programma di coprire, senza il calcolo di tale tetto all’interno delle singole aree o categorie;
  • per gli Enti Locali viene stabilito che ci si debba riferire alle qualifiche diverse.

Poi decade il vincolo concorsuale in favore di una procedura comparativa.

Ad esempio, mutano i criteri e gli elementi da tenere in considerazione nei bandi:

  1. valutazione positiva conseguita negli ultimi 3 anni di servizio
  2. assenza di procedimenti disciplinari
  3. possesso di titoli di studio e professionali aggiuntivi rispetto a quelli richiesti per l’accesso dall’esterno
  4. e riferimento agli incarichi che sono stati assegnati.

In fine si prevede una fase transitoria in cui i contratti dovranno dare corso a reinquadramenti del personale in servizio da almeno 5 anni, anche in deroga al possesso del titolo di studio.

da lentepubblica.it

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