Era stata impugnata l’ordinanza con la quale un Sindaco ha vietato sulle spiagge riservate alla libera balneazione la conduzione o permanenza di qualsiasi tipo di animale, anche se munito di museruola o guinzaglio.
Nell’accogliere il ricorso, Tar Calabria, Catanzaro, 16/09/2021, n.1627, ribadisce come l’obbligo motivazionale contenuto nell’art. 3 della legge n. 241 del 1990 sancisca un principio di portata generale che dunque si applica anche alle ordinanze dei Sindaci.
ORdinanze del Sindaco-TAR Calabria-N. 01627.2021 REG.PROV.COLL.