Parere del Dipartimento della Funzione Pubblica in merito alla disciplina normativa sulle progressioni tra aree

Un Comune ha sottoposto all’attenzione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, un quesito volto ad ottenere chiarimenti sulla portata applicativa dell’articolo 52, comma 1-bis, del d.lgs. n. 165 del 2001, come modificato dal decreto-legge n. 80 del 2021, convertito con legge n. 113 del 2021.

In particolare ha chiesto:

  • di offrire elementi di dettaglio rispetto al comma 1–bis dell’art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001, che individua tra i criteri di valutazione posti a base della procedura comparativa per l’accesso all’area superiore anche i “titoli professionali e di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l’accesso all’area”;
  • se per l’accesso alla categoria D del comparto funzioni locali sia richiesto un titolo ulteriore rispetto alla laurea e alla laurea specialistica;
  • se, ove per la ridotta dimensione dell’ente i requisiti per la partecipazione alle procedure comparative in esame siano posseduti da un solo dipendente, sia possibile attivare l’istituto in questione pur in assenza di effettiva comparazione.

 

Pubblichiamo il parere del Dipartimento della Funzione pubblica in merito alla disciplina normativa sulle progressioni tra aree.

La nuova formulazione dell’articolo 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 consente all’amministrazione di prevedere il possesso di requisiti superiori a quelli richiesti per l’accesso dall’esterno.

In tal senso, il legislatore valorizza l’excursus professionale, formativo e comportamentale del dipendente. Tra gli altri, sono previsti parametri valutativi come il numero e la tipologia degli incarichi rivestiti e il possesso di titoli o competenze professionali o di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l’accesso dall’esterno.

Le amministrazioni possono quindi programmare il ricorso alla procedura comparativa per la copertura dei fabbisogni professionali sulla base delle proprie specifiche esigenze, declinando in autonomia, con propri atti, i titoli e le competenze professionali nonché gli ulteriori titoli di studio ritenuti maggiormente utili.

Per le procedure comparative di accesso alla categoria “D”, l’Ente potrà richiedere il possesso di titoli ulteriori rispetto a quelli di accesso previsti dalla contrattazione collettiva purché previamente individuati.

La circostanza che si abbia un unico candidato non esime l’amministrazione dall’esperire la procedura, ferma restando, in ogni caso, la puntuale pretederminazione dei criteri di valutazione.

Fonte: funzionepubblica.gov.it

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